Corte d'Appello Roma, sentenza 30/12/2024, n. 8153
Sentenza
30 dicembre 2024
Sentenza
30 dicembre 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 06.11.2024, vertente
TRA AF S.R.L. in Liquidazione (C.F.01402440927), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Frisi 24 presso lo studio dell'avv. Cecilia Rizzica (C.F. [...]) che la rappresenta e difende per procura allegata in calce all'atto di appello.
– APPELLANTE – E SA S.r.l. in Liquidazione (C.F.10787801009), in persona del Liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n.257, presso lo studio dell'avv. Giorgia Loreti (CF: [...]), per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA –
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 556/2019, resa in data
08.05.2019 dal Tribunale di Tivoli, notificata in data 21.05.2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.06.2019, depositato in data 13.06.2019, AF srl in Liquidazione (di seguito solo AF
)ha proposto appello avverso la sentenza n. 556/2019, pubblicata in data 08.05.2019, notificata in data 21.05.2019, resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 5768/2014 promosso dalla medesima appellante nei confronti di SA s.r.l. in liquidazione (di seguito solo SA ).
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“Con ricorso ex art.447-bis cpc depositata in data 4.11.14,ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione di udienza, la AF OB S.P.A. chiedeva la condanna della SA SR IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO:1) al rilascio dei porzioni di terreni e fabbricati di proprietà della AF OB S.P.A . siti in EL loc.Truncu in Follas (Cagliari) e in SAN VE (Foggia),liberi da persone e cose;2)al pagamento della somma 75.000,00 oltre iva (euro 95.000,00) a titolo di danno da occupazione senza titolo di tali immobili per 10 mesi (da gennaio ad ottobre del 2014) e alle ulteriori somme dovute sino all'effettivo rilascio. Allegava in particolare di essere proprietaria di tali aree e stabilimenti industriali. Lamentava come dal 2010 la SA SR IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO avrebbe occupato gli stessi senza titolo con propri beni (tubi, materiale vario,etc). Allegava come tale occupazione sarebbe stata riconosciuta dalla controparte con scrittura privata del 10.11.10,con la quale essa avrebbe altresì riconosciuto un'indennità forfettaria mensile di euro 2500,00 per le aree di LM e di euro 5000,00 per quelle di San SE. Lamentava la mancata liberazione di tale aree e il mancato pagamento delle indennità concordate in epoca posteriore al 31.12.13 ( e dunque dal gennaio del 2014). Allegava come in tali aree sarebbero stati commessi furti (denunziati alle autorità dall'attrice),i quali avrebbero riguardato anche i beni della controparte. Si costituiva la SA SR IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO sollevando eccezione di incompetenza territoriale in favore dei Tribunali di Foggia e di Cagliari ex art.21 cpc,contestando le domande attoree e formulando domanda riconvenzionale. Allegava in particolare di essere cessionaria di ramo di azienda dell'attrice in virtù di contratto di cessione di ramo di azienda del 22.3.10. Rilevava come in ragione di tale cessione la SA sarebbe divenuta proprietaria dei beni mobili dell'attrice, già presenti sulle aree di LM e San SE. Deduceva la r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2
sussistenza di un contratto di deposito fra le parti (i cui termini sarebbero stati riassunti in una scrittura della SA del 3.11.10), in base al quale l'attrice si sarebbe impegnata a custodire i beni immobili della SA presenti sugli immobili di LM e San SE contro un canone mensile, rispettivamente, di euro 2500,00 e di euro 5000,00. Rilevava in virtù del contratto di cessione di ramo di azienda del 22.3.10 e del contestuale assenso della controparte a restare nella disponibilità materiale dei beni ceduti, quest'ultima avrebbe assunto la qualità di depositaria a titolo oneroso. Precisava come il sito di LM sarebbe stato occupato per una superficie di mq 3.800 e quello di San SE per una superficie di mq 7.200. Eccepiva l'inadempimento della controparte ai propri obblighi di custodia,in ragione della commissione di plurimi furti relativi ai propri beni mobili depositati in tali aree e della mancata adozione da parte dell'attrice delle misure necessarie per scongiurare tale pericolo. Sollevava dunque eccezione ex art.1460 c.c. Rilevava come i beni mobili sottratti avrebbero avuto un valore commerciale di euro 356.954,50. Proponeva dunque domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per euro 356.954,50. Contestava poi nel quantum la pretesa di controparte,allegando come a decorrere dal 1.1.2011 il deposito presso LM si sarebbe ridotto prima ad una superficie di mq 9000 e, dal 1.10.2011 di mq 8000 e dal 1.4.14 di mq 5000. Sollevava infine eccezione di compensazione. Con successiva ordinanza del 28.4.16 il Giudice disponeva la conversione del rito ex artt.447-bis e 427 cpc. Successivamente al passaggio al rito ordinario,con ordinanza del 29.6.16 il Giudice respingeva l'eccezione di incompetenza terriroriale,concedendo termini ex art.183,sesto comma, cpc. La causa era istruita in via documentale. Nelle more del giudizio le parti comunemente allegavano come il sito di MI (CA) sia stato rilasciato in data 13.05.2016 e quello di San SE (FG) in data 10.05.2017“. All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“1)Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio delle porzioni di terreni e fabbricati di proprietà della AF OB S.P.A . siti in EL loc.Truncu in Follas (Cagliari) e in SAN VE (Foggia);
2) Dichiara compensati i crediti delle parti nella misura indicata in parte motiva;
3) Condanna la AF OB S.P.A. a pagare alla SA SR IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO euro 39.659,52 oltre interessi come in parte motiva;
4) Spese compensate.”. A fondamento della decisione il Tribunale ha posto le seguenti considerazioni: ”Va in primo luogo vagliata la domanda attorea di rilascio dei porzioni di terreni e fabbricati di proprietà della AF
OB S.P.A . siti in EL loc.Truncu in Follas (Cagliari) e in SAN VE (Foggia),liberi da persone e cose. Per essa va in primo luogo dato atto della cessazione della materia del contendere,
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essendo pacificamente avvenuto il rilascio degli immobili in pendenza di giudizio. La domanda va tuttavia vagliata ai fini della c.d. soccombenza virtuale. Orbene tale domanda deve dirsi virtualmente infondata, seppure per ragioni di rito. Ed invero pregiudizialmente si sarebbe dovuto accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale. Infatti, come noto, la competenza va individuata in ragione del contenuto della domanda e, dunque, del petitum e della causa petendi allegate dall'attore. Orbene nel caso in esame l'attrice ha espressamente indicato la causa petendi nell'essere proprietaria degli immobili occupati e dei quali chiede il rilascio. Nulla ha allegato poi in ordine all'esistenza di un pregresso di titolo (seppure nullo o venuto meno) in ragione del quale la controparte sarebbe stata immesse nella disponibilità degli immobili,né ancora ha dedotto l'esistenza di un tale atto di immissione. A tal riguardo giova rammentare come “Non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.”( Cassazione civile sez. un., 28/03/2014, n.7305). Deve dunque trovare applicazione la lettera dell'art. 21 cpc,applicabile ad ogni controversia relativa ai diritti reali immobiliari,fra le quali, in primo luogo, quella di rivendicazione (ex multis Cass.13353/06 e 584/1970). Il Tribunale avrebbe dunque dovuto pronunziare per tale domanda l'incompetenza territoriale per essere competenti i Tribunali di Cagliari e di Foggia. E' ora possibile passare a vagliare la domanda riconvenzionale proposta dalla SA SR. Essa è fondata e va dunque accolta. A tal proposito si deve rilevare come sia circostanza allegata da ambedue le parti quelle per la quale gli immobili dell'attrice fossero occupati da beni mobili della convenuta da quest'ultima acquistati con atto di conferimento di azienda del 22.3.10. Dalla lettura di tale atto (doc.1 fascicolo convenuta) emerge chiaramente come la AF OB S.P.A.(al tempo S.A.F.A.B. SPA) abbia conferito tale beni mobili costituenti ramo di azienda contro l'acquisto di quote della SA SR (in