Corte d'Appello Milano, sentenza 12/11/2024, n. 979

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 12/11/2024, n. 979
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 979
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Monica Vitali Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere est. dr. Giulia Dossi Consigliere
all'udienza del 6.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 815/2024 di R.G. promossa in grado d'appello
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio degli avv.ti Roberto Maio e Antonio del Gatto e domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'Istituto a Milano, via Savarè, 1,
-appellante- contro
EN EG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Alfonso Colletti del
Foro di Sciacca e domicilio eletto presso il suo studio di Roma, viale Africa, 120,
-appellata- avverso la sentenza n. 52/2024 del Tribunale di Sondrio (dott.ssa Maria Martina Marchini), sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 52 del 22/07/2024 resa nel giudizio rubricato al numero di R.G.L.
pagina 1 di 13 149/2022 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio.
In subordine, ridurre, in via equitativa, ex art. 1227 c.c., l'importo del preteso, denegato, danno, di cui controparte chiedere il risarcimento, considerato il concorso di colpa della controparte e del
Patronato ANMIL, nella produzione di esso.
Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellata:
Voglia l'adita Corte di merito:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o irricevibile e/o manifestamente infondato il relativo appello;

- nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;

- in ogni caso, condannare la Controparte al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze, la CTU, la CTP, gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. Giustizia n. 37 del 2018, che modifica l'art. 4 del D.M. Giustizia n. 55 del
2014, introduttivo del comma 1 bis) e i rimborsi spese, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario” o, in caso di rigetto, con loro compensazione, alla luce della condotta avversa, del valore reale della causa e delle altre ragioni esposte in narrativa;

- condannare, infine, l'Ente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96 comma 1 c.p.c., nel caso dovesse essere accertata la sua responsabilità per lite temeraria, tenuto conto delle evidenze documentali in atti o che emergeranno in corso di giudizio (cfr., Ordinanza
Tribunale di Caltagirone, RG. n. 794/2014).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 52/24 pubblicata in data 22/7/2024 il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro (Dott.ssa Marchini), nella causa promossa da ZA NE contro l'INPS ha così deciso:
condanna la parte convenuta al pagamento in favore di EN EG della somma di €
23.618,28 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore di EN EG delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto”. pagina 2 di 13
Detta pronuncia è stata resa in accoglimento del ricorso depositato in data 23/7/2022 da ZA NE nei confronti dell'INPS per ottenere la condanna dell'Istituto a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni perse (dal 31/8/2019, ultimo giorno di lavoro, al 1/10/2020, data di collocamento in quiescenza), per l'importo di complessivi € 16.263,00, nonché l'incidenza delle stesse sull'importo della rata di pensione in erogazione e la correlata perdita sul TFR, quantificata sulla base della differenza corrente tra le somme liquidate in esito all'accoglimento della domanda di pensione anticipata, n. 2175867300043, in applicazione dell'articolo 14 del D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100), accettata, Categoria VR, n. 30028433, con decorrenza 1/10/2020 e quelle che sarebbero state accantonate e pagate a tale titolo, fino alla rassegnazione delle dimissioni per avvenuta maturazione del requisiti di accesso alla pensione anticipata ex art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
A supporto delle domande, la ricorrente ha allegato che:
- in data 24/4/2019 aveva richiesto all'INPS di Sondrio la certificazione del conto assicurativo
(Ecocert);

- in riscontro a tale richiesta, l'INPS aveva trasmesso, con comunicazione del 26/4/2019, il relativo documento, che certificava, alla data del 28/2/2019, n. 2166 contributi settimanali, di cui n. 1373 da lavoro dipendente e n. 793 da lavoro autonomo, gest. cd/cm;

- in conseguenza della posizione certificata restituita aveva quindi constatato che avrebbe maturato il diritto a pensione anticipata il 5/5/2019, con 2175 settimane di contribuzione (41 anni e 10 mesi) e decorrenza del relativo trattamento pensionistico dal 1/9/2019;

- rassegnate le dimissioni il 25/7/2019, in data 27/7/2019 aveva trasmesso la domanda di pensione di anzianità/anticipata (pensione n. 2175824300022, Gestione CD/CM, Fondo CD/CM) con decorrenza
1/9/2019, ma la domanda era stata respinta dall'INPS con la seguente motivazione: “Non risultano almeno 2175 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.01.1993 al
31.07.2019 n. 2084 contributi settimanali di cui: n. 1382 nella gestione dei lavoratori dipendenti n.
702 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri. Pur valutando i contributi eventualmente versati nel periodo dal 01.08.2019 al 31.08.2019, non viene perfezionato il diritto alla prestazione”;

- in sede di rigetto del ricorso amministrativo, con delibera del 22/7/2020, l'amministrazione aveva evidenziato che “in sede di istruttoria della domanda di pensione anticipata fondo CD/CM presentata dall'istante in data 27.07.2019 per la liquidazione della prestazione con decorrenza settembre 2019 è
pagina 3 di 13 stata accertata la sovrapposizione di contribuzione gestione pubblica e autonoma CD/CM negli anni
1988/1989 non esaminata nell'estratto ECOCERT del 26.04.2019 con conseguente annullamento dei contributi autonomi la nuova situazione contributiva era insufficiente per il raggiungimento del requisito previsto per la pensione di anzianità anticipata”;

- al fine di ridurre il più possibile le conseguenze pregiudizievoli di tale rigetto, in data 29/9/2020, aveva trasmesso la domanda di pensione anticipata, n. 2175867300043, in applicazione dell'articolo 14 del D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100), che era stata accettata, Categoria VR, n. 30028433, con decorrenza 1/10/2020.
Ciò premesso, la ricorrente ha invocato la responsabilità contrattuale dell'INPS per inadempimento, costituito dalla trasmissione di un estratto della sua posizione contributiva (Ecocert) – dal valore certificativo – rivelatosi poi errato, evidenziando che quando l'istituto previdenziale aveva evidenziato
l'errore, la stessa aveva già rassegnato le dimissioni, in quanto aveva confidato nell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità/anticipata sulla base del numero di contributi certificati nel primo Ecocert del 26.4.2019, certificazione la cui erroneità era stata ammessa dall'INPS – con dichiarazione di valore confessorio – in sede di rigetto del ricorso amministrativo.
L'INPS si è ritualmente costituito, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto o, in via subordinata, chiedendo di ridurre la domanda della ricorrente ai sensi dell'art. 1227
c.c.
In particolare l'ente ha eccepito che: 1) l'art. 54 della legge 88/89 e la circolare n. 257 del 1991 riconoscevano valore certificativo solamente agli estratti rilasciati su domande dirette specificamente a certificare la posizione assicurativa nella gestione privata, mentre nel caso di specie la posizione della ricorrente presentava contribuzione sia pubblica sia privata;
2) l'errore – che riguardava una sovrapposizione tra contribuzione pubblica e privata nel periodo 88/89 – avrebbe potuto essere facilmente riscontrato dalla ricorrente, la quale non poteva non essere a conoscenza di tale duplicazione.
L'INPS ha contestato, infine, anche nel quantum le domande della NE.
Il Tribunale di Sondrio, disposta CTU contabile ai fini della quantificazione del danno risarcibile, con sentenza n. 52/2024 ha accolto il ricorso, qualificando la fattispecie in termini di responsabilità contrattuale da inadempimento intervenuto nell'ambito del rapporto assicurativo tra INPS e assicurato
(cfr. Cass. sez. lav. n. 23114/2019).
pagina 4 di 13
Il primo giudice, in particolare, ha ravvisato la responsabilità contrattuale dell'INPS in ordine alla posizione in esame rilevando che: “non risulta conferente l'eccezione di INPS relativa alla delimitazione del valore certificativo degli estratti in questione alla sola gestione privata, in primo luogo in quanto in questo caso l'estratto non presentava errori con riferimento all'una o all'altra gestione, bensì con riferimento alla mancata eliminazione di una sovrapposizione per un determinato
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