Corte d'Appello Bari, sentenza 09/03/2025, n. 323
CA Bari
Sentenza
9 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1041/2023 promossa da
LO ES, rappresentato e difeso dall'avv. AN LO
-appellante-
c/ ON CO, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Feo
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione del giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato, LO AN conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, ZO IC, al fine di ottenerne la sua condanna al risarcimento dei danni -patrimoniali e non, quantificati in misura non inferiore ad €
250.000,00-, asseritamente subiti in conseguenza del licenziamento disposto dal ZO, quale direttore generale della NC Popolare di Puglia e Basilicata, della quale il LO era dipendente, con la qualifica e mansioni di funzionario.
Si deduceva essere il licenziamento illegittimo ed ingiusto, per infondatezza dei relativi addebiti disciplinari.
Il ZO, costituendosi, eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice adito, -per essere la competenza del Giudice del lavoro-, e la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che la prescrizione di eventuali crediti.
Si contestava la violazione del principio del “ne bis in idem”, in considerazione della già avvenuta impugnazione del licenziamento innanzi al Giudice del Lavoro di Bari, essendo stato chiesto, nel relativo giudizio, anche il risarcimento del danno per l'asserita illegittimità del provvedimento adottato nei confronti del LO.
Si concludeva per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore alle spese, ed anche ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Pagina 1
Rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale di Bari per la decisione sulla questione della competenza funzionale, veniva poi disposta la restituzione al Giudice rimettente, rilevando che risultava esser, nella specie, stata promossa azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti del ZO, quale dipendente -con ruolo apicale- della
BPPB.
All'esito del giudizio, svoltosi a mezzo di sola produzione documentale, veniva emessa la sentenza n. 2435/2023 pubblicata il 20/06/2023 con la quale il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la manifesta infondatezza, e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, oltre che al pagamento dell'importo, in sentenza indicato, ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di prime cure giungeva a tali conclusioni ritenendo che:
1) La valutazione sulle richieste istruttorie era già stata effettuata dal Giudice Istruttore, che aveva rigettato le relative istanze:
2) Il disconoscimento dei documenti operato dal LO, si appalesava generico ed apodittico,
avendo il medesimo peraltro già proposto querela di falso al riguardo;
3) Inconferente doveva ritenersi la richiesta formulata ex art. 295 c.p.c.,
per mancanza del rapporto di pregiudizialità giuridica, rispetto alla controversia avente ad oggetto la querela di falso;
4) Le doglianze manifestate -e peraltro reiterate pedissequamente, rispetto ad altro parallelo giudizio, proposto nei confronti di altro funzionario della BPPB (D'UR)- concernenti l'incidenza in termini di pregiudizio alla sfera esistenziale e professionale, all'immagine e alla sfera affettivo-relazionale, ed attinenti a:
- L'illegittimità del licenziamento, per non esservi state preventive contestazioni e non essere avvenuta l'audizione del LO, e per esser il licenziamento stato disposto durante il periodo di comporto;
- La mancanza di notifica sia del provvedimento di licenziamento, sia della preventiva comunicazione finalizzata a consentire la correlata audizione, nonostante la comunicazione alla NC -e dal LO- dell'indirizzo presso il quale poter recapitare la corrispondenza;
- La inconfigurabilità di condotte valutabili ai fini dell'accertamento disciplinare;
- La irrilevanza di quanto contestato, ai fini della ravvisabilità di pregiudizi rispetto al lavoro svolto, e della compromissione del rapporto fiduciario, precisando di non esser mai, prima del licenziamento, state mosse contestazioni disciplinari, e di aver sempre ricevuto valutazioni di professionalità positive, nel rapporto lavorativo alle dipendenze dalla BPPB;
- La riscontrabilità, alla stregua di quanto accertato dalla NC d'Italia, di irregolarità per «carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, rilevate nei
Pagina 2 confronti del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale, del Collegio sindacale»;
- La mancanza del requisito dell'immediatezza delle contestazioni;
- La nullità ed inefficacia del provvedimento di licenziamento, perché intimato dal direttore generale IC ZO, anziché dal consiglio di amministrazione della
NC Popolare di Puglia e Basilicata;
- La pretestuosità delle contestazioni di inadempimento mosse dal ZO, in quanto non supportate da alcun riscontro sulla violazione della normativa interna aziendale all'epoca vigente;
- La mancanza di sottoscrizione per accettazione dal LO di circolari (n. 15 del
2005, n. 103 del 2005, n. 5 del 2003, manuale C 1) ed ordini di servizio riferiti alla competenza territoriale della agenzia 1 di Bari, della BPPB;
- La mancata sottoscrizione di ordini di servizio della NC, riferiti al carico di lavoro spettante, non avendo il LO ricevuto specifiche disposizioni, riferite alle prestazioni lavorative asseritamente omesse, ed essendo comunque state addebitate omissioni con riferimento a quanto innanzi (ordini di servizio);
- La mancata riferibilità al LO della istruzione di pratiche di mutuo al di fuori della competenza territoriale della Dipendenza della BPPB;
- L'avvenuta deliberazione dei mutui dal superiore gerarchico –il direttore Giglio
Michele- e comunque la avvenuta stipulazione dalla BPPB, con ratifica di fatto dell'operato del LO;
- L'omessa allegazione, da parte del ZO, di qualsivoglia prova in ordine all'attribuibilità nonché riferibilità al LO delle proposte afferenti i mutui contestati, e della gestione dei relativi clienti;
- Le false e diffamatorie -con violazione dell'art. 2043 c.c.- contestazioni del ZO, sulla presunta responsabilità del LO in ordine alla destinazione dei mutui oggetto di contestazione, anche per mancata acquisizione di documentazione necessaria all'istruzione delle pratiche;
- La mancanza di custodia dei fascicoli concernenti i mutui, in quanto collocati in armadi privi di chiave, ed accessibili al personale interno, ed anche da estranei;
- La natura mistificatoria, strumentale e la parzialità delle contestazioni del ZO - in violazione dei principi di cui all'art. 2043 c.c.-, per mancanza di responsabilità,
e di obblighi specifici a carico del settorista -quale era il LO- riferiti alla richiesta di documenti (in atti indicati) agli aspiranti mutuatari;
- L'infondatezza, fumosità ed apoditticità delle singole contestazioni mosse;
- L'inconfigurabilità di comportamenti idonei a giustificare le contestazioni disciplinari;
Pagina 3
- La lesione alla reputazione professionale e personale del LO derivante dall'illegittimo licenziamento per giusta causa, risultando essere la sanzione adottata, sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti in concreto addebitati;
- L'inconfigurabilità della giusta causa di licenziamento, anche per mancanza di dolo nei comportamenti imputati, e di alcuna recidiva, rilevando che le attività svolte dal LO, erano state vagliate e confermate dal diretto superiore gerarchico –direttore Giglio- ed anche dalla NC Popolare di Puglia e Basilicata, che aveva stipulato i mutui contestati;
- La connotazione ritorsiva del licenziamento disposto dal ZO, quale reazione rispetto a missive indirizzate dal LO ai responsabili della NC, a seguito di reiterati comportamenti di demansionamento e mobbizzanti posti in essere ai suoi danni.
- La mancata imputazione di alcun addebito al direttore dell'Agenzia 1, che comunque aveva proceduto a deliberare, avendone i relativi poteri, tutti i mutui oggetto di contestazione;
- L'omessa affissione, o comunicazione al LO, del codice disciplinare, con effetti sulla validità del licenziamento;
- La mancanza di motivazione del provvedimento di licenziamento a firma del
ZO;
- La lesività di tale provvedimento, perché privo di qualsivoglia motivazione;
- La consapevolezza e volontà del ZO, di contestare fatti contrari alla realtà, con lo specifico scopo di denigrare e diffamare l'odierno attore, in violazione del principio di cui all'art. 2043 c.c.;
- La faziosità dell'esposizione e la documentata parzialità e falsità intrinseca delle contestazioni mosse, che avrebbero integrato il reato di diffamazione aggravata.
Non potevano essere condivise, perché
- Era stata esclusa in sede penale la configurabilità delle condotte diffamatorie, offensive, lesive della reputazione del LO, e imputate al ZO
Avendo il GIP rigettato l'opposizione all'archiviazione proposta dal LO, ritenendo la mancanza di volontà offensiva e lesiva da parte degli indagati (ZO ed UR), ed aver i medesimi solo svolto attività istituzionali volte a valutare -in nome e per conto della
NC- il comportamento del lavoratore, ed i presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare, rilevando dovere le relative questioni, essere affrontate nell'ambito delle competenti sedi.
Il Tribunale precisava peraltro che, pur non rivestendo il decreto di archiviazione autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, le considerazioni rese in tale provvedimento, potevano esser comunque oggetto di valutazione nel giudizio, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie.
Pagina 4
- Non potevano ricavarsi, dalle allegazioni offerte dall'attore, elementi dai quali poter desumere la rilevanza, ai fini risarcitori, delle condotte poste in essere dal
ZO.
Considerando che la censura, nel merito, delle motivazioni sottese al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1041/2023 promossa da
LO ES, rappresentato e difeso dall'avv. AN LO
-appellante-
c/ ON CO, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Feo
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione del giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato, LO AN conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, ZO IC, al fine di ottenerne la sua condanna al risarcimento dei danni -patrimoniali e non, quantificati in misura non inferiore ad €
250.000,00-, asseritamente subiti in conseguenza del licenziamento disposto dal ZO, quale direttore generale della NC Popolare di Puglia e Basilicata, della quale il LO era dipendente, con la qualifica e mansioni di funzionario.
Si deduceva essere il licenziamento illegittimo ed ingiusto, per infondatezza dei relativi addebiti disciplinari.
Il ZO, costituendosi, eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice adito, -per essere la competenza del Giudice del lavoro-, e la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che la prescrizione di eventuali crediti.
Si contestava la violazione del principio del “ne bis in idem”, in considerazione della già avvenuta impugnazione del licenziamento innanzi al Giudice del Lavoro di Bari, essendo stato chiesto, nel relativo giudizio, anche il risarcimento del danno per l'asserita illegittimità del provvedimento adottato nei confronti del LO.
Si concludeva per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore alle spese, ed anche ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Pagina 1
Rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale di Bari per la decisione sulla questione della competenza funzionale, veniva poi disposta la restituzione al Giudice rimettente, rilevando che risultava esser, nella specie, stata promossa azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti del ZO, quale dipendente -con ruolo apicale- della
BPPB.
All'esito del giudizio, svoltosi a mezzo di sola produzione documentale, veniva emessa la sentenza n. 2435/2023 pubblicata il 20/06/2023 con la quale il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la manifesta infondatezza, e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, oltre che al pagamento dell'importo, in sentenza indicato, ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di prime cure giungeva a tali conclusioni ritenendo che:
1) La valutazione sulle richieste istruttorie era già stata effettuata dal Giudice Istruttore, che aveva rigettato le relative istanze:
2) Il disconoscimento dei documenti operato dal LO, si appalesava generico ed apodittico,
avendo il medesimo peraltro già proposto querela di falso al riguardo;
3) Inconferente doveva ritenersi la richiesta formulata ex art. 295 c.p.c.,
per mancanza del rapporto di pregiudizialità giuridica, rispetto alla controversia avente ad oggetto la querela di falso;
4) Le doglianze manifestate -e peraltro reiterate pedissequamente, rispetto ad altro parallelo giudizio, proposto nei confronti di altro funzionario della BPPB (D'UR)- concernenti l'incidenza in termini di pregiudizio alla sfera esistenziale e professionale, all'immagine e alla sfera affettivo-relazionale, ed attinenti a:
- L'illegittimità del licenziamento, per non esservi state preventive contestazioni e non essere avvenuta l'audizione del LO, e per esser il licenziamento stato disposto durante il periodo di comporto;
- La mancanza di notifica sia del provvedimento di licenziamento, sia della preventiva comunicazione finalizzata a consentire la correlata audizione, nonostante la comunicazione alla NC -e dal LO- dell'indirizzo presso il quale poter recapitare la corrispondenza;
- La inconfigurabilità di condotte valutabili ai fini dell'accertamento disciplinare;
- La irrilevanza di quanto contestato, ai fini della ravvisabilità di pregiudizi rispetto al lavoro svolto, e della compromissione del rapporto fiduciario, precisando di non esser mai, prima del licenziamento, state mosse contestazioni disciplinari, e di aver sempre ricevuto valutazioni di professionalità positive, nel rapporto lavorativo alle dipendenze dalla BPPB;
- La riscontrabilità, alla stregua di quanto accertato dalla NC d'Italia, di irregolarità per «carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, rilevate nei
Pagina 2 confronti del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale, del Collegio sindacale»;
- La mancanza del requisito dell'immediatezza delle contestazioni;
- La nullità ed inefficacia del provvedimento di licenziamento, perché intimato dal direttore generale IC ZO, anziché dal consiglio di amministrazione della
NC Popolare di Puglia e Basilicata;
- La pretestuosità delle contestazioni di inadempimento mosse dal ZO, in quanto non supportate da alcun riscontro sulla violazione della normativa interna aziendale all'epoca vigente;
- La mancanza di sottoscrizione per accettazione dal LO di circolari (n. 15 del
2005, n. 103 del 2005, n. 5 del 2003, manuale C 1) ed ordini di servizio riferiti alla competenza territoriale della agenzia 1 di Bari, della BPPB;
- La mancata sottoscrizione di ordini di servizio della NC, riferiti al carico di lavoro spettante, non avendo il LO ricevuto specifiche disposizioni, riferite alle prestazioni lavorative asseritamente omesse, ed essendo comunque state addebitate omissioni con riferimento a quanto innanzi (ordini di servizio);
- La mancata riferibilità al LO della istruzione di pratiche di mutuo al di fuori della competenza territoriale della Dipendenza della BPPB;
- L'avvenuta deliberazione dei mutui dal superiore gerarchico –il direttore Giglio
Michele- e comunque la avvenuta stipulazione dalla BPPB, con ratifica di fatto dell'operato del LO;
- L'omessa allegazione, da parte del ZO, di qualsivoglia prova in ordine all'attribuibilità nonché riferibilità al LO delle proposte afferenti i mutui contestati, e della gestione dei relativi clienti;
- Le false e diffamatorie -con violazione dell'art. 2043 c.c.- contestazioni del ZO, sulla presunta responsabilità del LO in ordine alla destinazione dei mutui oggetto di contestazione, anche per mancata acquisizione di documentazione necessaria all'istruzione delle pratiche;
- La mancanza di custodia dei fascicoli concernenti i mutui, in quanto collocati in armadi privi di chiave, ed accessibili al personale interno, ed anche da estranei;
- La natura mistificatoria, strumentale e la parzialità delle contestazioni del ZO - in violazione dei principi di cui all'art. 2043 c.c.-, per mancanza di responsabilità,
e di obblighi specifici a carico del settorista -quale era il LO- riferiti alla richiesta di documenti (in atti indicati) agli aspiranti mutuatari;
- L'infondatezza, fumosità ed apoditticità delle singole contestazioni mosse;
- L'inconfigurabilità di comportamenti idonei a giustificare le contestazioni disciplinari;
Pagina 3
- La lesione alla reputazione professionale e personale del LO derivante dall'illegittimo licenziamento per giusta causa, risultando essere la sanzione adottata, sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti in concreto addebitati;
- L'inconfigurabilità della giusta causa di licenziamento, anche per mancanza di dolo nei comportamenti imputati, e di alcuna recidiva, rilevando che le attività svolte dal LO, erano state vagliate e confermate dal diretto superiore gerarchico –direttore Giglio- ed anche dalla NC Popolare di Puglia e Basilicata, che aveva stipulato i mutui contestati;
- La connotazione ritorsiva del licenziamento disposto dal ZO, quale reazione rispetto a missive indirizzate dal LO ai responsabili della NC, a seguito di reiterati comportamenti di demansionamento e mobbizzanti posti in essere ai suoi danni.
- La mancata imputazione di alcun addebito al direttore dell'Agenzia 1, che comunque aveva proceduto a deliberare, avendone i relativi poteri, tutti i mutui oggetto di contestazione;
- L'omessa affissione, o comunicazione al LO, del codice disciplinare, con effetti sulla validità del licenziamento;
- La mancanza di motivazione del provvedimento di licenziamento a firma del
ZO;
- La lesività di tale provvedimento, perché privo di qualsivoglia motivazione;
- La consapevolezza e volontà del ZO, di contestare fatti contrari alla realtà, con lo specifico scopo di denigrare e diffamare l'odierno attore, in violazione del principio di cui all'art. 2043 c.c.;
- La faziosità dell'esposizione e la documentata parzialità e falsità intrinseca delle contestazioni mosse, che avrebbero integrato il reato di diffamazione aggravata.
Non potevano essere condivise, perché
- Era stata esclusa in sede penale la configurabilità delle condotte diffamatorie, offensive, lesive della reputazione del LO, e imputate al ZO
Avendo il GIP rigettato l'opposizione all'archiviazione proposta dal LO, ritenendo la mancanza di volontà offensiva e lesiva da parte degli indagati (ZO ed UR), ed aver i medesimi solo svolto attività istituzionali volte a valutare -in nome e per conto della
NC- il comportamento del lavoratore, ed i presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare, rilevando dovere le relative questioni, essere affrontate nell'ambito delle competenti sedi.
Il Tribunale precisava peraltro che, pur non rivestendo il decreto di archiviazione autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, le considerazioni rese in tale provvedimento, potevano esser comunque oggetto di valutazione nel giudizio, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie.
Pagina 4
- Non potevano ricavarsi, dalle allegazioni offerte dall'attore, elementi dai quali poter desumere la rilevanza, ai fini risarcitori, delle condotte poste in essere dal
ZO.
Considerando che la censura, nel merito, delle motivazioni sottese al
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