Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/05/2024, n. 237

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/05/2024, n. 237
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 237
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 17/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. D V Presidente rel. dott. A V Consigliere dott. S C Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 17/2023 promossa con ricorso in appello depositato il 16.1.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. C P, presso il cui studio in Trieste, via Carducci 10, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
M M, presso il cui studio in Trieste, via Battisti 8, risulta elettivamente domiciliata, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA con l'intervento del
, in persona del Sostituto Procuratore Generale Controparte_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 611/2022 del Tribunale di Trieste, pubblicata il
15.12.2022 e notificata il 16.12.2022 – “riconoscimento di figlio naturale”
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per l'appellante: come da note depositate il 13.6.2023:
Voglia la Corte d'Appello di Trieste, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste
n. 611/2022 pubblicata in data 15/12/2022, così decidere:
Nel merito:
Voglia la Corte di Appello autorizzare, rimuovendo il rifiuto della madre, il sig. Parte_1
a procedere al riconoscimento di e autorizzi il padre ad aggiungere il
[...] Per_1 cognome paterno a quello materno anteponendolo a quello materno disponendo l'affidamento esclusivo del minore al padre e, stante l'incapacità genitoriale manifestata dalla madre, il conseguente diritto di visita della stessa.
In caso di conferma della sentenza impugnata con rigetto della domanda principale, riformarsi la sentenza di primo grado in punto spese di lite disponendo la compensazione integrale delle stesse per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria: si chiede la c.t.u. genetica, ove dovesse essere dubbi su paternità di derivanti dalla Per_1
condotta contraddittoria della resistente-appellata. Inoltre, disposto il riconoscimento, si ritiene necessaria una CTU sulla capacità genitoriale della Signora per l'adeguato Controparte_1
accudimento e cura di che, ad oggi, da come viene comunicato dal signor Per_1 Pt_2
nella lettera all. 12) memoria del 24 gennaio 2022 è gravemente compromesso, specie per
[...]
la poca pulizia e la mancanza di accudimento quotidiano di cui è responsabile la resistente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per l'appellata: come da note depositate il 15.1.2024:
Preliminarmente e in rito:
Si contesta la rilevanza e fondatezza della documentazione prodotta dalla difesa attorea con nota dd.13/3/2023 e se ne eccepisce la tardività.
Si chiede che l'Ill.ma Corte Voglia negare l'autorizzazione all'acquisizione della documentazione dimessa per l'udienza del 14/3/2023 (doc. sub n. A-BC- D) e se ne chiede
l'espunzione dal fascicolo.
Si contesta la rilevanza e fondatezza dei documenti prodotti dall'appellante con nota dd.6/06/2023 e sia perciò rigettata la richiesta di acquisizione dei detti documenti (sub n. A-B).
Nel merito ed in via principale:
pagina 2 di 17 Si chiede all'Ill.ma Corte adita di:
- Rigettare l'appello svolto da Parte_1
- Confermare integralmente la sentenza n.611/2022, dd.5/12/2022, emessa dal Tribunale di
Trieste nel proc. sub RG.n. 2303/2021 e qui impugnata.
Con vittoria di spese ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Con condanna altresì dell'appellante al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 96 cpc.
In via istruttoria:
- Si chiede di acquisire i fascicoli completi pendenti innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Trieste avente ad oggetto la minore nata il 18.03.2007, in cui era stato Persona_2
pronunciato il decadimento dalla responsabilità genitoriale di sulla Parte_1
figlia e disposte visite monitorate padre – figlia.
- Si chiede di acquisire il fascicolo e le indagini in corso sull'indagato Parte_1
(sub RGNR 2788/2019 mod.21 – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine);

- Si chiede l'acquisizione dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di Trieste e dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine del certificato di casellario giudiziale nonché della visura e della documentazione per la verifica dei carichi pendenti a nome di
[...]

Parte_1
- Si chiede di Voler acquisire la sentenza penale GIP n.289/2019 con attestazione di irrevocabilità.
- Si chiede di Voler disporre l'audizione di circa i fatti di reato penale per cui è CP_3
stato condannato in quanto madre della minore parte offesa dei reati di Parte_1
violenza sessuale e detenzione di materiale pedo-pornografico citato in narrativa.
- Si chiede di Voler disporre, ove ritenuto utile, l'audizione di sui fatti oggetto del CP_4
procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste aventi ad oggetto la minore figlia di e di Persona_2 Parte_1 CP_4
- Si reiterano tutte le istanze di acquisizione dei documenti, e del compendio probatorio tutto acquisito ai procedimenti penali nei quali il è stato condannato in I° e II° grado Parte_1
con le sentenze già acquisite al presente procedimento.
- Si insiste sull'eccezione di inutilizzabilità probatoria dei documenti ex adverso prodotti all.12-
13-14-15-16-17-18 perché inammissibili, oltre che irrilevanti.
pagina 3 di 17 - In generale si insiste e si reiterano tutte le istanze istruttorie già svolte in 1° grado, tutte qui richiamate e nessuna rinunciata.
Si contestano tutte le allegazioni ex adverso svolte, e si chiede il rigetto integrale delle domande ed istanze avversarie.
Con ogni e più ampia riserva.
Nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta fondata
l'opposizione e fosse riformata la sentenza di 1° grado e quindi emessa sentenza sostitutiva del mancato consenso materno:
La convenuta chiede di assumere provvedimenti provvisori ed urgenti utili in ogni caso a tutelare il minore , e quindi: Per_1
- pronunciare la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale sul minore Parte_1

Per_1
- disciplinare con assoluta prudenza le modalità di relazione padre-figlio, tutelando e preservando il minore da ogni potenziale pregiudizio, disponendo perciò l'affido super-esclusivo di alla madre , privando della Per_1 Controparte_1 Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore prescrivendo visite paterne solo in modalità Per_1
protette e presenziate, da svolgersi in spazio neutro e con modalità e tempi che tengano conto dell'età precoce del minore delegandone l'esecuzione e vigilanza ai Servizi Sociali.
- La convenuta chiede in ogni caso di negare l'aggiunta e/o sostituzione del cognome
[...]
per evitare l'associazione del minore ai fatti di rilevanza penale di cui alle cit. Pt_1 Per_1
sentenze penali di condanna emesse a carico del ricorrente”.
Per il Pubblico Ministero:
per la conferma della sentenza impugnata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 4.8.2021 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Trieste chiedendo di accertare che egli era padre di Controparte_1
, nato il 26.9.2020 dalla relazione con la convenuta la quale, dopo un Persona_3
periodo di intensa frequentazione nel corso del quale aveva pianificato la futura vita insieme, aveva improvvisamente mutato atteggiamento nei suoi confronti, rendendosi irreperibile a pochi
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giorni dal parto e consentendogli di vedere il bambino solo sporadicamente nei primi due mesi di vita.
L'attore chiedeva inoltre di aggiungere e di anteporre il proprio cognome a quello materno, manifestando la volontà di richiedere l'affidamento del figlio.
1.1 Con ricorso urgente depositato il 7.10.2021 il chiedeva sia l'ammissione, ai Parte_1
sensi degli artt. 696 e 699 c.p.c., di c.t.u. genetica al fine di accertare la paternità del minore
, sia – “contestualmente ovvero all'esito” (pag. 3) – l'adozione ex art. 700 Persona_3
c.p.c. dei provvedimenti indispensabili e più idonei ad assicurare gli effetti anticipati della decisione di merito.
1.2 La si costituiva dapprima nel sub-procedimento instaurato da controparte. CP_1
Esponeva, riservandosi una più approfondita difesa nel corso del giudizio di merito, che le ragioni che l'avevano indotta a negare il consenso al riconoscimento erano integrate sia dalla pendenza, nei confronti del di un procedimento penale in relazione alla divulgazione illecita Parte_1
attraverso canali on line di fotografie scattate in momenti di intimità, fatti dei quali lei stessa figurava, insieme ad altre donne, quale parte offesa, sia dalla condanna del con Parte_1
sentenza confermata in appello, per reati (ex artt. 609 bis co. 1 e 2 c.p., 609 ter c.p. e 609 quater
c.p.) commessi in danno di una minore, figlia della di lui precedente compagna, fatti tutti dei quali era venuta a conoscenza solo nel corso della gravidanza.
1.3 All'udienza del 24.11.2021, fissata per la trattazione delle istanze urgenti, a seguito del rilievo del giudice designato “circa il rito e l'azione di merito esperita”, proposta dall'attore ai sensi dell'art. 269 c.c., “laddove al padre è consentito provvedere al riconoscimento ex art. 250 c.c.”, il difensore del - rilevando che il riconoscimento stragiudiziale era stato negato Parte_1
dalla la quale ribadiva il diniego in udienza – rinunciava alle predette istanze e CP_1 riformulava la domanda di merito “domandando che il Tribunale emetta sentenza che tiene luogo del mancato consenso materno al riconoscimento”.
Il giudice, dato atto della modifica della domanda, convertiva il rito del procedimento da ordinario a camerale ex artt. 250 c.c. e 737 c.p.c., assegnando alla convenuta termine per formalizzare le ragioni dell'opposizione al riconoscimento.
1.4 A ciò provvedeva la che si opponeva al riconoscimento, richiamando, quali CP_1
gravi ragioni ostative, le circostanze già esposte, costituite dalla condanna dell'attore per i reati
pagina 5 di 17
di violenza sessuale su una minore di soli quattro anni, figlia di una sua precedente compagna, e di detenzione di video pedo-pornografici ritraenti gli atti compiuti sulla stessa, nonché dall'indagine a suo carico in ordine alla pubblicazione su siti pornografici di fotografie intime e private, tra cui quelle di essa resistente che mai aveva prestato il consenso, e infine dall'emissione, da parte del competente Tribunale per i Minorenni, di un provvedimento limitativo o sospensivo della responsabilità genitoriale sulla figlia dell'attore nata nel Per_2
2007. E le predette circostanze, taciute nel corso della relazione dal erano, per la Parte_1
loro rilevanza, tali da integrare i gravi e irreversibili motivi che, inducendo a ravvisare il pericolo di compromissione dello sviluppo del minore, ostavano, nell'interesse di quest'ultimo, al riconoscimento ex art. 250 c.c..
Per l'ipotesi di pronuncia di sentenza sostitutiva del mancato consenso materno, la resistente chiedeva, in via subordinata, l'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti utili a tutelare il minore , tra i quali l'affidamento super-esclusivo alla madre con privazione della Per_1 responsabilità genitoriale del ricorrente, e la negazione dell'aggiunta del cognome paterno.
1.5 Disposto lo scambio di memorie, acquisita – dalle parti e d'ufficio – documentazione integrativa, con sentenza n. 611/2022 dd.
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