Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 4170

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 4170
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4170
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai sigg. magistrati:

1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.

2. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.

3. dr. Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio , ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 21.11. 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3105/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(CF-P.IVA ), in persona del Direttore generale TE_1 P.IVA_1
Dr. , con sede legale in alla Via Comunale del Principe TE_2 Pt_1
n.13/A, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Gianpiero Mesco (CF ), e Giuseppe Iervolino (CF C.F._1 [...]
) – i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed C.F._2 art.16 comma 1 bis del D. Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC ed al Email_1 numero di fax 081 2544528 - tutti elettivamente domiciliati in alla Via Pt_1 TE Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura per Notar del 5.9.2019 Rep 42728 Persona_1
parte appellante

CONTRO
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
C.F. C.F. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
rapp.ti e difesi come in atti di primo grado giusta procura C.F._7 in calce dall'Avv.to Michela Izzo C.F. , pec: C.F._8
e avv. Gennaro Masiello;
Email_2
parte appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5983/2023 pubbl. il 13/10/2023 RG n. 19470/2022 - del 13/10/2023, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di appello depositato telematicamente in data 13.12.2023 presso TE l'intestata Corte territoriale, l' ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 5983/2023 in epigrafe indicata che aveva accolto , nei limiti della prescrizione quinquennale
,la domanda proposta dagli odierni appellati , dipendenti turnisti dell'Azienda convenuta, i quali lamentando, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che nonostante avessero reso la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non avevano ricevuto le quote di straordinario spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000, avevano chiesto al GL adito l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per il periodo lavorativo per il periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2020, , non avendo beneficiato del riposo compensativo , con la TE conseguente condanna dell' resistente al pagamento, delle somme indicate nei rispettivi ricorsi , oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese. TE L' appellante censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi : 1) per errata valutazione dell'eccezione di EN non avendo il Tribunale considerato che parte ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta entro il termine di 30 gg di riposo compensativo o corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;

2) per non corretta esegesi della normativa contrattuale di riferimento ed una errata disamina della documentazione prodotta da parte ricorrente, ritenendo fallacemente raggiunta la prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda;
in particolare lamenta l'errata pronuncia in ordine alla ritenuta cumulabilità degli istituti previsti dall'art. 9 c.1 CCNL 20.9.2001, oggi trasfuso nell'art.29 CCNL
2016/2018 e dall'art.20 del CCNL 01.09.1995 (riposi settimanali) e dall'art.34 del CCNL del 7.04.99 (lavoro straordinario), in assenza di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale, trattandosi di dipendente turnista che, in quanto tale, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, rientrando tale evenienza nella normale articolazione del lavoro in turni, in tale accezione, dovendosi intendere, nella prospettiva difensiva, il carattere di onnicomprensività dell'indennità di cui all'art.44 c.12 del CCNL 01.09.1995;

3) per errata valutazione della documentazione prodotta ed altrettanto errata valutazione dei riposi compensativi fruiti da parte appellata avendo, comunque, l' sempre assicurato la fruizione di riposi compensativi proprio attraverso Pt_3 la specifica articolazione dei turni, in tal modo compensando ad un tempo anche il lavoro festivo infrasettimanale, con conseguente esclusione del cumulo con il beneficio alternativo previsto dall'art.9 cit.
Si è costituita parte appellata che, richiamando ampia produzione di giurisprudenza di merito e di legittimità a sé favorevole, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed attribuzione.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha riservato la causa in decisione
L'appello è infondato.
Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione (cfr. sentenze n.3484/2023 ;n. 4111/2023;
4365/2023), laddove hanno richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex multis: Cass. Sez. Lav. n. 20743 del 18 luglio 2023;
Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023, Cass., Sez. Lav., n.23880 del 1 agosto 2022;
Cass., Sez. Lav., n.15052 del 5 gennaio 2021), secondo
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