Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 34
CA Lecce
Sentenza
15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 611 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1359/2021 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.07.2023
TRA
RA RG (c.f. [...]), TA RG (c.f. VRGPTL
54E03 F842S) e NE IN (c.f. [...]) elettivamente domiciliati in Lecce, alla via A. Dell'Abate n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Rita Salvatore dalla quale sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Andrea Imbriani, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLANTI
CONTRO
NC OP di Puglia e AS società cooperativa per azioni (già NC OP di Puglia
e AS soc. coop. a r. l.) (p.i. 00604840777) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Gianfranco Chiarelli, in virtù di mandato in calce ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla via
Trinchese n. 71 presso lo studio dell'avv. Maurizio Marti;
APPELLATA
NONCHE'
ZA POP NPLs 2021 S.r.l. società a responsabilità limitata con socio unico (c.f.
11912920961) e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A. (nuova denominazione assunta da
“doBank S.p.A.”) (p. iva. 02659940239), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
1
elettivamente domiciliata in Bari, alla via Garruba n. 57, presso lo studio dall'avv. Salvatore
Giammaria da cui è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in atti;
INTERVENTRICE EX ART.111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 19 aprile 2017, i sigg. ER NC, ER EO e FI NE proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 525/2017 del tribunale di Lecce, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido, in favore della NC
OP di Puglia e AS soc. coop. per azioni, la somma di € 19.761,34 oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 13,70% e le spese della fase monitoria.
Gli opponenti eccepivano in via preliminare, il difetto di ius postulandi ex art 83 c.p.c. e l'indeterminatezza della procura. Nel merito contestavano l'an ed il quantum della somma ingiunta concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la banca convenuta contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 5.4. 2018 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Disposta ed espletata c.t.u. tecnico contabile per accertare l'esatto dare/avere tra le parti con riferimento al contratto di conto corrente n. 01/140/1321 intercorso tra NC OP di Puglia e
AS e ER NC con la fideiussione di FI NE e ER EO e precisate le conclusioni, con sentenza n. 1359/2021 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) rigetta le eccezioni preliminari di difetto di ius postulandi e di indeterminatezza della procura formulate dagli opponenti;
2) accoglie parzialmente l'opposizione;
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 525/2017 emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione commerciale in data 21/12/2017;
4) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della NC opposta, della somma di € 17.636,19 oltre interessi dal 5/2/2016 al soddisfo;
5) condanna gli opponenti al pagamento nella misura del 70% delle spese e competenze di lite che liquida nell'intero in € 2.400,00 di cui € 145,00 per spese vive ed € 2.255,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cap ed iva come per legge;
6) pone le spese di CTU per il 70% a carico degli opponenti e per il 30% a carico della NC opposta”.
Con atto di citazione in appello dell'11.06.2021, ER NC, ER EO e FI
NE impugnavano la sentenza n. 1359/2021, per i motivi che saranno di seguito esaminati, così concludendo: “IN VIA PRELIMINARE:
1. dichiarare ammissibile il presente atto di appello;
2. sospendere, ai sensi dell'art. 283 cpc, sussistendo gravi motivi meglio dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
3. accertare e dichiarare la nullità della sentenza
n. 1359/2021, R.G. n. 4609/2017, per difetto di ius postulandi, nonché per omessa e/o carente motivazione;
4. In subordine, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1359/2021 R.G. n.
4609/2017 per insufficiente motivazione con riferimento al merito della controversia;
NEL MERITO:
2
5. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1359/2021 rg. n. 4609/2017, accertare e dichiarare che in applicazione dell'art
1815, 2 co. c.c., come
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 611 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1359/2021 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.07.2023
TRA
RA RG (c.f. [...]), TA RG (c.f. VRGPTL
54E03 F842S) e NE IN (c.f. [...]) elettivamente domiciliati in Lecce, alla via A. Dell'Abate n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Rita Salvatore dalla quale sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Andrea Imbriani, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLANTI
CONTRO
NC OP di Puglia e AS società cooperativa per azioni (già NC OP di Puglia
e AS soc. coop. a r. l.) (p.i. 00604840777) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Gianfranco Chiarelli, in virtù di mandato in calce ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla via
Trinchese n. 71 presso lo studio dell'avv. Maurizio Marti;
APPELLATA
NONCHE'
ZA POP NPLs 2021 S.r.l. società a responsabilità limitata con socio unico (c.f.
11912920961) e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A. (nuova denominazione assunta da
“doBank S.p.A.”) (p. iva. 02659940239), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
1
elettivamente domiciliata in Bari, alla via Garruba n. 57, presso lo studio dall'avv. Salvatore
Giammaria da cui è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in atti;
INTERVENTRICE EX ART.111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 19 aprile 2017, i sigg. ER NC, ER EO e FI NE proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 525/2017 del tribunale di Lecce, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido, in favore della NC
OP di Puglia e AS soc. coop. per azioni, la somma di € 19.761,34 oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 13,70% e le spese della fase monitoria.
Gli opponenti eccepivano in via preliminare, il difetto di ius postulandi ex art 83 c.p.c. e l'indeterminatezza della procura. Nel merito contestavano l'an ed il quantum della somma ingiunta concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la banca convenuta contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 5.4. 2018 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Disposta ed espletata c.t.u. tecnico contabile per accertare l'esatto dare/avere tra le parti con riferimento al contratto di conto corrente n. 01/140/1321 intercorso tra NC OP di Puglia e
AS e ER NC con la fideiussione di FI NE e ER EO e precisate le conclusioni, con sentenza n. 1359/2021 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) rigetta le eccezioni preliminari di difetto di ius postulandi e di indeterminatezza della procura formulate dagli opponenti;
2) accoglie parzialmente l'opposizione;
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 525/2017 emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione commerciale in data 21/12/2017;
4) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della NC opposta, della somma di € 17.636,19 oltre interessi dal 5/2/2016 al soddisfo;
5) condanna gli opponenti al pagamento nella misura del 70% delle spese e competenze di lite che liquida nell'intero in € 2.400,00 di cui € 145,00 per spese vive ed € 2.255,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, cap ed iva come per legge;
6) pone le spese di CTU per il 70% a carico degli opponenti e per il 30% a carico della NC opposta”.
Con atto di citazione in appello dell'11.06.2021, ER NC, ER EO e FI
NE impugnavano la sentenza n. 1359/2021, per i motivi che saranno di seguito esaminati, così concludendo: “IN VIA PRELIMINARE:
1. dichiarare ammissibile il presente atto di appello;
2. sospendere, ai sensi dell'art. 283 cpc, sussistendo gravi motivi meglio dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
3. accertare e dichiarare la nullità della sentenza
n. 1359/2021, R.G. n. 4609/2017, per difetto di ius postulandi, nonché per omessa e/o carente motivazione;
4. In subordine, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1359/2021 R.G. n.
4609/2017 per insufficiente motivazione con riferimento al merito della controversia;
NEL MERITO:
2
5. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1359/2021 rg. n. 4609/2017, accertare e dichiarare che in applicazione dell'art
1815, 2 co. c.c., come
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