Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 25
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 603 dell'anno 2021.
T R A
SI EL, assistito e difeso dall'avv. EL Coratella in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Andria alla via Lorenzo Bonomo n. 51 presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale michele.coratella@pec.ordineavvocatitrani.it
APPELLANTE
E
ES NP PA (società incorporante per fusione BancaApulia PA), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Bari alla via Garruba n. 57, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale giammariasalvatore@legalmail.it
APPELLATA
1
All'udienza collegiale tenutasi il 13 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 6 dicembre 2016, IM EL conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, BancaApulia PA al fine di: a) previa declaratoria di nullità, anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti di conto corrente ordinario n. 33030 e del collegato conto anticipi n. 33031, accertare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito in parola e, conseguentemente, condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse nella misura accertata nella consulenza di parte, pari ad € 34.620,79, ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia anche all'esito di ctu;
b) previa declaratoria di nullità, anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al contratto di mutuo chirografario n.07000039147 del 12.11.2007, accertare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto depurato della illegittima quota interessi, dichiarare la gratuità del contratto per violazione di legge e condannare la banca alla restituzione della quota interessi illegittimamente riscossa nella misura di cui alla consulenza di parte o di cui alla ctu;
c) in ogni caso condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da liquidarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.
2
A sostegno della domanda aveva assunto: - che a partire dal 2007 aveva ottenuto da BancaApulia PA, Gruppo Veneto Banca Scpa, filiale di Andria, l'apertura del conto corrente ordinario n. 33030 e del collegato conto anticipi n. 33031;
- che i predetti contratti erano affetti da nullità, illegittimità e/o inefficacia, anche parziale, stante l'illegittima applicazione di interessi debitori non dovuti, dell'applicazione nel corso del rapporto di spese e commissioni mai pattuite, dell'illegittima previsione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché della illegittimità della commissione di massimo scoperto;
- che il ricalcolo del conto corrente affidato ad un perito di parte aveva portato alla rideterminazione del saldo in favore del correntista di €. 34.620,79;
- di aver sottoscritto il 12 novembre 2007 un contratto di mutuo chirografario per l'erogazione della somma di
€. 80.000,00;
- che il contratto in parola era affetto da nullità per usurarietà degli interessi applicati;
- che, conseguentemente, aveva corrisposto alla banca €. 10.422,40 a titolo di interessi non dovuti;
- che il contratto violava anche il divieto di anatocismo nella misura in cui prevedeva che sulle rate scadute e non pagate, comprensive della quota capitale e della quota interessi, maturavano interessi di mora;
- che era nulla per difetto di causa anche la clausola che prevedeva la penale per l'anticipata estinzione del finanziamento;
- che altro profilo di nullità era rappresentato dall'ammortamento alla francese, per violazione del divieto di anatocismo.
Nel costituirsi in giudizio la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità di tutte le domande in quanto non provate né documentate mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto e ne chiedeva il rigetto.
Scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il primo giudice rigettava la richiesta di ctu perché ritenuta esplorativa e rinviava la causa all'udienza del 1° aprile 2020 per la precisazione delle conclusioni, poi differita d'ufficio al 30 settembre 2021.
A detta udienza la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 febbraio 2021.
Con sentenza n. 423/2021, il Tribunale di Trani rigettava tutte le domande attrici e condannava
IM EL alla rifusione delle spese legali.
3
In particolare, il Tribunale di Trani aveva ritenuto: - che la domanda di ripetizione di somme che il correntista assumeva indebitamente addebitategli dall'istituto di credito era inammissibile sul presupposto che al momento della notifica dell'atto introduttivo i conti correnti in parola erano ancora aperti;
- che la domanda di accertamento della nullità delle condizioni del conto corrente e di rideterminazione del saldo era infondata in quanto non provata stante la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente nonostante la Banca, in risposta all'istanza ex art. 119 TUB avesse messo a disposizione del correntista copia del contratto che conteneva le condizioni asseritamente viziate;
- che anche le domande relative al contratto di mutuo chirografario erano tutte infondate e sfornite del supporto probatorio stante la mancata produzione in atti del relativo contratto
e del piano di ammortamento, tra l'altro mai richiesti alla banca ex art. 119 TUB;
- che ad ogni buon conto, tutte le domande risultavano infondate sia in ordine alla denunciata violazione del divieto di anatocismo che in relazione all'usurarietà dei tassi applicati al rapporto di credito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il
15 aprile 2021, IM EL, chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ I. Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o
l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle
c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa Banca arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito,
4 addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 603 dell'anno 2021.
T R A
SI EL, assistito e difeso dall'avv. EL Coratella in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Andria alla via Lorenzo Bonomo n. 51 presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale michele.coratella@pec.ordineavvocatitrani.it
APPELLANTE
E
ES NP PA (società incorporante per fusione BancaApulia PA), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Bari alla via Garruba n. 57, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale giammariasalvatore@legalmail.it
APPELLATA
1
All'udienza collegiale tenutasi il 13 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 6 dicembre 2016, IM EL conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, BancaApulia PA al fine di: a) previa declaratoria di nullità, anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti di conto corrente ordinario n. 33030 e del collegato conto anticipi n. 33031, accertare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito in parola e, conseguentemente, condannare la banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse nella misura accertata nella consulenza di parte, pari ad € 34.620,79, ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia anche all'esito di ctu;
b) previa declaratoria di nullità, anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al contratto di mutuo chirografario n.07000039147 del 12.11.2007, accertare l'effettivo saldo in linea capitale del contratto depurato della illegittima quota interessi, dichiarare la gratuità del contratto per violazione di legge e condannare la banca alla restituzione della quota interessi illegittimamente riscossa nella misura di cui alla consulenza di parte o di cui alla ctu;
c) in ogni caso condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da liquidarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.
2
A sostegno della domanda aveva assunto: - che a partire dal 2007 aveva ottenuto da BancaApulia PA, Gruppo Veneto Banca Scpa, filiale di Andria, l'apertura del conto corrente ordinario n. 33030 e del collegato conto anticipi n. 33031;
- che i predetti contratti erano affetti da nullità, illegittimità e/o inefficacia, anche parziale, stante l'illegittima applicazione di interessi debitori non dovuti, dell'applicazione nel corso del rapporto di spese e commissioni mai pattuite, dell'illegittima previsione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché della illegittimità della commissione di massimo scoperto;
- che il ricalcolo del conto corrente affidato ad un perito di parte aveva portato alla rideterminazione del saldo in favore del correntista di €. 34.620,79;
- di aver sottoscritto il 12 novembre 2007 un contratto di mutuo chirografario per l'erogazione della somma di
€. 80.000,00;
- che il contratto in parola era affetto da nullità per usurarietà degli interessi applicati;
- che, conseguentemente, aveva corrisposto alla banca €. 10.422,40 a titolo di interessi non dovuti;
- che il contratto violava anche il divieto di anatocismo nella misura in cui prevedeva che sulle rate scadute e non pagate, comprensive della quota capitale e della quota interessi, maturavano interessi di mora;
- che era nulla per difetto di causa anche la clausola che prevedeva la penale per l'anticipata estinzione del finanziamento;
- che altro profilo di nullità era rappresentato dall'ammortamento alla francese, per violazione del divieto di anatocismo.
Nel costituirsi in giudizio la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità di tutte le domande in quanto non provate né documentate mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto e ne chiedeva il rigetto.
Scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il primo giudice rigettava la richiesta di ctu perché ritenuta esplorativa e rinviava la causa all'udienza del 1° aprile 2020 per la precisazione delle conclusioni, poi differita d'ufficio al 30 settembre 2021.
A detta udienza la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 febbraio 2021.
Con sentenza n. 423/2021, il Tribunale di Trani rigettava tutte le domande attrici e condannava
IM EL alla rifusione delle spese legali.
3
In particolare, il Tribunale di Trani aveva ritenuto: - che la domanda di ripetizione di somme che il correntista assumeva indebitamente addebitategli dall'istituto di credito era inammissibile sul presupposto che al momento della notifica dell'atto introduttivo i conti correnti in parola erano ancora aperti;
- che la domanda di accertamento della nullità delle condizioni del conto corrente e di rideterminazione del saldo era infondata in quanto non provata stante la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente nonostante la Banca, in risposta all'istanza ex art. 119 TUB avesse messo a disposizione del correntista copia del contratto che conteneva le condizioni asseritamente viziate;
- che anche le domande relative al contratto di mutuo chirografario erano tutte infondate e sfornite del supporto probatorio stante la mancata produzione in atti del relativo contratto
e del piano di ammortamento, tra l'altro mai richiesti alla banca ex art. 119 TUB;
- che ad ogni buon conto, tutte le domande risultavano infondate sia in ordine alla denunciata violazione del divieto di anatocismo che in relazione all'usurarietà dei tassi applicati al rapporto di credito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il
15 aprile 2021, IM EL, chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ I. Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o
l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle
c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa Banca arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito,
4 addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
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