Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2024, n. 5268
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente,
Dr.ssa Carla Santese Consigliere,
Dr. Pierluigi De Nardis Consigliere agg.to relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 2153/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 20.06.2023 e vertente tra
COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco p.t., con sede in Viterbo, Via F.
Ascenzi n. 01 (C.F. - P.I.: 00211940564), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Cutigni del foro di Viterbo, giusta deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 15.01.2021 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Viterbo, Via della Pace n. 63, in virtù di delega in atti;
- APPELLANTE -
c/
SERMONALDO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viterbo, Via San Giovanni Decollato n. 14 (C.F.: 00101210565), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Marcoccia e presso il suo studio in Viterbo, Via San Giovanni
r.g. n. 2153/2021 1
Decollato n. 14 elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
- APPELLATA -
Oggetto: Impugnazione in Appello della sentenza del Tribunale Civile di Viterbo
n.1138/2020, in data 29.10.2020 (opposizione decreto ingiuntivo per restituzione indebito).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata così riportava i fatti di causa e le ragioni della decisione:
« Il Comune di Viterbo ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 483/17 (R.G.
n. 1042/17), emesso in data 04.04.2017 dal Tribunale di Viterbo con il quale si ingiungeva di corrispondere in favore della Sermonaldo s.r.l. l'importo di euro 6.099,64 oltre oneri di legge.
Il provvedimento monitorio in esame era stato emesso a seguito della sentenza n.
855/4/16 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, la quale aveva annullato la cartella di pagamento n. 12520140015601878000, con la quale la società di riscossione aveva chiesto il versamento della imposta Ici per gli anni 2007 e 2008.
Ora, poiché gli importi contenuti nelle cartelle erano stati poi corrisposti alla società
Equitalia Sud s.p.a. che per conto del Comune aveva provveduto alla riscossine del tributo, parte opposta ne aveva poi chiesto la restituzione all'ente che aveva beneficiato dell'indicato versamento.
Con l'atto di opposizione il Comune faceva rilevare due principali motivi: 1) con il primo eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario alla luce del D.Lgs.
546/92, che appunto attribuiva alla giurisdizione tributaria tutte le controversie ed la soluzione delle questioni in tema di tributi. Inoltre, con riguardo ai casi di restituzione dei tributi corrisposti in eccesso faceva rilevare che ai sensi dell'art. 68 citato D.L.gs era prevista una particolare procedura la quale prevedeva che nel caso di tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito in una sentenza della commissione tributaria, tale somma doveva essere rimborsata d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Pertanto, nel caso in esame la parte avrebbe dovuto quindi notificare la sentenza alla controparte ed attendere il decorso di 90 giorni e soltanto successivamente, in caso di inerzia, attivare il giudizio di ottemperanza a norma dell'art. 70, D.Lgs. 546/92 ovvero in ogni caso presentare formale istanza di
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rimborso. Al contrario la società opposta, diversamente da quanto stabilito dalla legge, aveva invece attivato il procedimento monitorio oggi in esame.
2) con il secondo motivo si contestava, nel merito, la richiesta di parte opposta in quanto il Comune di Viterbo non poteva in alcun modo considerarsi debitore di alcuna somma nei confronti della società Sermonaldo s.r.l. Ciò perché la somma in esame era stata versata non già al Comune, ma all'ente che aveva provveduto alla riscossione del tributo, soggetto dotato di propria autonomia giuridica e patrimoniale. Di conseguenza, la restituzione in questione doveva essere richiesta alla società Equitalia
Sud s.p.a., oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione e non del Comune di Viterbo.
Costituendosi in giudizio parte opposta ha chiesto il rigetto della domanda deducendo: a) l'infondatezza della eccezione di incompetenza da ritenere sussistente in capo al giudice ordinario essendo la somma in questione contenuta in una decisione definiva e non residuando altre questioni;
ciò alla luce dell'orientamento espresso dalla
Suprema Corte (SSUU n. 18120/2005) risultando opportuno distinguere tra le controversie vertenti
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