Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/10/2024, n. 1699

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/10/2024, n. 1699
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1699
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo

N. 816/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa R R Presidente Relatrice
Dott.ssa B G Consigliera
Dott.ssa S F Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso depositato in data 13.5.2024
DA
(C.F. ), con il proc.dom. avv. BALDASSAR Parte_1 C.F._1
PAOLA ( ), per mandato in calce al ricorso C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con il proc.dom. avv. MASCHIO Controparte_1 C.F._3
LUIGI ANTONIO ( ), per mandato in calce alla comparsa di costituzione C.F._4
e risposta
Appellato
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili - appello avverso la sentenza n. 687/2024 del 19-


21/03/2024 del Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 9.9.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento del proposto appello per le ragioni
tutte di cui ai suddetti motivi di impugnazione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 687/2024
resa dal Tribunale di Treviso in data 19.3.24, depositata il 21.3.24 (nella causa di cessazione degli
effetti civili del matrimonio R.G. n. 1161/18) e notificata a mezzo pec il 12.4.24:
Nel merito:
1) Porsi a carico del ricorrente appellato , quale concorso al mantenimento Controparte_1
della resistente appellata a far data dal mese di maggio 2018, l'assegno Parte_1
divorzile di € 300,00 (trecento/00) mensili o comunque quello diverso che risulterà di giustizia,
anche all'esito dell'istruttoria, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese,
per 12 mensilità, al domicilio della moglie mediante bonifico bancario sul c/c - Controparte_2
IBAN IT09G076 0112 0000 0103 5318 433 e da rivalutarsi automaticamente ed annualmente
all'inizio di ogni anno, in applicazione degli indici Istat, e per la prima volta nel mese di gennaio
2019.
2) Porsi altresì a carico del ricorrente appellato il pagamento delle spese Controparte_1
straordinarie a favore della figlia minorenne come specificate nelle condizioni della Per_1
separazione consensuale, da aversi per integralmente richiamate, nella misura dell'80% o nella
diversa misura ritenuta di giustizia e, in subordine, come indicate nel Protocollo adottato dal
Tribunale di Treviso, sempre nella misura dell'80% o nella diversa misura che risulterà di
giustizia, con espressa previsione che il padre concorra anche al rimborso delle spese strettamente
connesse all'attività sportiva di danza latino-americana svolta dalla figlia a livello agonistico
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(quali il costo per la partecipazione alle gare, le spese di viaggio e/o di gite, le spese per
costumi/acconciature, scarpe, ecc.).
3) Condannarsi il ricorrente appellato al pagamento dei compensi professionali e delle spese, ivi
comprese le spese generali al 15%, oltre ad accessori di legge, del presente grado di giudizio con
ordine di pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D. Lgs. n. 115/02 in ipotesi di ammissione
dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il presente grado di giudizio;
in
diversa ipotesi, condannarsi il ricorrente appellato al pagamento dei compensi professionali e
delle spese, ivi comprese le spese generali al 15%, oltre ad accessori di legge, del presente grado
di giudizio a favore dell'appellante.
Previa riforma della sentenza impugnata, condannarsi altresì il ricorrente appellato alla rifusione
dei compensi professionali e di spese, ivi comprese le spese generali al 15%, oltre ad accessori di
legge, del giudizio di primo grado a favore dell'appellante qualora il Tribunale di Treviso
disponesse la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato già concesso con delibera del
COA dell'Ordine degli Avvocati di Treviso del 23.4.18;
in ipotesi di rigetto dell'istanza di
revoca, condannarsi l'appellato al pagamento delle spese di lite medesime con ordine di
pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D. Lgs. n. 115/02.
In istruttoria:
A) ordinarsi al ricorrente di produrre in giudizio le buste paga, i cedolini Controparte_1
relativi alle indennità operative o di servizio, le dichiarazioni dei redditi (mod. 730 o Unico/Mod.
Redditi persone fisiche) dal 2014 ad oggi, ivi comprese quelle relative alla missione “Strade
sicure” (periodo gennaio 2019/giugno 2019 ed periodi successivi), guardie, ecc., percepite da
, dato che determinate indennità non vengono esposte nella dichiarazione dei Controparte_1
redditi.
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In difetto di produzione, si chiede che tale ordine venga rivolto al Ministero della Difesa o
all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
B) Ordinarsi al ricorrente di produrre in giudizio la documentazione relativa Controparte_1
all'indennità/risarcimento di € 10.000,00 percepita dallo stesso nella primavera del 2019 per la
chiusura della caserma in Vittorio Veneto (TV) – Quinto Corpo d'Armata - in cui prestava
servizio;

In difetto di produzione, si chiede che tale ordine venga rivolto al Ministero della Difesa.
C) Ordinarsi al ricorrente di produrre in giudizio la documentazione Controparte_1
bancaria relativa agli estratti conto dei c/c n. 611280.51 e n. 12783, intestati ad CP_1
presso la – filiale di Vittorio Veneto –
[...] Controparte_3
e del c/c ING BANK N.V. n. 11580677, dal 2015 ad oggi, nonché la documentazione relativa ad
eventuali altri c/c bancari e/o postali, libretti di deposito, deposito titoli e quant'altro esistente allo
stesso intestato, le polizze assicurative e/o investimenti comunque effettuati, sempre dal 2015 ad
oggi.
In difetto, ordinarsi alla – Filiale di Vittorio Controparte_3
Veneto e a ING /o ad altri Istituti di credito o assicurativi di fornire informazioni CP_4
relativamente a tutte movimentazioni dei c/c, libretti di deposito, deposito titoli, ecc., di
. Controparte_1
D) Ordinarsi al ricorrente di produrre in giudizio le C.U. mancanti relative Controparte_1
ai periodi di imposta 2018/2023 e la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2023 non
appena venuta ad esistenza.
In difetto di produzione, si chiede che tale ordine venga rivolto all'Agenzia delle Entrate
territorialmente competente.
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E) Ordinarsi al ricorrente di produrre in giudizio la polizza assicurativa Controparte_1
sulla vita e sugli infortuni allo stesso intestata risultante dalle dichiarazioni dei redditi 2015, 2016
e 2017.
F) Ordinarsi al ricorrente di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi Controparte_1
della convivente, sig.ra , dal 2017 al 2023 o comunque all'INPS competente, Testimone_1
di dare informazioni in merito all'attività svolta, ai compensi percepiti e ai contributi versati dalla
stessa.
In difetto, si chiede che venga ordinato all'Agenzia delle Entrate competente di esibire in giudizio
la documentazione suindicata.
Ordinarsi inoltre di produrre in giudizio la documentazione bancaria relativa agli estratti conto
dei c/c bancari e/o postali, libretti di deposito, deposito titoli e quant'altro esistente intestati alla
convivente, sig.ra le polizze assicurative e/o investimenti comunque Testimone_1
effettuati, sempre dal 2018 ad oggi.
G) Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, espunti ogni eventuale giudizio e/o
valutazione:
1. “V che la figlia minorenne va a dormire ogni sera verso le ore 21.30, dopo la Per_1
telefonata della buonanotte del padre, e che al mattino si alza verso le ore 6.30, sia durante il
periodo scolastico che extrascolastico, quando ad esempio frequenta i centri estivi, dati anche gli
impegni e gli orari di lavoro dei genitori”.
2. “V che quando chiede di vedere la figlia e di averla con sé alcune ore Controparte_1
durante la settimana, quando si reca a Vittorio Veneto, ha sempre dato risposta Parte_1
positiva per conservare i contatti tra padre e figlia”.
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3. “V che , dal 2017 ad oggi, ha effettuato ed effettua trasferte come Controparte_1
autista in diverse località del sud Italia (Roma, Napoli, Salerno ed altro)”.
4. “V che , dal 2014 ad oggi, ha effettuato ed effettua marce, guardie, Controparte_1
campi militari, esercitazioni, addestramenti, ecc.”;

5. “V che durante il matrimonio, dall'aprile 2009 e sino alla separazione nel dicembre 2016,
si è sempre occupata in via esclusiva della figlia e della cura della Parte_1 Per_1
casa”.
6. “V che dal dicembre 2006 e sino al marzo 2009, quando viveva in Sicilia, Parte_1
svolgeva attività di assistenza a bambini ed anziani presso l'Istituto S. Giuseppe di Palermo”.
7. “V dal dicembre 2006 e sino al marzo 2009, quando viveva in Sicilia, Parte_1
svolgeva anche attività di pulizia presso l'Istituto S. Giuseppe di Palermo”.
8. “V che per l'attività prestata presso l'Istituto S. Giuseppe di Palermo, dal 2006 al marzo
2009, percepiva la somma di circa 1.500,00 € mensili”. Parte_1
9. “V che aveva cessato il rapporto di lavoro con l'Istituto S. Giuseppe di Parte_1
Palermo il 31.3.2009 in occasione del matrimonio e del successivo trasferimento con il marito in
Veneto”.
10. “V che, durante il matrimonio, dall'aprile 2009 e sino alla separazione avvenuta nel
dicembre 2016, aveva svolto attività occasionali quale collaboratrice domestica, Parte_1
babysitter, addetta alle pulizie (presso la Nostra Famiglia, privati, ecc.) ed altro, anche per il
tramite di agenzie interinali (Men at work spa, ecc.)”.
11. “V che, dopo la separazione, a fine 2016, si è attivata per trovare Parte_1
un'occupazione, presentando domande presso Agenzie interinali, società private, centri
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commerciali, supermercati, negozi, case di riposo, ecc., dando la propria disponibilità a svolgere
qualsiasi mansione”.
Si indicano a testi: 1) c/o Istituto S. Giuseppe, Palermo, Viale Regione Tes_2 Testimone_3
Siciliana, 2000;
2) , res.te a Palermo, Via Nicolò Cento, 8;
3) , Testimone_4 Parte_2
res.te a Palermo, Via Nicolò Cento, 8;
4) , res.te in Palermo, Via Alfonso Parte_3
Nallino,1;
5) res.te in Palermo, Via Alfonso Nallino, 1;
6) Controparte_5 [...]
, res.te in Vittorio Veneto, Via Muratori, 2 – Altri riservati. Controparte_6
Si oppone alle istanze istruttorie avversarie formulate negli atti e nelle verbalizzazioni di primo
grado per le ragioni tutte indicate in memoria ex art. 183, VI co., n. 3 cpc di controparte e nelle
verbalizzazioni d'udienza avversarie di cui al giudizio di primo grado.
In ipotesi di ammissione, chiede di essere abilitata a prova contraria nei termini già indicati nella
suddetta memoria e, in particolare, di essere ammessa a prova contraria indiretta sulle seguenti
circostanze:
1. “V che , alla fine del mese di dicembre 2018, si era recato a Reggio Controparte_1
Calabria in missione “Strade sicure” per sei mesi”.
2. “V che ha appreso, a novembre 2018, che abitava Parte_1 Controparte_1
con la compagna presso l'abitazione in Godega S. Urbano”;
Testimone_1
3. “V che in data 23.11.18 ha accompagnato la figlia presso la casa Parte_1 Per_1
paterna e, mentre si trovava sulle scale, fuori dalla porta dell'appartamento del marito,
ha urlato alla moglie, davanti alla bambina, le seguenti frasi: “vai via”, Controparte_1
“guarda che ti do un pugno in bocca”, “hai rotto le palle”;

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4. “V che ha appreso, nell'autunno 2022, che si era Parte_1 Controparte_1
trasferito ad abitare con la compagna presso la nuova abitazione in Testimone_1
Fontanafredda (PN), Via Duca d'Aosta, 47”.
Indica a testi: 1) , res.te a Palermo, Via Nicolò Cento, 8;
2) , Testimone_4 Parte_2
res.te a Palermo, Via Nicolò Cento, 8;
3) , res.te a Palermo, Via Alfonso Parte_3
Co Nallino,1;
4) res.te a Palermo, Via Alfonso Nallino, 1;
5) Controparte_5 [...]
, res.te a Vittorio Veneto, Via Muratori, 2. Controparte_6
Dichiara di non accettare il contraddittorio con riferimento a domande ed allegazioni nuove nel
merito e in istruttoria”.
Per l'appellato:
“NEL MERITO: Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, rigettati tutti i motivi di
appello ex adverso formulati, confermare in ogni punto la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari.
IN ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello
ritenesse di dare ingresso agli incombenti istruttori richiesti ex adverso, si ripropongono le istanze
istruttorie avanzate in primo grado e si insiste, senza accettazione di qualsivoglia inversione
dell'onere probatorio, per la loro ammissione nei limiti di compatibilità con il thema decidendum
del presente giudizio.
Si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale della resistente, nonché per testi,
sulle circostanze di seguito capitolate:
1) “V che allorquando il ricorrente ha richiesto alla Signora di poter Parte_1
trascorrere con la figlia un secondo pomeriggio infrasettimanale quest'ultima ha sempre negato
tale possibilità”.
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2) “V che durante la quotidiana telefonata delle ore 21 circa della sera da parte del padre la
figlia ha in più occasioni riferito di dover chiudere la comunicazione perché doveva Per_1
cenare”.
3) “V che in altre occasioni ha riferito al padre di essere rincasata verso le ore 22 con Per_1
la madre dalle riunioni con il gruppo di preghiera della sera prima e di essersi in quell'occasione
stancata ed annoiata”.
4) “V che anche in occasione di propri impegni personali la moglie, di fronte alla disponibilità
del ricorrente di accudire personalmente la figlia, ha preferito lasciare la bambina in custodia a
terzi senza specificare al marito a chi rimanesse affidata ”. Per_1
5) “V che allorquando per una ricorrente festività, è rimasta a casa da scuola il Per_1
sabato, la madre le ha impedito di pernottare presso l'abitazione del padre nella notte fra venerdì
e sabato allorquando quest'ultimo aveva già avuto con sé la figlia il venerdì pomeriggio ed aveva
poi diritto di averla nuovamente con sé nel fine settimana (dal sabato alla domenica).”.
6) “V che già dall'epoca della separazione i coniugi si sono suddivisi i tragitti per
accompagnare dalla casa materna a quella paterna e viceversa, nel senso che mentre il Per_1
padre va a prendere la figlia presso l'abitazione della madre per portarla a Godega di
Sant'Urbano, quest'ultima va a riprendere la figlia presso l'abitazione del padre per riportarla a
Vittorio Veneto.”.
7) “V che all'epoca della separazione il ricorrente avrebbe voluto rinvenire un'altra abitazione
a Vittorio Veneto, anche per essere più comodo nella frequentazione della bambina, ma la moglie
ha preteso che lo stesso si trasferisse più lontano per non incontrarlo in occasione dei normali
spostamenti quotidiani.”.
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8) “V che il ricorrente ha richiesto alla moglie una variazione nell'orario di visita della
bambina soltanto in un paio di occasioni ed in entrambi i casi ha comunicato tale propria
necessità con un preavviso addirittura superiore alle 48 ore.”.
9) “V che spesso è la Signora a richiedere al ricorrente delle variazioni nell'orario di Parte_1
visita del padre alla figlia comunicandogli le proprie richieste con preavvisi di gran lunga
inferiori alle 48 ore.”.
10) “V che nell'anno 2016 il Signor ha percepito gli arretrati per l'avanzamento di CP_1
grado, tutti confluiti nella documentazione reddituale ufficiale.”.
11) “Riferisca il teste a quanto ammonta la cosiddetta “FESI” (Fondo Efficienza Servizi
Istituzionali) e se la stessa sia subordinata all'approvazione di specifico decreto.”.
12) “V che al ricorrente era stato anticipato che avrebbe perduto il diritto di percepire il
“bonus Renzi” per il superamento della soglia di reddito, mentre poi lo stesso gli è stato
riconosciuto, ancorchè in misura minima.”.
13) “Riferisca il teste l'ammontare delle indennità di servizio e operative e se le stesse
confluiscono nella busta paga e, quindi, nella dichiarazione dei redditi.”.
14) “V che il Signor possiede la patente militare ma ad oggi la stessa è rimasta CP_1
inutilizzata.”.
15) “V che nell'unica trasferta di lavoro effettuata (a Roma), il ricorrente ha partecipato in
qualità di capomacchina e l'autovettura utilizzata è stata condotta da altro collega.”.
16) “V che la cd. “indennità operativa supercampagna” costituisce voce fissa in busta paga per
tutti i militari ed è completamente svincolata dallo svolgimento di campi, esercitazioni,
addestramenti, ecc.”.
pagina 10 di 31
17) “V che il campo di addestramento effettuato in Campania lo scorso mese di luglio 2018 è
stato il secondo in tutta la carriera lavorativa del ricorrente, mentre al primo, di brevissima durata,
il ricorrente ha partecipato molti anni orsono.”.
18) “V che il Signor ha comunicato con molti giorni di anticipo alla Signora CP_1
che avrebbe effettuato il campo di addestramento in Campania.”. Parte_1
19) “V che il ricorrente potrebbe svolgere ore di lavoro straordinario soltanto in virtù di
precisi ordini e specifica assegnazione da parte di superiori.”.
20) “V che l'attività lavorativa del Signor è equiparabile a quella di un operaio CP_1
specializzato e le possibilità di carriera rispetto al grado rivestito sono esaurite.”.
21) “V che l'alloggio di servizio esterno alla caserma in cui lavora il Signor è CP_1
riservato soltanto a coppie unite in matrimonio, o comunque con stabile convivenza.”.
22) “V che l'alloggio di servizio interno alla caserma è costituito da una sola camera.”.
23) “V che all'epoca della separazione i coniugi avevano suddiviso giusta la metà i risparmi
accantonati nel conto cointestato, ancorché frutto dei risparmi dell'attività lavorativa del solo
ricorrente.”.
24) “V che i coniugi avevano deciso ancor prima del matrimonio di fissare la loro futura
residenza in Provincia di Treviso, in considerazione del luogo in cui si svolgeva l'attività
lavorativa del Signor e dell'assenza di una regolare e stabile attività lavorativa al sud CP_1
da parte della moglie.”.
25) “V che all'epoca del matrimonio la Signora svolgeva occupazioni meramente Parte_1
saltuarie ed occasionali, limitandosi a sostituire di tanto in tanto la propria madre nell'attività di
accudimento degli anziani.”.
pagina 11 di 31
26) “Riferisca il teste se all'epoca del matrimonio fra i coniugi la Signora avesse Parte_1
preannunciato di voler conseguire il diploma di OSS.”.
27) “V che durante il matrimonio la Signora ha svolto dei lavori saltuari come Parte_1
collaboratrice domestica e/o baby sitter e/o lavori di sartoria.”.
28) “V che il ricorrente ha avuto notizia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa con
regolare contratto da parte della moglie soltanto in occasione del presente giudizio.”.
29) “V che in precedenza la moglie è sempre stata reticente nel riferire al coniuge di aver
rinvenuto qualche saltuaria occupazione domestica, nonchè l'ammontare della retribuzione
percepita.”.
30) “V che la Signora svolge la propria attività lavorativa presso l'ospedale di Parte_1
Vittorio Veneto soltanto il mattino, mentre nel pomeriggio ella si dedica all'assistenza e all'aiuto
delle persone anziane.”.
31) “V che la piccola frequenta la scuola e il doposcuola e rientra a casa dopo le ore Per_1
16,30.”.
32) “V che l'abitazione della Signora dista appena 200 metri dall'Ospedale Parte_1
di Vittorio Veneto ove ella lavora, mentre la scuola frequentata da dista qualche minuto a Per_1
piedi dalla casa di abitazione della madre.
33) “V che il Signor mediamente con la propria autovettura effettua 550 km al CP_1
mese esclusivamente per coprire il tragitto casa-lavoro e casa-abitazione della figlia.”.
34) “V che i genitori del Signor risiedono a Bassano del Grappa e sono CP_1
pensionati.”.
pagina 12 di 31
35) “V che mentre il padre del ricorrente si è ammalato di leucemia, è cardiopatico e privo di
un rene, la madre è stata ricoverata ad agosto del 2018 per una pancreatite acuta, per la quale
deve essere sottoposta ad intervento chirurgico.”.
Si indicano a testi i Signori: 1) , residente a Bassano del Grappa (VI), in Via Testimone_5
Sabbionara n° 37/A;
2) , residente a Bassano del Grappa (VI), in Via Testimone_6
Sabbionara n° 37/A;
3) , residente a Bassano del Grappa (VI), in Via Testimone_7
Sabbionara n° 37/A;
4) , residente ad Azzano Decimo (PN), in Via Corva n° Testimone_1
101;
5) , residente a Cappella Maggiore (TV), in Via Francesco Crispi n° 9;
6) Controparte_7
, residente a Caneva (PN) in Via Cesare Battisti n° 47. Controparte_8
Ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie che verranno ex adverso indicate e, per la denegata
ipotesi di loro ammissione, si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con i medesimi
testimoni già indicati a prova diretta e con quelli ulteriori che verranno a tale scopo specificati.
Si insiste, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., affinché venga ordinata alla Signora : a) la Parte_1
produzione in giudizio di documentazione attestante l'orario di lavoro effettivamente svolto a
decorrere dal 2018 in poi;
b) la produzione in giudizio delle proprie buste paga percepite
dall'anno 2018 in poi;
c) la produzione in giudizio delle ultime tre dichiarazioni dei redditi
presentate;
d) ed altresì la produzione in giudizio degli estratti conto degli ultimi due anni del
conto corrente postale del quale ella è intestataria (Codice IBAN:
IT09G0760112000001035318433 ed eventuali altri).
In via subordinata si chiede che i predetti ordini di esibizione vengano rivolti, quanto ai punti a) e
b) alla Dussmann Service S.r.l. e/o alla Serenissima Ristorazione del Gruppo Serenissima
Ristorazione e/o alla nuova impresa utilizzatrice per la quale la Signora dovesse Parte_1
svolgere la propria attività lavorativa e quanto al punto d) alle . Controparte_2
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Per il Procuratore Generale: conclusioni non pervenute
Ragioni della decisione
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