Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 257
CA Bologna
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA Bologna
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
La Corte d'Appello di Bologna, presieduta dalla dott.ssa Antonella Allegra, ha emesso una sentenza in merito a un appello presentato dall'INAIL contro una decisione del Tribunale di Rimini. L'INAIL contestava la condanna al pagamento di un contributo di 130.000 euro a favore di DI RL, sostenendo l'incompetenza del giudice ordinario e l'infondatezza della domanda per presunti vizi nella documentazione presentata da DI RL. Quest'ultima, invece, rivendicava il diritto al contributo, già riconosciuto in fase amministrativa, e contestava l'operato dell'INAIL che aveva negato l'erogazione.
La Corte ha rigettato l'appello, confermando la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia riguardava la fase esecutiva del contributo, in cui il beneficiario ha diritto a un trattamento giuridico di diritto soggettivo. La Corte ha argomentato che l'INAIL, dopo aver riconosciuto il diritto al contributo, non poteva successivamente negarlo senza un adeguato potere discrezionale, limitandosi a verificare la documentazione presentata da DI RL. Inoltre, ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello, poiché l'INAIL non ha contestato una delle ragioni fondamentali della decisione di primo grado. La sentenza ha quindi confermato l'obbligo di pagamento da parte dell'INAIL e condannato quest'ultimo alle spese legali.
La Corte ha rigettato l'appello, confermando la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia riguardava la fase esecutiva del contributo, in cui il beneficiario ha diritto a un trattamento giuridico di diritto soggettivo. La Corte ha argomentato che l'INAIL, dopo aver riconosciuto il diritto al contributo, non poteva successivamente negarlo senza un adeguato potere discrezionale, limitandosi a verificare la documentazione presentata da DI RL. Inoltre, ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello, poiché l'INAIL non ha contestato una delle ragioni fondamentali della decisione di primo grado. La sentenza ha quindi confermato l'obbligo di pagamento da parte dell'INAIL e condannato quest'ultimo alle spese legali.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1756 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promossa da
I.N.A.I. L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI
INFORTUNI SUL LAVORO (CF 0165400589 e Partita IVA 00968951004) con sede in
Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Regionale pro tempore dott.ssa
Fabiola Ficola, con il patrocinio dell'avv. Marco Zavalloni e dell'avv. Giuseppe Carlà.
-appellante-
Contro
RR SR (CF e Partita IVA 01369280415) con sede in Pietracuta di San Leo (RN),
in persona del legale rappresentante pro tempore Alfeo Carli, con il patrocinio dell'avv.
Ivan Bagli e dell'avv. Matteo Urbinati.
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 665/2021 del 30 giugno- 2 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI
Per INAIL come da note scritte depositate il 21 novembre 2023
Per RR SR come da note scritte depositate il 12 dicembre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
RR SR ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Rimini, INAIL- ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO per sentir accertare il diritto a percepire il contributo ISI 2014, come riconosciuto nella comunicazione dell' Istituto convenuto del 22.12.2015, nella misura di euro 130.000,00, e per sentir conseguentemente condannare quest'ultimo al pagamento di tale somma, in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 18.3.2016 al saldo.
RR SR ha, in particolare, allegato:
-che, con avviso pubblico in attuazione dell'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008, INAIL
aveva indetto un bando per l'assegnazione di contributi alle imprese finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
-che, in data 14.7.2015, essa attrice aveva presentato domanda di ammissione, venendo a collocarsi in graduatoria in posizione utile per l'ottenimento del contributo;
-che, il 22 e 23 dicembre 2015, INAIL aveva comunicato, quindi, l'ammissione della richiesta al contributo ISI 2014;
- che, in data 26.5.2016, INAIL aveva comunicato, con preavviso di esclusione prot. 78/2016,
che il progetto non era finanziabile in quanto carente di alcuni requisiti richiesti dal bando (in particolare, all'art. 5);
-che, nonostante l'integrazione documentale operata da essa attrice, INAIL la aveva definitivamente esclusa dal contributo, con provvedimento del 18.7.2016;
pag. 2/15
-che, con ricorso del 14.11.2016, aveva impugnato, dinanzi al al TAR dell'Emilia-Romagna,
sede di Bologna, il provvedimento di esclusione, al fine di conseguirne l'annullamento;
-che il Giudice Amministrativo, con sentenza n. 1047/2016, passata in giudicato, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, rilevando come la controversia riguardasse la sola fase (esecutiva) dell'erogazione del contributo e non il profilo dell'ammissione al beneficio, in quanto la fase amministrativa dell'ammissione doveva ritenersi già validamente perfezionata con esito positivo per essa attrice;
- che sussisteva, pertanto, il diritto soggettivo all'ottenimento del contributo, previa disapplicazione dell'atto di esclusione (e del relativo preavviso).
Si è costituito in giudizio INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO e ha resistito alla domanda, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Roma e invocando, nel merito, il rigetto della domanda di RR SR, in quanto infondata.
In sede di comparsa conclusionale, INAIL ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n.665/2021 del 30 giugno- 2 luglio 2021, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, sollevate da INAIL, ha accolto la domanda di RR SR, condannando l'Istituto convenuto al pagamento, in favore della società attrice, della somma di 130.000,00 euro, oltre interessi di legge dal giorno della domanda stragiudiziale, coincidente con la data della rendicontazione.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che l'eccezione di difetto di giurisdizione doveva reputarsi infondata;
pag. 3/15
-che. sul punto, doveva essere condiviso, in prospettiva generale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la controversia promossa per ottenere l'annullamento
del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto
soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui
l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in
ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il
provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo
(con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del
finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio
di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento
stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”
(Cass. S.U. n. 3166 del 2019);
-che, nella stessa direzione, la Cassazione aveva ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario la controversia nella quale il privato richieda il riconoscimento di un
contributo pubblico, prima concesso e successivamente revocato, qualora l'intervento
dell'amministrazione, sul fondamento della normativa che disciplina la specifica sovvenzione,
abbia avuto ad oggetto, in sede di revoca, soltanto la verifica della mancata ricorrenza di
condizioni predeterminate dalla legge, nell'assenza di valutazioni discrezionali in ordine alla
sussistenza di un interesse pubblico alla concessione del contributo, dovendo pertanto essere
riconosciuta al privato, avverso gli atti adottati dall'amministrazione, una posizione di diritto
soggettivo” (Cass. n. 26877 del 2018);
pag. 4/15
- che, nella specie, doveva essere rilevato come INAIL, con missiva del 22.12.2015, avesse espressamente riconosciuto la spettanza del contributo per il quale era controversia in favore di
RR SR;
-che tale comunicazione costituiva prova dell'avvenuta conclusione, con esito favorevole per la società attrice, del procedimento amministrativo di ammissione al beneficio, connotato dall'esercizio di discrezionalità amministrativa (ovvero, con riferimento a taluni segmenti procedimentali, di discrezionalità c.d. tecnica);
-che, in particolare, la comunicazione di ammissione aveva fatto seguito, secondo quanto previsto dall'art. 17 dell'avviso, alla verifica tecnico-amministrativa operata da INAIL al fine di appurare la rispondenza della documentazione prodotta dalle imprese istanti al contenuto della domanda presentata on line e la corrispondenza con i parametri che avevano determinato l'attribuzione dei punteggi;
-che il citato art. 17 esauriva la disciplina della fase, puramente amministrativa, relativa all'accertamento della spettanza del beneficio (con conseguente costituzione in capo all'impresa del diritto soggettivo all'erogazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1756 del Ruolo Generale
dell'anno 2021, promossa da
I.N.A.I. L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI
INFORTUNI SUL LAVORO (CF 0165400589 e Partita IVA 00968951004) con sede in
Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Regionale pro tempore dott.ssa
Fabiola Ficola, con il patrocinio dell'avv. Marco Zavalloni e dell'avv. Giuseppe Carlà.
-appellante-
Contro
RR SR (CF e Partita IVA 01369280415) con sede in Pietracuta di San Leo (RN),
in persona del legale rappresentante pro tempore Alfeo Carli, con il patrocinio dell'avv.
Ivan Bagli e dell'avv. Matteo Urbinati.
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 665/2021 del 30 giugno- 2 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI
Per INAIL come da note scritte depositate il 21 novembre 2023
Per RR SR come da note scritte depositate il 12 dicembre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
RR SR ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Rimini, INAIL- ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO per sentir accertare il diritto a percepire il contributo ISI 2014, come riconosciuto nella comunicazione dell' Istituto convenuto del 22.12.2015, nella misura di euro 130.000,00, e per sentir conseguentemente condannare quest'ultimo al pagamento di tale somma, in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 18.3.2016 al saldo.
RR SR ha, in particolare, allegato:
-che, con avviso pubblico in attuazione dell'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008, INAIL
aveva indetto un bando per l'assegnazione di contributi alle imprese finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
-che, in data 14.7.2015, essa attrice aveva presentato domanda di ammissione, venendo a collocarsi in graduatoria in posizione utile per l'ottenimento del contributo;
-che, il 22 e 23 dicembre 2015, INAIL aveva comunicato, quindi, l'ammissione della richiesta al contributo ISI 2014;
- che, in data 26.5.2016, INAIL aveva comunicato, con preavviso di esclusione prot. 78/2016,
che il progetto non era finanziabile in quanto carente di alcuni requisiti richiesti dal bando (in particolare, all'art. 5);
-che, nonostante l'integrazione documentale operata da essa attrice, INAIL la aveva definitivamente esclusa dal contributo, con provvedimento del 18.7.2016;
pag. 2/15
-che, con ricorso del 14.11.2016, aveva impugnato, dinanzi al al TAR dell'Emilia-Romagna,
sede di Bologna, il provvedimento di esclusione, al fine di conseguirne l'annullamento;
-che il Giudice Amministrativo, con sentenza n. 1047/2016, passata in giudicato, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, rilevando come la controversia riguardasse la sola fase (esecutiva) dell'erogazione del contributo e non il profilo dell'ammissione al beneficio, in quanto la fase amministrativa dell'ammissione doveva ritenersi già validamente perfezionata con esito positivo per essa attrice;
- che sussisteva, pertanto, il diritto soggettivo all'ottenimento del contributo, previa disapplicazione dell'atto di esclusione (e del relativo preavviso).
Si è costituito in giudizio INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO e ha resistito alla domanda, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Roma e invocando, nel merito, il rigetto della domanda di RR SR, in quanto infondata.
In sede di comparsa conclusionale, INAIL ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n.665/2021 del 30 giugno- 2 luglio 2021, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza, sollevate da INAIL, ha accolto la domanda di RR SR, condannando l'Istituto convenuto al pagamento, in favore della società attrice, della somma di 130.000,00 euro, oltre interessi di legge dal giorno della domanda stragiudiziale, coincidente con la data della rendicontazione.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che l'eccezione di difetto di giurisdizione doveva reputarsi infondata;
pag. 3/15
-che. sul punto, doveva essere condiviso, in prospettiva generale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la controversia promossa per ottenere l'annullamento
del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto
soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui
l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in
ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il
provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo
(con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del
finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio
di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento
stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”
(Cass. S.U. n. 3166 del 2019);
-che, nella stessa direzione, la Cassazione aveva ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del
giudice ordinario la controversia nella quale il privato richieda il riconoscimento di un
contributo pubblico, prima concesso e successivamente revocato, qualora l'intervento
dell'amministrazione, sul fondamento della normativa che disciplina la specifica sovvenzione,
abbia avuto ad oggetto, in sede di revoca, soltanto la verifica della mancata ricorrenza di
condizioni predeterminate dalla legge, nell'assenza di valutazioni discrezionali in ordine alla
sussistenza di un interesse pubblico alla concessione del contributo, dovendo pertanto essere
riconosciuta al privato, avverso gli atti adottati dall'amministrazione, una posizione di diritto
soggettivo” (Cass. n. 26877 del 2018);
pag. 4/15
- che, nella specie, doveva essere rilevato come INAIL, con missiva del 22.12.2015, avesse espressamente riconosciuto la spettanza del contributo per il quale era controversia in favore di
RR SR;
-che tale comunicazione costituiva prova dell'avvenuta conclusione, con esito favorevole per la società attrice, del procedimento amministrativo di ammissione al beneficio, connotato dall'esercizio di discrezionalità amministrativa (ovvero, con riferimento a taluni segmenti procedimentali, di discrezionalità c.d. tecnica);
-che, in particolare, la comunicazione di ammissione aveva fatto seguito, secondo quanto previsto dall'art. 17 dell'avviso, alla verifica tecnico-amministrativa operata da INAIL al fine di appurare la rispondenza della documentazione prodotta dalle imprese istanti al contenuto della domanda presentata on line e la corrispondenza con i parametri che avevano determinato l'attribuzione dei punteggi;
-che il citato art. 17 esauriva la disciplina della fase, puramente amministrativa, relativa all'accertamento della spettanza del beneficio (con conseguente costituzione in capo all'impresa del diritto soggettivo all'erogazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi