Corte d'Appello Genova, sentenza 21/11/2024, n. 294
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo Presidente relatore
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause iscritte ai numeri 397/2023 e 13/24 R.G.L. promosse da:
rappresentata e difesa dall'avv.ta Elisa Guzzoni, per Parte_1
procura allegata al ricorso in appello
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Parte_2
Messuri e Carlo Mazzoli, per procura allegata al ricorso in appello
appellanti
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Paolo e Maurizio Mastroianni, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
appellato
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 18 ed il 21 ottobre 2024.
Per l'appellato: come da note depositate il 22 ottobre 2024.
FATTI DI CAUSA
La Società “ ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 123 del 2023 del Tribunale della Spezia, emesso a favore del convenuto, signor , per l'importo di Euro 5.075,77, quale Controparte_1
obbligata solidale, ex art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, con la Società datrice di lavoro del convenuto, trattandosi di un “credito retributivo”.
Analogo ricorso in opposizione, avverso lo stesso decreto ingiuntivo, veniva presentato anche da altra Società, “ , in egual NT
modo chiamata quale obbligata solidale per il minor importo di Euro
1.731,07 ed i due ricorsi venivano riuniti.
Nel proporre le opposizioni, le due ricorrenti hanno entrambe sostenuto, la inapplicabilità nei loro confronti del predetto art. 29, in quanto il loro rapporto con la datrice di lavoro del convenuto era a titolo di “contratto di trasporto” e non di “appalto di servizi di trasporto”.
Il convenuto, signor , si è costituito, chiedendo il rigetto delle due CP_1
opposizioni.
Con sentenza n. 302 del 2023 il Tribunale della Spezia ha respinto i due ricorsi e condannato le due Società a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto, spese liquidate in euro 3.689,05 oltre accessori, in solido tra loro.
Il Tribunale della Spezia, dopo aver richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha ritenuto che nel caso in esame tra le Società ricorrenti e la Società datrice di lavoro del convenuto, fosse operante un “appalto di servizi di trasporto”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello entrambi le Società, appelli poi riuniti da questa Corte con ordinanza in data 30.10.2024.
Con il primo motivo di appello, la Società “ Pt_1 Parte_1
evidenzia che il contratto esaminato dal Giudice di primo grado era quello sottoscritto tra la datrice di lavoro e l'altra Società, di cui allo stesso decreto ingiuntivo opposto, cioè “ e quindi tale Parte_2
contratto non si poteva applicare nei suoi confronti, non avendo in ogni caso
2
l'appellante sottoscritto alcun contratto con la Società datrice di lavoro del signor . CP_1
Con il secondo motivo la stessa Società ribadisce che dalla documentazione agli atti, relativa ai suoi rapporti con la Società datrice di lavoro del signor
, risulta confermato che il loro rapporto si risolveva in un “contratto CP_1 di trasporto” e non in un “appalto di servizi di trasporto”, trattandosi esclusivamente di singole “lettere di vettura”, infatti le due parti non avevano mai stipulato alcun contratto scritto, concordando, di volta in volta, il trasporto che la Società datrice di lavoro del signor doveva CP_1 eseguire per conto della Società appellante, come comprovato dalle “lettere di vettura” prodotte in atti.
Con il terzo motivo si contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui “ha omesso di pronunciarsi in ordine all'applicabilità o meno della norma di cui all'art. 83 bis, commi 4 bis ss., d.l. n. 112/2008”, ribadendo che questa era la norma da applicare nel caso in esame, trattandosi appunto di un
“contratto di trasporto” e non di un “appalto di servizi di trasporto” e che il disposto di tale norma era stato rispettato, come confermato dalla documentazione prodotta in primo grado, avendo allegato “sia la copia della corrispondenza mail intercorsa con la datrice di lavoro del CP_1 per farsi rilasciare i relativi RC che gli stessi RC ... inviati”.
Il quarto motivo d'appello si riferisce al pagamento delle spese legali di cui al decreto ingiuntivo opposto, quale ulteriore conseguenza dell'errato, secondo l'appellante, inquadramento contrattuale del rapporto tra le Società.
Il quinto motivo d'appello riguarda la condanna al pagamento delle spese legali di primo grado.
Come detto anche “ ha impugnato la NT
sentenza di primo grado e con il primo motivo la Società sottolinea
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 29 comma 2°, D. lgs. 10.9.2003, n. 276, confermando di essere esclusivamente una società di trasporti, che collabora con altre società del settore al fine di evadere gli ordini di trasporto merce, ricevuti dai propri committenti, senza
3
svolgere altre operazioni.
L'appellante aggiunge che l'accordo di intercorso per il traporto tra le due società non contiene alcun riferimento agli elementi indicati dalla giurisprudenza per la qualificazione dello stesso come appalto di servizi, come anche confermato dal testo del relativo contratto.
La Società datrice di lavoro del signor , secondo l'appellante, quale CP_1 mero “vettore”, ha posto in essere per conto della stessa appellante
“unicamente ed occasionalmente operazioni tipiche di trasporto e quelle meramente strumentali alla sua esecuzione”.
Con il secondo motivo si contesta l'importo di cui al decreto ingiuntivo, in quanto le attività di trasporto affidate dall'appellante alla Società datrice di lavoro del signor “sono state precedute dalla consegna della CP_1 documentazione RC”, con conseguente dimostrazione da parte della stessa Società di aver assolto i propri oneri contributivi.
La Società contesta quindi che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo sia stato quantificato al lordo e quindi comprensivo di contribuzioni già versate dalla datrice di lavoro.
L'appellante contesta altresì, come già in primo grado, la condanna al pagamento “delle spese legali liquidate in sede monitoria, ciò in ragione del fatto che nessuna comunicazione preventiva e/o lettera di messa in mora è mai pervenuta alla ante notifica del decreto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi