Corte d'Appello Milano, sentenza 04/09/2024, n. 700

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 04/09/2024, n. 700
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 700
Data del deposito : 4 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 93/2024
La Corte di Appello di Milano, nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Vignati Presidente dr. Giovanni Casella Consigliere dr.ssa Laura Bertoli Consigliere est. nella causa in grado d'appello avverso la sentenza n. 4067/2023 del Tribunale di
Milano, est. Caroleo, pubblicata in data 29.11.2023, proposta da
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F.80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Roberto Tarzia, elettivamente domiciliato in
Milano, Via Savarè n. 1 e con indirizzo di posta elettronica certificata avv.mario.tarzia@postacert.inps.gov.it
Appellante
Contro
POP MODELS S.R.L. (CF e P.IVA 07882180966), rappresentata e difesa dagli Avv.
Andrea Mordà, Eleonora Cangemi e Mauro Lanfranconi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Mordà e Cangemi in Milano, Via Borgogna n. 3
Appellata
E contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Appellata contumace
In data 2/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per PS:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della pronunzia resa dal
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro dr. Caroleo n. 4067/2023 pubblicata in data 29.11.2023 Rg. 8988/2022, ogni contraria istanza reietta e disattesa,


Nel merito, rigettare in quanto infondate nei confronti dell'PS le domande di controparte per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: (…)”;

per POP MODELS SRL:
“In via preliminare, dichiararsi inammissibile il ricorso e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado
Nel merito, rigettarsi il ricorso perché del tutto infondato in fatto e in diritto, e per
l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado
In subordine, in accoglimento di tutte le argomentazioni e le deduzioni svolte in primo grado, da intendersi non rinunciate ed anzi riproposte, assorbite dalle conclusioni del tribunale, si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni
«Nel merito, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, per i motivi di cui al presente ricorso, annullarsi e/o revocarsi l'avviso di addebito opposto stante
l'infondatezza del Verbale Ispettivo NIU 2019001874 PROT. PS.
4900.22/11/2021.1713955 notificato il 22.11.2021, che ne rappresenta il fondamento, previo accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, accertarsi la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna opponente, in relazione all'obbligo di cui all'art. 4 comma 1 DLCPS 708/1947, e per
l'effetto dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito previdenziale e/o assistenziale in capo alla predetta società, in favore dell'PS (Fondo pensioni
Lavoratori dello spettacolo e/o Fondo pensioni Sportivi professionisti);

In ogni caso, in via preliminare, disapplicarsi il DPR 203/87, il DM 10.11.97 nonché il
DM 15.3.2005, in quanto illegittimi per eccesso della delega di cui all'art. 3 comma 2
DLCPS 708/47, e per l'effetto dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito previdenziale e/o assistenziale in capo alla predetta società, in favore dell'PS (Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo e/o Fondo pensioni Sportivi professionisti);

In via preliminare, in subordine alla disapplicazione delle norme secondarie sopra citate, si solleva questione di legittimità costituzionale:
dell'art. 3 comma 2 DLCPS 708/47, per contrarietà all'art. 77 Cost.;

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del combinato disposto dell'art. 3, dell'art. 4 comma 1 DLCPS 708/47 e dell'art.
2 Dlgs 182/1997
, per contrarietà all'art. 2, 3 e 38 Cost., con richiesta di conseguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e contestuale sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Nel merito, in via principale, in ogni caso dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito previdenziale e/o assistenziale in capo alla predetta società, in favore dell'PS
(Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo e/o Fondo pensioni Sportivi professionisti);

Nel merito, in subordine, dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito previdenziale e/o assistenziale in capo alla predetta società, in favore dell'PS (Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo e/o Fondo pensioni Sportivi professionisti), relativamente ai compensi afferenti prestazioni estranee alle “Manifestazioni della moda” (sfilate) con riprese audiovideo quali (a) diritti di utilizzo;
(b) prestazioni svolte all'estero;
(c) fitting/showroom/test;
(d) lookbook / cataloghi;
(e) sfilate senza riprese, e comunque in merito alle prestazioni, nessuna esclusa, svolte da Indossatori /
Fotomodelli di nazionalità estera, ma UE;
in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'obbligo assistenziale e contributivo, dichiararsi l'applicabilità, nel caso in esame, non già delle sanzioni civili di cui all'art. 116 comma 8 lett. b) L.388/2000, bensì all'art. 116, comma
15, lett. a. annullarsi e revocarsi il verbale Inps di accertamento e notificazione di cui al doc. 2, con vittoria di spese di lite»”.
FATTO E DIRITTO
Pronunciando nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con la sentenza
n. 4067/2023 il Tribunale di Milano ha accolto – a spese compensate- l'opposizione proposta da OP MO RL avverso l'avviso di addebito n. 368 2022 00156434 28 000 con il quale PS, sulla scorta delle risultanze del verbale Ispettivo NIU 2019001874
PROT. PS. 4900.22/11/2021.1713955 notificato il 22.11.2021, aveva ingiunto alla società il pagamento di contributi e sanzioni alla gestione lavoratori dello spettacolo in relazione all'attività lavorativa svolta da modelli e indossatori che OP MO RL inviava presso clienti terzi;
ciò in relazione al periodo 1.12.2015-31.12.2020.
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Nell'adottare detta decisione, richiamata l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia il primo giudice ha argomentato che: non era sufficiente, per fondare l'obbligo contributivo rivendicato da PS, la corrispondenza nominalistica dei lavoratori cui si riferiva l'accertamento alla categoria degli “indossatori e fotomodelli” di cui all'art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, essendo comunque necessario che indossatori e fotomodelli fossero impiegati in un'attività intrinsecamente ed effettivamente spettacolare;
se pur era vero che la più recente giurisprudenza di legittimità aveva «ampliato
l'idea di spettacolo ben oltre la rappresentazione di opere letterarie o musicali, fino a comprendere ogni manifestazione che vada incontro al gusto del pubblico creando divertimento in senso lato, o comunque interesse, tale da poter essere sfruttato, anche per finalità informative o commerciali (cfr. Cass. n. 13643/2007, che ha evidenziato che lo spettacolo vada inteso in senso generico “come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano”)», nondimeno sussisteva un insanabile deficit allegativo e probatorio, nelle difese di PS, circa il contenuto artistico delle prestazioni lavorative oggetto di accertamento, oltre che sulla natura professionale dell'attività svolta dai lavoratori;
in particolare, “in assenza di elementi dai quali poter desumere il contenuto effettivamente spettacolare della prestazione, il solo rimando alla produzione di materiale audio-visivo (video, filmati, foto) con finalità pubblicitarie non pare sufficiente per ricondurre tale attività ad una delle categorie a contribuzione obbligatoria. In questo senso, non pare dirimente l'intervento recentemente operato con il d.l. n. 73/2021. Infatti, l'art. 66, co. 17, d.l. n. 73/2021 ha modificato il d.lgs.
182/1997 inserendo all'art. 2 il seguente comma 2-bis: “La contribuzione previdenziale
e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, con riferimento a: … b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo
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istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo”. Tuttavia, la novella, lungi dal qualificare come spettacolare qualsiasi attività promozionale, dispone l'applicazione della contribuzione previdenziale e assistenziale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per quelle attività finalizzate alla promozione di “spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo” o di “altri eventi” non a carattere educativo. Dunque, stando alla lettera della nuova legge, non tutto ciò che è promozione rientra nell'alveo dello spettacolo, ma solo ciò che è promozione di spettacoli o eventi”;
in sostanza, poiché nel verbale di accertamento vi era il riferimento generico a
“campagne pubblicitarie” e “spot pubblicitari”, senza che fosse individuato l'oggetto delle attività promozionali, orientate a prodotti del mondo della moda (e non a eventi o spettacoli), non sussisteva il presupposto dell'obbligo contributivo;
anche a voler aderire alla tesi PS, secondo cui ai fini dell'assoggettabilità contributiva (ex) ENPALS, andrebbe valorizzata la finalità pubblicitaria dell'attività, andava comunque esclusa quantomeno l'attività di showroom, lookbook interno, e- commerce;
infine, la quadripartizione delle attività contenuta alla pagina 4 del verbale ispettivo (“a) sfilate - effettuate in luoghi pubblici o privati: in tale ambito le mansioni della modelle/i consistono nell'esecuzione della sfilata e nelle attività preparatorie, la principale delle quali è il fitting, ovvero la prova d'abito. Il fitting è
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