Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/12/2024, n. 531

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/12/2024, n. 531
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 531
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 5/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281- SEXIES
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 71 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SILVETTI GABRIELE;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
RAIMONDI ENRICO e dall'Avv.SAVINI MARCO, giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;

APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 300/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il
02/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/2/2024 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pescara che ha respinto la domanda con la quale egli, premesso di essere


dipendente del prima in aspettativa sindacale, poi in distacco Controparte_2
sindacale al 50%, chiedeva al sindacato differenze economiche per euro 13.380,75, CP_1
ritenendo che quanto corrisposto dal Sindacato fosse inferiore a quanto previsto dal
“Regolamento del Personale della ”. CP_1
Nel ricorso introduttivo in primo grado il sig. deduceva che in tale regolamento è Pt_1
previsto che ove la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore ai parametri riportati nella tabella allegata, in relazione a ciascun livello di inquadramento ed al tipo di carica (elettiva/non elettiva/tecnica ecc), il sindacato avrebbe operato l'adeguamento e corrisposto la differenza. Il rappresentante sindacale deduceva che il sindacato non avrebbe corrisposto correttamente l'adeguamento previsto, avendo egli percepito complessivamente un trattamento economico inferiore a quanto indicato nella tabella allegata al regolamento, sulla base dell'inquadramento (pacificamente) riconosciutogli.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha richiamato la disciplina sul distacco sindacale part time, che prevede che il lavoratore mantenga l'intera retribuzione (nel caso di specie inferiore al trattamento riportato nel regolamento ), ed ha ritenuto corretta la prospettazione della CP_1
, secondo cui un funzionario in distacco part time (e non al 100%) non può vedersi CP_1
“riconoscere la medesima retribuzione (complessiva) che avrebbe percepito laddove avesse prestato la sua opera a tempo pieno per la dovendo, appunto, il quantum da CP_3 corrispondersi parametrarsi all'entità dell'attività di fatto ed in concreto svolta nell'interesse del Sindacato”. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che dalle prove testimoniali assunte la prestazione del sig. nei confronti del sindacato sarebbe stata discontinua, motivo per Pt_1
il quale gli sono stati revocati gli incarichi, e dunque ciò giustificasse la corresponsione di una somma inferiore a quella indicata nell'allegato del regolamento.
Ha inoltre affermato che “il pubblico dipendente distaccato non intesse un rapporto di lavoro con il sindacato posto che il distacco – sia esso totalitario o con svolgimento della prestazione lavorativa al 50% - non incide sulla permanenza del rapporto con l'amministrazione distaccante sulla quale continuano, proprio in ragione di ciò, a gravare i relativi oneri economici (pagamento integrale della retribuzione e versamento della contribuzione).”
Il sig. ha censurato la sentenza sulla base del seguente motivo: Pt_1
Erronea individuazione/qualificazione del titolo e dell'oggetto delle domande giudiziali proposte da ;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione e Parte_1
falsa applicazione delle norme del Regolamento del Personale della con particolare CP_1
riferimento agli articoli 1, 5, 42, 43, e tabelle allegate 1, 4 e 5. Insufficienza ovvero contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata. Ragioni per le quali l'azione giudiziale promossa doveva e deve ritenersi fondata.
Ha evidenziato infatti di non avere mai richiesto una pronuncia dichiarativa di un rapporto di lavoro subordinato con il sindacato, ma di aver chiesto solo le differenze economiche originate dalla violazione delle disposizioni del regolamento del personale della , cioè CP_1
l'adeguamento previsto dall'art. 43 del Regolamento che recita:
“Il personale in distacco retribuito o in posizione di comando ha l'obbligo di presentare, annualmente, il modello CUD e di fornire, con le cadenze indicate dall'organizzazione, all'ufficio che provvede a liquidare le retribuzioni, copia del cedolino paga del luogo di lavoro di provenienza per procedere agli eventuali adeguamenti. Per i funzionari in distacco retribuito, nel caso in cui la retribuzione aziendale sia inferiore alla retribuzione di livello prevista dal Regolamento della , si provvederà ad erogare la differenza.” CP_1
L'appellante ha lamentato l'inconferenza dei richiami contenuti nella sentenza impugnata
(relativi agli istituti di garanzia del lavoratore distaccato) rispetto alla domanda.
Inoltre ha evidenziato che “La diversa natura del rapporto instaurato dall'odierno appellante con la sigla sindacale priva di ogni plausibile rilievo il problema della quantità oraria dell'impegno svolto.” Sostenendo che – considerata la natura non subordinata del rapporto – il trattamento previsto dal regolamento non è correlato alla quantità del lavoro svolto, non essendo neanche prevista la rilevazione della presenza. L'incarico elettivo sarebbe per sua natura a tempo pieno, ed in ogni caso egli così lo avrebbe svolto.
Il regolamento non farebbe alcuna distinzione tra impegno full time o part time, e non vi sarebbe alcuna menzione del “riproporzionamento” avvalorato dal Tribunale.
L'appellante ha peraltro ribadito le argomentazioni già proposte in primo grado in merito al quantum debeatur, e le contestazioni formulate in replica alle difese della controparte, in particolare in relazione alla eccezione di prescrizione (non trattandosi di rapporto di lavoro subordinato si applicherebbe il termine di prescrizione decennale e non quinquennale).
Il sindacato si è costituito ed ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, riproponendo le difese già rassegnate in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare ha evidenziato:
- La contraddittorietà della pretesa dell'appellante, che vorrebbe, dopo aver
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