Corte d'Appello Roma, sentenza 04/10/2024, n. 3075
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24 settembre 2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2314/2021 R.G. vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , , , Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24
, , , tutti rappresentati e Parte_25 Parte_26 Parte_27
difesi dall'avv. Paola David, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, al Viale Anicio
Gallo n. 102 APPELLANTI
E
in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Giovanna Albanese e dall'Avv. Maria Della Monaca, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via IV Novembre, 119/A - Avvocatura della Città Metropolitana di Roma
Capitale APPELLATA
1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
5018/2021 pubblicata il 25.5.2021
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 6 marzo 2020 , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, , , , , , Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, - unitamente ad , e Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30
- convenivano in giudizio al fine di ottenere la condanna della Parte_31 Controparte_1
stessa alla corresponsione, in loro favore, delle somme dovute per il rinnovo del C.C.N.L. Terziario,
Distribuzione e Servizi del 30.5.2015 (e, per l'effetto, anche per le differenze dovute a titolo di 13ma,
14ma mensilità, festività e permessi non goduti) per il periodo dall'1.3.2015 al 31.1.2019, come da conteggi sindacali allegati al ricorso introduttivo del giudizio.
A sostegno della domanda esponevano:
- di essere tutti dipendenti di (società unipersonale della Città Controparte_1
Metropolitana di Roma Capitale, che opera, in regime in house providing a sostegno dell'Amministrazione), ad eccezione di , in quiescenza dal 30 giugno 2018;
Parte_9
- di svolgere attività impiegatizia in favore della società sul territorio di Roma e provincia e di essere inquadrati nei seguenti livelli del C.C.N.L. Commercio applicato dall'azienda: 3° livello:
Anzalotta, , , , , Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_7 Pt_12 Pt_13 Parte_14
Pt_2
, e 2° livello: Pt_15 Pt_17 Parte_19 Parte_23 Pt_24 Parte_6 Pt_10 Pt_11
, , e 1° livello: Corradino e Palladino;
Pt_16 Pt_20 Pt_25 Parte_26 Pt_27 Pt_9
- di osservare i seguenti orari lavorativi: part-time di 36 ore settimanali i dipendenti , Parte_1
, , , , , Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13 Pt_15 Pt_16 Pt_18
Pt_2
e part-time di 25 ore settimanali Parte_19 Parte_23 Pt_24 Pt_25 Parte_26 [...]
;
full-time i dipendenti , e Parte_7 Parte_6 Parte_8 Parte_14 Pt_20 Pt_22 Pt_27
nonchè sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
Parte_9
- che ai predetti rapporti di lavoro si applicava la contrattazione nazionale del settore Terziario
2
Distribuzione e Servizi, nonché il contratto integrativo aziendale, come indicato nelle lettere di assunzione.
Aggiungevano che in data 30.3.2015 le organizzazioni sindacali avevano sottoscritto con la il rinnovo del contratto collettivo, ove si prevedeva un “aumento Controparte_2 retributivo a regime pari ad € 85,00 al IV livello da riparametrare per gli altri livelli e da erogare in tranches”, secondo quanto indicato in ricorso;
senonché la società , pur aderendo al Controparte_1
succitato contratto collettivo, si era rifiutata di corrispondere ai dipendenti l'importo previsto per il rinnovo contrattuale. Deducevano in proposito che: - con accordo del 24.10.2016 era stato sospeso
l'aumento di novembre 2016 “per difficoltà economiche del settore”;
- con nota n. 49 del 26.7.2017 la aveva precisato che sarebbe stata regolarmente erogata la tranche di aumento CP_2
prevista per il mese di agosto 2017;
mentre la tranche di novembre 2016 sarebbe stata erogata nel mese di marzo 2018;
- nella busta paga di gennaio 2019 la società aveva corrisposto parzialmente le quote per il rinnovo del contratto collettivo e, precisamente, quelle relative al periodo da marzo 2018
a novembre 2018, come risultante dal prospetto paga di gennaio 2019.
Tanto esposto, evidenziavano come il mancato versamento della quota del rinnovo aveva determinato per il periodo dall'1.3.2015 al 31.1.2019, detratti gli arretrati da marzo a novembre 2018, differenze anche a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, festività e permessi non goduti come da conteggi analitici depositati, per complessivi euro 63.288,10, così ripartiti con riferimento agli originari ricorrenti odierni appellanti: euro 1.777,08;
euro Parte_1 Parte_2
1.781,97;
euro 1.788,78;
euro 1.781,71;
Parte_3 Parte_4 Parte_5
euro 1.647,52;
euro 2.259,47;
euro 406,03;
Parte_6 Parte_7 Parte_8
euro 2.679,61;
euro 2.490,46;
euro 2.054,57;
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
euro 2.041,30;
euro 1.781,71;
euro 1.664,36;
Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
euro 2.012,48;
euro 1.930,00;
euro 2.183,40;
[...] Parte_15 Parte_16
euro 1.804,92;
euro 2.129,20;
euro Parte_32 Parte_18 Parte_19
1.909,99;
euro 2.421,33;
euro 1.777,08;
euro Parte_20 Parte_21 Parte_22
2.846,39;
euro 1.816,76;
euro 1,781,71;
euro Parte_23 Parte_24 Parte_25
2.324,84;
euro 2.169,42;
euro 2.282,38. Parte_26 Parte_27
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e deducendo quanto Controparte_1
segue: - in materia di società partecipate vige tradizionalmente il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità valevole per gli enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica (art. 18 D.L. 112/2008 e art.
3-bis n. 138/2011), che impone che non siano attuate forme, neppure larvate, di sforamento dal budget previsto dalle spese di personale;
- l'art. 9, comma 1, D.L.
3
78/2010 ha imposto ai dipendenti pubblici un meccanismo di blocco coattivo delle retribuzioni per gli anni 2011, 2012, 2013, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti;
- con D.P.R. 122/2013 il blocco degli stipendi è stato prorogato fino al 31.12.2014 e la norma regolamentare è stata, poi, trasfusa nell'art. 1, comma 557, L. 147/2013;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, pur evidenziando che “il blocco pluriennale della dinamica salariale non è di per sé illegittimo, in quanto dettato dal bilanciamento tra la pretesa dei lavoratori pubblici all'aumento delle retribuzioni e le esigenze di bilancio e di programmazione economica in relazione alla grave crisi economica internazionale, ha dichiarato nella fattispecie l'illegittimità del c.d.
'blocco dei contratti dei pubblici dipendenti' in relazione al limitato contrasto con l'art. 39 Cost., in quanto il blocco della contrattazione collettiva per un quinquennio ha irragionevolmente limitato quella libertà sindacale che proprio nella libertà di contrattazione ha la sua espressione caratteristica”;
- nei giorni immediatamente successivi al suindicato rinnovo contrattuale, era stata comunicata alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali l'impossibilità di applicare il nuovo contratto “con particolare riguardo alle clausole economiche (aumenti tabellari) ed agli istituti normativi con incidenza economica”;
- la L. 175/2016, all'art. 19, prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, “obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale
e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono,
a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;
- è stato previsto, quindi, lo strumento del Piano degli Obiettivi quale
“strumento di indirizzo e parametro del successivo controllo da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ente partecipante”, approvato dall'ente pubblico in sede di adozione del “Piano esecutivo di
Gestione”, e, sulla base degli indirizzi e delle informazioni contenute nei documenti di programmazione, gli amministratori delle società predispongono il Piano Operativo Annuale (POA), che viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dall'approvazione del PEG;
- i
[...]
dal 2016 non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci Parte_33
retributive aggiuntive;
- solo nell'anno 2018 erano state reperite risorse, grazie ad economie di gestione sui costi fissi realizzate con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale
Laziocrea.
Con la sentenza pronunciata in data 25.5.2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso detta decisione proponevano appello , Parte_1 Parte_2 Pt_3
4
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , e per i seguenti motivi: Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27
1) “per avere il Giudicante ritenuto legittimo l'attuato intervento contenitivo delle voci di spesa afferenti i costi e le spese per il personale dipendente della società a partecipazione pubblica.
Violazione dei criteri e delle modalità di riduzione degli oneri contrattuali/retributivi di cui all'art.18 del D.L. 112/2008 e al successivo art.19 comma 5 del D.Lgsl.175/16. Erroneità della
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24 settembre 2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2314/2021 R.G. vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , , , Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24
, , , tutti rappresentati e Parte_25 Parte_26 Parte_27
difesi dall'avv. Paola David, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, al Viale Anicio
Gallo n. 102 APPELLANTI
E
in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Giovanna Albanese e dall'Avv. Maria Della Monaca, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via IV Novembre, 119/A - Avvocatura della Città Metropolitana di Roma
Capitale APPELLATA
1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
5018/2021 pubblicata il 25.5.2021
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 6 marzo 2020 , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, , , , , , Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, - unitamente ad , e Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30
- convenivano in giudizio al fine di ottenere la condanna della Parte_31 Controparte_1
stessa alla corresponsione, in loro favore, delle somme dovute per il rinnovo del C.C.N.L. Terziario,
Distribuzione e Servizi del 30.5.2015 (e, per l'effetto, anche per le differenze dovute a titolo di 13ma,
14ma mensilità, festività e permessi non goduti) per il periodo dall'1.3.2015 al 31.1.2019, come da conteggi sindacali allegati al ricorso introduttivo del giudizio.
A sostegno della domanda esponevano:
- di essere tutti dipendenti di (società unipersonale della Città Controparte_1
Metropolitana di Roma Capitale, che opera, in regime in house providing a sostegno dell'Amministrazione), ad eccezione di , in quiescenza dal 30 giugno 2018;
Parte_9
- di svolgere attività impiegatizia in favore della società sul territorio di Roma e provincia e di essere inquadrati nei seguenti livelli del C.C.N.L. Commercio applicato dall'azienda: 3° livello:
Anzalotta, , , , , Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_7 Pt_12 Pt_13 Parte_14
Pt_2
, e 2° livello: Pt_15 Pt_17 Parte_19 Parte_23 Pt_24 Parte_6 Pt_10 Pt_11
, , e 1° livello: Corradino e Palladino;
Pt_16 Pt_20 Pt_25 Parte_26 Pt_27 Pt_9
- di osservare i seguenti orari lavorativi: part-time di 36 ore settimanali i dipendenti , Parte_1
, , , , , Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13 Pt_15 Pt_16 Pt_18
Pt_2
e part-time di 25 ore settimanali Parte_19 Parte_23 Pt_24 Pt_25 Parte_26 [...]
;
full-time i dipendenti , e Parte_7 Parte_6 Parte_8 Parte_14 Pt_20 Pt_22 Pt_27
nonchè sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
Parte_9
- che ai predetti rapporti di lavoro si applicava la contrattazione nazionale del settore Terziario
2
Distribuzione e Servizi, nonché il contratto integrativo aziendale, come indicato nelle lettere di assunzione.
Aggiungevano che in data 30.3.2015 le organizzazioni sindacali avevano sottoscritto con la il rinnovo del contratto collettivo, ove si prevedeva un “aumento Controparte_2 retributivo a regime pari ad € 85,00 al IV livello da riparametrare per gli altri livelli e da erogare in tranches”, secondo quanto indicato in ricorso;
senonché la società , pur aderendo al Controparte_1
succitato contratto collettivo, si era rifiutata di corrispondere ai dipendenti l'importo previsto per il rinnovo contrattuale. Deducevano in proposito che: - con accordo del 24.10.2016 era stato sospeso
l'aumento di novembre 2016 “per difficoltà economiche del settore”;
- con nota n. 49 del 26.7.2017 la aveva precisato che sarebbe stata regolarmente erogata la tranche di aumento CP_2
prevista per il mese di agosto 2017;
mentre la tranche di novembre 2016 sarebbe stata erogata nel mese di marzo 2018;
- nella busta paga di gennaio 2019 la società aveva corrisposto parzialmente le quote per il rinnovo del contratto collettivo e, precisamente, quelle relative al periodo da marzo 2018
a novembre 2018, come risultante dal prospetto paga di gennaio 2019.
Tanto esposto, evidenziavano come il mancato versamento della quota del rinnovo aveva determinato per il periodo dall'1.3.2015 al 31.1.2019, detratti gli arretrati da marzo a novembre 2018, differenze anche a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, festività e permessi non goduti come da conteggi analitici depositati, per complessivi euro 63.288,10, così ripartiti con riferimento agli originari ricorrenti odierni appellanti: euro 1.777,08;
euro Parte_1 Parte_2
1.781,97;
euro 1.788,78;
euro 1.781,71;
Parte_3 Parte_4 Parte_5
euro 1.647,52;
euro 2.259,47;
euro 406,03;
Parte_6 Parte_7 Parte_8
euro 2.679,61;
euro 2.490,46;
euro 2.054,57;
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
euro 2.041,30;
euro 1.781,71;
euro 1.664,36;
Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
euro 2.012,48;
euro 1.930,00;
euro 2.183,40;
[...] Parte_15 Parte_16
euro 1.804,92;
euro 2.129,20;
euro Parte_32 Parte_18 Parte_19
1.909,99;
euro 2.421,33;
euro 1.777,08;
euro Parte_20 Parte_21 Parte_22
2.846,39;
euro 1.816,76;
euro 1,781,71;
euro Parte_23 Parte_24 Parte_25
2.324,84;
euro 2.169,42;
euro 2.282,38. Parte_26 Parte_27
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e deducendo quanto Controparte_1
segue: - in materia di società partecipate vige tradizionalmente il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità valevole per gli enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica (art. 18 D.L. 112/2008 e art.
3-bis n. 138/2011), che impone che non siano attuate forme, neppure larvate, di sforamento dal budget previsto dalle spese di personale;
- l'art. 9, comma 1, D.L.
3
78/2010 ha imposto ai dipendenti pubblici un meccanismo di blocco coattivo delle retribuzioni per gli anni 2011, 2012, 2013, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti;
- con D.P.R. 122/2013 il blocco degli stipendi è stato prorogato fino al 31.12.2014 e la norma regolamentare è stata, poi, trasfusa nell'art. 1, comma 557, L. 147/2013;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, pur evidenziando che “il blocco pluriennale della dinamica salariale non è di per sé illegittimo, in quanto dettato dal bilanciamento tra la pretesa dei lavoratori pubblici all'aumento delle retribuzioni e le esigenze di bilancio e di programmazione economica in relazione alla grave crisi economica internazionale, ha dichiarato nella fattispecie l'illegittimità del c.d.
'blocco dei contratti dei pubblici dipendenti' in relazione al limitato contrasto con l'art. 39 Cost., in quanto il blocco della contrattazione collettiva per un quinquennio ha irragionevolmente limitato quella libertà sindacale che proprio nella libertà di contrattazione ha la sua espressione caratteristica”;
- nei giorni immediatamente successivi al suindicato rinnovo contrattuale, era stata comunicata alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali l'impossibilità di applicare il nuovo contratto “con particolare riguardo alle clausole economiche (aumenti tabellari) ed agli istituti normativi con incidenza economica”;
- la L. 175/2016, all'art. 19, prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, “obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale
e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono,
a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;
- è stato previsto, quindi, lo strumento del Piano degli Obiettivi quale
“strumento di indirizzo e parametro del successivo controllo da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ente partecipante”, approvato dall'ente pubblico in sede di adozione del “Piano esecutivo di
Gestione”, e, sulla base degli indirizzi e delle informazioni contenute nei documenti di programmazione, gli amministratori delle società predispongono il Piano Operativo Annuale (POA), che viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dall'approvazione del PEG;
- i
[...]
dal 2016 non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci Parte_33
retributive aggiuntive;
- solo nell'anno 2018 erano state reperite risorse, grazie ad economie di gestione sui costi fissi realizzate con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale
Laziocrea.
Con la sentenza pronunciata in data 25.5.2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso detta decisione proponevano appello , Parte_1 Parte_2 Pt_3
4
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , e per i seguenti motivi: Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27
1) “per avere il Giudicante ritenuto legittimo l'attuato intervento contenitivo delle voci di spesa afferenti i costi e le spese per il personale dipendente della società a partecipazione pubblica.
Violazione dei criteri e delle modalità di riduzione degli oneri contrattuali/retributivi di cui all'art.18 del D.L. 112/2008 e al successivo art.19 comma 5 del D.Lgsl.175/16. Erroneità della
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