Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2024, n. 4076
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 2294/2020
All'udienza collegiale del giorno 06/06/2024 ore 10:00
dott. Giovanni Buonomo presidente
dott. Maria Grazia Conti consigliere
dott. Giovanna Schipani consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
STRABAG SPA
Avv. VANZ FRANCESCO presente
Avv. VISCONTI MARCO sostituito dall'avv. MARIA GRAZIA SIRNA
Appellato/i
CH GI
Avv. CH GI CO ALDO assente
Avv. SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO
AF RT (CONTUMACE)
NI AL, NO CO, NO RD, ZI
LA
Avv. DI DONNA LUCA presente
Avv. ALPA PIERO GUIDO presente
***
È altresì presente ai soli fini della pratica professionale forense il praticante procuratore dott.
Pari TO tessera numero P78955 Ordine Avvocati di OM.
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avvocato VANZ FRANCESCO discute oralmente la causa riportandosi alle considerazioni
e alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello. Illustra alla Corte l'ulteriore
1
giurisprudenza sopravvenuta nelle more del giudizio a sostegno delle tesi sostenute. Premesso che è intervenuto un accordo tra STRABAG e l'avv. CH, in via stragiudiziale con conseguente rinuncia agli atti del giudizio e estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. in tale rapporto processuale.
Fa presente che la natura di organismo di diritto pubblico di RF è stata conferma dalla sentenza n. 6192/2023 della Suprema Corte con conseguente applicazione dell'art. 241 del codice contratti pubblici applicabile al caso di specie ratione temporis. La stessa tesi è stata affermata in contrasto con la sentenza impugnata dallo stesso tribunale di OM, XVII sez., con la sentenza del 4 febbraio 2020 e dalla Corte di Appello di OM sent. n. 6203/2020 così come il principio dell'applicazione del predetto quadro normativo ai collegi costituiti dopo
l'entrata in vigore della legge.
Quanto all'accordo sul compenso, la giurisprudenza di merito è conforme alle testi sostenute nell'atto di appello e in particolare si richiama la sentenza del tribunale di Napoli n.
3246/2023 e la sentenza del tribunale di Milano 8542/2021 in fattispecie analoga a quella per cui è giudizio.
L'applicazione delle suddette norme anche agli avvocati arbitri è stata affermata dalla
Cassazione con sentenza n. 13395/2022.
Quanto all'annullabilità dell'accordo sui compensi, impugna e contesta quanto eccepito da controparte poiché la domanda è stata tempestivamente proposta sin dalla prima udienza di trattazione del processo di primo grado;
si riporta, quindi, alle conclusioni formulate nelle note del 30 maggio 2024 di cui chiede l'integrale accoglimento.
Il professor ALPA PIERO GUIDO si riporta alle note depositate, rappresenta alla Corte la differenza tra il rapporto che si instaura tra le parti e gli arbitri in relazione ai loro compensi, rapporto di natura contrattuale, e il rapporto che invece riguarda la pronuncia del lodo e il merito della controversia agli arbitri demandata.
L'avv. DI DONNA nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'avv. Alpa, rappresenta alla
Corte il comportamento di BA spa che si è sempre opposta alla revoca del presidente del collegio arbitrale con un comportamento in contrasto con la tesi sostenuta nel presente giudizio.
Dopo breve replica nella quale l'avv. Vanz precisa che l'incertezza del quadro giuridico di riferimento e della giurisprudenza ha determinato il mutato atteggiamento della BA s.p.a.,
2
precisando che è stata proposta specifica istanza di ammissione dei documenti prodotti in allegato all'atto di appello, e controreplica in cui l'avv. Alpa precisa che il bando del 2003 e la convenzione del 2004 sono precedenti alla disciplina entrata in vigore nel 2006, chiusa la discussione
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Lucrezia Manganelli Giovanni Buonomo
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Buonomo Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Conti Consigliere
Dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2294/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.6.2024 e vertente
TRA
STRABAG S.P.A., c.f. 01935981207 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vanz e Marco Visconti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
NI AL, c.f. [...]
NO CO, c.f. [...], nella qualità di erede dell'avv.to
ON NO
NO RD, c.f. [...], nella qualità di erede dell'avv.to
ON NO
ZI LA, c.f. [...], nella qualità di erede dell'avv.to
ON NO
4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Di Donna e Guido Alpa, giusta procura in calce, rispettivamente, alla comparsa di costituzione e riposta in grado di appello e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATI
NONCHÉ
CH GI, c.f. [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Oberdan Tommaso Scozzafava, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in grado di appello, e da sé stesso
APPELLATO
AF RT
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
BA S.p.A. (già Adanti S.p.A., di seguito BA) e R.F.I. – Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. (di seguito RF) in data 5.11.2004 sottoscrivevano il contratto di appalto dei lavori aventi ad oggetto il “Raddoppio della linea ferroviaria Cagliari -
Golfo Aranci nel tratto Decimomannu-San Gavino” (contratto n. 116/2004).
All'esito del procedimento arbitrale instaurato con domanda del
30.11.2009/1.12.2009 da BA nei confronti di R.F.I., conclusosi con lodo arbitrale del 20.9.2012, e a seguito della sentenza n. 5316/2015 del 25.9.2015 con cui la
Corte di appello di OM aveva dichiarato la nullità del lodo, BA, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva la ripetizione, in parte, dei compensi corrisposti agli arbitri avv.to AL IN, avv.to IO NO e avv.to ON NO
(per quest'ultimo, nei confronti degli eredi), nonché di quelli corrisposti ai segretari
TO LA e AN BA.
In particolare, chiedeva di:
- accertare e dichiarare che i compensi dovuti agli arbitri e ai segretari non potevano essere determinati e liquidati, come invece era stato fatto dal
Collegio Arbitrale, sulla base delle tariffe professionali, bensì sulla scorta di quanto disposto dall'art. 241, comma 12, del D. Lgs. n. 163/2006, con applicazione del tetto massimo ivi previsto di € 100.000,00, ovvero, in via del
5
tutto subordinata, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012 o al
D.M. n. 55/2014;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che gli arbitri e i segretari erano tenuti – in via contrattuale, ovvero, alternativamente, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in via meramente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a qualunque altro titolo – alla ripetizione di quanto pagato a loro favore in eccedenza rispetto al dovuto e al liquidabile, maggiorato degli accessori (inclusa la c.p.a. versata);
- conseguentemente, condannare i tre arbitri a corrispondere alla BA
l'importo complessivo di € 1.006.720,00 ciascuno (gli eredi in proporzione della propria quota ereditaria), o il diverso importo ritenuto di giustizia, e i due segretari a corrispondere l'importo di € 43.000,00 ciascuno, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi nella misura di legge ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
***
Si costituivano i convenuti, ad eccezione di AN BA, contestando le domande proposte dalla ricorrente, di cui chiedevano il rigetto.
***
Alla prima udienza del 28.11.2018, la ricorrente insisteva nell'istanza, già depositata, di estinzione parziale del procedimento quanto ad AN BA;
con riferimento all'eccezione sollevata dai convenuti, secondo i quali fra BA e gli arbitri, pur in difetto dell'assenso da parte di RF, si sarebbe concluso un accordo negoziale relativo al compenso dovuto per l'arbitrato, ribadiva che nessun accordo poteva essere intervenuto per le ragioni esposte alle pagg. 21-23 del ricorso e, in via del tutto subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'eccezione, proponeva domanda diretta a fare accertare e dichiarare l'annullabilità di tale preteso
(e contestato) accordo negoziale, per aver dato BA il proprio assenso per errore essenziale sulla natura o sull'oggetto del contratto (ex art. 1429, n. 1, c.c.) o per errore di diritto (ex art. 1429, n. 4, c.c.).
***
I convenuti eccepivano l'inammissibilità di detta domanda, in quanto nuova e basata su una causa petendi non dedotta nel ricorso.
***
6
Con ordinanza R.G. n. 72168/2017, pubblicata in data 3.3.2020, il tribunale di OM dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra BA e AN
BA e rigettava tutte le altre domande formulate dalla ricorrente, che condannava al pagamento delle spese di lite.
***
Ha proposto appello BA, chiedendo di riformare la gravata ordinanza e di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, ivi comprese quelle di cui alla domanda subordinata proposta all'udienza del 28.11.2018, previa ammissione, in via istruttoria, della documentazione sub nn. da 61 a 65, allegata all'atto di impugnazione.
***
Si sono costituiti, in data 28.1.2021, con il patrocinio dell'avv.to Di Donna, gli appellati
AL IN e gli eredi dell'avv.to ON NO, i quali hanno chiesto di: dichiarare inammissibile o rigettare l'appello e tutte le domande proposte da BA;
in via subordinata, accertare il diverso (ed eventualmente minore) importo dovuto da
BA S.p.a. (in solido con RF) ai componenti del Collegio Arbitrale, determinando
l'eventuale differenza che - per contestata ipotesi - dovrebbe essere restituita dagli appellati a BA rispetto alle somme asseritamente percepite in eccedenza;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità del deposito dei documenti allegati all'atto di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e disporne lo stralcio.
***
Si è costituito, in data 2.2.2021 l'appellato
Sezione IV civile
R.G. 2294/2020
All'udienza collegiale del giorno 06/06/2024 ore 10:00
dott. Giovanni Buonomo presidente
dott. Maria Grazia Conti consigliere
dott. Giovanna Schipani consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
STRABAG SPA
Avv. VANZ FRANCESCO presente
Avv. VISCONTI MARCO sostituito dall'avv. MARIA GRAZIA SIRNA
Appellato/i
CH GI
Avv. CH GI CO ALDO assente
Avv. SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO
AF RT (CONTUMACE)
NI AL, NO CO, NO RD, ZI
LA
Avv. DI DONNA LUCA presente
Avv. ALPA PIERO GUIDO presente
***
È altresì presente ai soli fini della pratica professionale forense il praticante procuratore dott.
Pari TO tessera numero P78955 Ordine Avvocati di OM.
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avvocato VANZ FRANCESCO discute oralmente la causa riportandosi alle considerazioni
e alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello. Illustra alla Corte l'ulteriore
1
giurisprudenza sopravvenuta nelle more del giudizio a sostegno delle tesi sostenute. Premesso che è intervenuto un accordo tra STRABAG e l'avv. CH, in via stragiudiziale con conseguente rinuncia agli atti del giudizio e estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. in tale rapporto processuale.
Fa presente che la natura di organismo di diritto pubblico di RF è stata conferma dalla sentenza n. 6192/2023 della Suprema Corte con conseguente applicazione dell'art. 241 del codice contratti pubblici applicabile al caso di specie ratione temporis. La stessa tesi è stata affermata in contrasto con la sentenza impugnata dallo stesso tribunale di OM, XVII sez., con la sentenza del 4 febbraio 2020 e dalla Corte di Appello di OM sent. n. 6203/2020 così come il principio dell'applicazione del predetto quadro normativo ai collegi costituiti dopo
l'entrata in vigore della legge.
Quanto all'accordo sul compenso, la giurisprudenza di merito è conforme alle testi sostenute nell'atto di appello e in particolare si richiama la sentenza del tribunale di Napoli n.
3246/2023 e la sentenza del tribunale di Milano 8542/2021 in fattispecie analoga a quella per cui è giudizio.
L'applicazione delle suddette norme anche agli avvocati arbitri è stata affermata dalla
Cassazione con sentenza n. 13395/2022.
Quanto all'annullabilità dell'accordo sui compensi, impugna e contesta quanto eccepito da controparte poiché la domanda è stata tempestivamente proposta sin dalla prima udienza di trattazione del processo di primo grado;
si riporta, quindi, alle conclusioni formulate nelle note del 30 maggio 2024 di cui chiede l'integrale accoglimento.
Il professor ALPA PIERO GUIDO si riporta alle note depositate, rappresenta alla Corte la differenza tra il rapporto che si instaura tra le parti e gli arbitri in relazione ai loro compensi, rapporto di natura contrattuale, e il rapporto che invece riguarda la pronuncia del lodo e il merito della controversia agli arbitri demandata.
L'avv. DI DONNA nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'avv. Alpa, rappresenta alla
Corte il comportamento di BA spa che si è sempre opposta alla revoca del presidente del collegio arbitrale con un comportamento in contrasto con la tesi sostenuta nel presente giudizio.
Dopo breve replica nella quale l'avv. Vanz precisa che l'incertezza del quadro giuridico di riferimento e della giurisprudenza ha determinato il mutato atteggiamento della BA s.p.a.,
2
precisando che è stata proposta specifica istanza di ammissione dei documenti prodotti in allegato all'atto di appello, e controreplica in cui l'avv. Alpa precisa che il bando del 2003 e la convenzione del 2004 sono precedenti alla disciplina entrata in vigore nel 2006, chiusa la discussione
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Lucrezia Manganelli Giovanni Buonomo
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Buonomo Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Conti Consigliere
Dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2294/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.6.2024 e vertente
TRA
STRABAG S.P.A., c.f. 01935981207 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Vanz e Marco Visconti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
NI AL, c.f. [...]
NO CO, c.f. [...], nella qualità di erede dell'avv.to
ON NO
NO RD, c.f. [...], nella qualità di erede dell'avv.to
ON NO
ZI LA, c.f. [...], nella qualità di erede dell'avv.to
ON NO
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rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Di Donna e Guido Alpa, giusta procura in calce, rispettivamente, alla comparsa di costituzione e riposta in grado di appello e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATI
NONCHÉ
CH GI, c.f. [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Oberdan Tommaso Scozzafava, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in grado di appello, e da sé stesso
APPELLATO
AF RT
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
BA S.p.A. (già Adanti S.p.A., di seguito BA) e R.F.I. – Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. (di seguito RF) in data 5.11.2004 sottoscrivevano il contratto di appalto dei lavori aventi ad oggetto il “Raddoppio della linea ferroviaria Cagliari -
Golfo Aranci nel tratto Decimomannu-San Gavino” (contratto n. 116/2004).
All'esito del procedimento arbitrale instaurato con domanda del
30.11.2009/1.12.2009 da BA nei confronti di R.F.I., conclusosi con lodo arbitrale del 20.9.2012, e a seguito della sentenza n. 5316/2015 del 25.9.2015 con cui la
Corte di appello di OM aveva dichiarato la nullità del lodo, BA, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva la ripetizione, in parte, dei compensi corrisposti agli arbitri avv.to AL IN, avv.to IO NO e avv.to ON NO
(per quest'ultimo, nei confronti degli eredi), nonché di quelli corrisposti ai segretari
TO LA e AN BA.
In particolare, chiedeva di:
- accertare e dichiarare che i compensi dovuti agli arbitri e ai segretari non potevano essere determinati e liquidati, come invece era stato fatto dal
Collegio Arbitrale, sulla base delle tariffe professionali, bensì sulla scorta di quanto disposto dall'art. 241, comma 12, del D. Lgs. n. 163/2006, con applicazione del tetto massimo ivi previsto di € 100.000,00, ovvero, in via del
5
tutto subordinata, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012 o al
D.M. n. 55/2014;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che gli arbitri e i segretari erano tenuti – in via contrattuale, ovvero, alternativamente, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in via meramente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a qualunque altro titolo – alla ripetizione di quanto pagato a loro favore in eccedenza rispetto al dovuto e al liquidabile, maggiorato degli accessori (inclusa la c.p.a. versata);
- conseguentemente, condannare i tre arbitri a corrispondere alla BA
l'importo complessivo di € 1.006.720,00 ciascuno (gli eredi in proporzione della propria quota ereditaria), o il diverso importo ritenuto di giustizia, e i due segretari a corrispondere l'importo di € 43.000,00 ciascuno, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi nella misura di legge ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
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Si costituivano i convenuti, ad eccezione di AN BA, contestando le domande proposte dalla ricorrente, di cui chiedevano il rigetto.
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Alla prima udienza del 28.11.2018, la ricorrente insisteva nell'istanza, già depositata, di estinzione parziale del procedimento quanto ad AN BA;
con riferimento all'eccezione sollevata dai convenuti, secondo i quali fra BA e gli arbitri, pur in difetto dell'assenso da parte di RF, si sarebbe concluso un accordo negoziale relativo al compenso dovuto per l'arbitrato, ribadiva che nessun accordo poteva essere intervenuto per le ragioni esposte alle pagg. 21-23 del ricorso e, in via del tutto subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'eccezione, proponeva domanda diretta a fare accertare e dichiarare l'annullabilità di tale preteso
(e contestato) accordo negoziale, per aver dato BA il proprio assenso per errore essenziale sulla natura o sull'oggetto del contratto (ex art. 1429, n. 1, c.c.) o per errore di diritto (ex art. 1429, n. 4, c.c.).
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I convenuti eccepivano l'inammissibilità di detta domanda, in quanto nuova e basata su una causa petendi non dedotta nel ricorso.
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Con ordinanza R.G. n. 72168/2017, pubblicata in data 3.3.2020, il tribunale di OM dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra BA e AN
BA e rigettava tutte le altre domande formulate dalla ricorrente, che condannava al pagamento delle spese di lite.
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Ha proposto appello BA, chiedendo di riformare la gravata ordinanza e di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, ivi comprese quelle di cui alla domanda subordinata proposta all'udienza del 28.11.2018, previa ammissione, in via istruttoria, della documentazione sub nn. da 61 a 65, allegata all'atto di impugnazione.
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Si sono costituiti, in data 28.1.2021, con il patrocinio dell'avv.to Di Donna, gli appellati
AL IN e gli eredi dell'avv.to ON NO, i quali hanno chiesto di: dichiarare inammissibile o rigettare l'appello e tutte le domande proposte da BA;
in via subordinata, accertare il diverso (ed eventualmente minore) importo dovuto da
BA S.p.a. (in solido con RF) ai componenti del Collegio Arbitrale, determinando
l'eventuale differenza che - per contestata ipotesi - dovrebbe essere restituita dagli appellati a BA rispetto alle somme asseritamente percepite in eccedenza;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità del deposito dei documenti allegati all'atto di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e disporne lo stralcio.
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Si è costituito, in data 2.2.2021 l'appellato
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