Corte d'Appello Milano, sentenza 03/01/2025, n. 978
CA Milano
Sentenza
3 gennaio 2025
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3 gennaio 2025
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3 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 827/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 6 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 436/2024 del Tribunale di Busto Arsizio (est. Fedele), promossa da
National Cleanness s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Castiglioni e Paola Bravin ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Lavizzari, in Milano, via B. Cellini n. 21,
- APPELLANTE - contro
AR IA rappresentata e difesa dagli avv.ti Nico Parise e Roberto Zibetti, presso il cui studio in
Gallarate, piazza Risorgimento n. 5, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in accoglimento della proposta impugnazione, riformare parzialmente la sentenza n. 436/2024, pubblicata in data 27.06.2024, e non notificata, del Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro - esclusivamente nel capo in cui accerta lo svolgimento, da parte della sig.ra IA, di mansioni inquadrabili nel livello “G” del CCNL trasporto aereo dall'agosto 2008 e condanna National Cleanness S.r.l. al pagamento delle differenze retributive maturate in favore della lavoratrice per complessivi € 23.346,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo - e, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso, per tutte le ragioni ed i motivi esposti, rigettare le relative domande proposte dalla Sig.ra AR IA, con il ricorso ex art.
414 c.p.c..
Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si rinnovano tutte le istanze istruttorie (con i testi indicati, anche a prova contraria), formulate nel precedente grado del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio”.
Appellata: “In via principale respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando i capi della sentenza di primo grado oggetto dell'impugnazione di controparte, con il favore delle spese del presente secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 27 giugno 2024, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1382/2022 R.G. promossa da
AR IA
contro
National Cleanness s.r.l., ha così deciso: “accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel livello G del CCNL trasporto aereo dall'agosto 2008 condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in favore della ricorrente per complessivi euro 23.346,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
accertato l'obbligo contrattuale di parte resistente di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro forniti alla ricorrente dall'assunzione a gennaio 2019, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5538,97, a titolo di risarcimento del danno, oltre interesse e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
rigetta le altre domande formulate da parte ricorrente;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente […]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata, premesso:
- di essere stata assunta alle dipendenze di National Cleanness s.r.l. il 12 dicembre 2005 con mansioni di “addetta alla pulizia e allestimento aeromobili” di cui al livello I del CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering e sede di lavoro presso i Terminal 1 e 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa;
- di avere conseguito nel 2008 la patente aeroportuale, dopo aver frequentato il corso organizzato dal Gestore aeroportuale SEA s.p.a. a cui l'aveva iscritta la datrice di lavoro;
- di avere svolto dall'1 agosto 2008 per dieci anni consecutivi, sino al 31 luglio 2018, le superiori mansioni di caposquadra e di autista addetta al trasporto dei colleghi all'interno del sedime aeroportuale, senza, tuttavia mai vedersi riconosciuto il dovuto superiore inquadramento contrattuale;
- di essersi recata alla fine di luglio 2018, unitamente al collega sindacalista Enzo Soldano, presso gli uffici coordinamento voli ed aver dichiarato ad AD Di
IA, impiegata amministrativa ed addetta alla predisposizione dei turni di lavoro, che non avrebbe più svolto le mansioni di autista e caposquadra se non le avessero concesso il giusto inquadramento;
- che AD Di IA, dopo essersi confrontata con i superiori, aveva comunicato pag. 2/10
alla ricorrente che, a decorrere dal successivo mese di agosto 2018, avrebbe dovuto svolgere mere mansioni di addetta alla pulizia e all'allestimento degli aeromobili;
- che sin dall'assunzione la ricorrente, al pari degli altri colleghi, era stata costretta a provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro a casa propria ed a proprie spese una volta a settimana;
tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale:
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello F del
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering applicato al rapporto a decorrere dal mese di agosto
2008 ed al pagamento delle relative differenze retributive e, conseguentemente,
2. condannare, National Cleanness S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, al suddetto titolo, nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di Euro 48.698,54 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
In subordine rispetto alla domanda sub 1
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello G del
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering applicato al rapporto a decorrere dal mese di agosto
2008 ed al pagamento delle relative differenze retributive e, conseguentemente,
4. condannare National Cleanness S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, al suddetto titolo, nei confronti della ricorrente dell'importo di Euro
23.436,64 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo
5. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il grave demansionamento di cui la medesima è stata vittima, a decorrere dal mese di agosto
2018 e, conseguentemente,
6. condannare National Clanness S.r.l. al risarcimento nei confronti della lavoratrice del danno alla professionalità, morale ed esistenziale da quantificarsi, in via equitativa, nella misura che si propone non inferiore a Euro 11.700,00 fino a novembre 2022, oltre ad ulteriori
Euro 300,00 mensili per tutti i mesi di demansionamento successivi dal dicembre 2022 in poi, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice;
7. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il mancato lavaggio degli indumenti di lavoro da parte della datrice di lavoro dal dicembre 2005 al febbraio 2019 e, conseguentemente,
8. condannare National Cleanness S.r.l., al pagamento in favore della ricorrente di complessivi Euro 5.538,97, pari ad un'ora settimanale di lavoro straordinario diurno, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.
9. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
National Cleanness s.r.l. si è costituita nel giudizio di primo grado, contestando la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha accertato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel superiore livello G del CCNL applicato, che comprende il profilo professionale di autista, in quanto AR IA aveva conseguito il 31 luglio 2008 l'abilitazione alla guida all'interno delle aree aeroportuali, seguendo un corso pag. 3/10
proposto dal datore di lavoro, e da quel momento – ove designata dal coordinatore - aveva guidato il furgone aziendale per il trasporto della squadra sui velivoli da sanificare.
Ha, quindi, statuito che “l'acquisizione di una abilitazione finalizzata allo svolgimento di differenti mansioni da considerarsi qualificate, unitamente alla pratica del lavoro (la ricorrente era assunta dal 2005), conduce a ritenere corretto l'inserimento dalla ricorrente al livello G a far tempo dall'agosto 2008
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento contrattuale, maturate dall'agosto 2008 al deposito del ricorso. Tali differenze vanno indicate in euro 23.346,64 così come quantificate da parte ricorrente”.
Il Tribunale ha accolto anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 827/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 6 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 436/2024 del Tribunale di Busto Arsizio (est. Fedele), promossa da
National Cleanness s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Castiglioni e Paola Bravin ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Lavizzari, in Milano, via B. Cellini n. 21,
- APPELLANTE - contro
AR IA rappresentata e difesa dagli avv.ti Nico Parise e Roberto Zibetti, presso il cui studio in
Gallarate, piazza Risorgimento n. 5, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in accoglimento della proposta impugnazione, riformare parzialmente la sentenza n. 436/2024, pubblicata in data 27.06.2024, e non notificata, del Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro - esclusivamente nel capo in cui accerta lo svolgimento, da parte della sig.ra IA, di mansioni inquadrabili nel livello “G” del CCNL trasporto aereo dall'agosto 2008 e condanna National Cleanness S.r.l. al pagamento delle differenze retributive maturate in favore della lavoratrice per complessivi € 23.346,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo - e, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso, per tutte le ragioni ed i motivi esposti, rigettare le relative domande proposte dalla Sig.ra AR IA, con il ricorso ex art.
414 c.p.c..
Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si rinnovano tutte le istanze istruttorie (con i testi indicati, anche a prova contraria), formulate nel precedente grado del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio”.
Appellata: “In via principale respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando i capi della sentenza di primo grado oggetto dell'impugnazione di controparte, con il favore delle spese del presente secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 27 giugno 2024, il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1382/2022 R.G. promossa da
AR IA
contro
National Cleanness s.r.l., ha così deciso: “accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni inquadrabili nel livello G del CCNL trasporto aereo dall'agosto 2008 condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in favore della ricorrente per complessivi euro 23.346,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole mensilità al soddisfo;
accertato l'obbligo contrattuale di parte resistente di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro forniti alla ricorrente dall'assunzione a gennaio 2019, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5538,97, a titolo di risarcimento del danno, oltre interesse e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
rigetta le altre domande formulate da parte ricorrente;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente […]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata, premesso:
- di essere stata assunta alle dipendenze di National Cleanness s.r.l. il 12 dicembre 2005 con mansioni di “addetta alla pulizia e allestimento aeromobili” di cui al livello I del CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering e sede di lavoro presso i Terminal 1 e 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa;
- di avere conseguito nel 2008 la patente aeroportuale, dopo aver frequentato il corso organizzato dal Gestore aeroportuale SEA s.p.a. a cui l'aveva iscritta la datrice di lavoro;
- di avere svolto dall'1 agosto 2008 per dieci anni consecutivi, sino al 31 luglio 2018, le superiori mansioni di caposquadra e di autista addetta al trasporto dei colleghi all'interno del sedime aeroportuale, senza, tuttavia mai vedersi riconosciuto il dovuto superiore inquadramento contrattuale;
- di essersi recata alla fine di luglio 2018, unitamente al collega sindacalista Enzo Soldano, presso gli uffici coordinamento voli ed aver dichiarato ad AD Di
IA, impiegata amministrativa ed addetta alla predisposizione dei turni di lavoro, che non avrebbe più svolto le mansioni di autista e caposquadra se non le avessero concesso il giusto inquadramento;
- che AD Di IA, dopo essersi confrontata con i superiori, aveva comunicato pag. 2/10
alla ricorrente che, a decorrere dal successivo mese di agosto 2018, avrebbe dovuto svolgere mere mansioni di addetta alla pulizia e all'allestimento degli aeromobili;
- che sin dall'assunzione la ricorrente, al pari degli altri colleghi, era stata costretta a provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro a casa propria ed a proprie spese una volta a settimana;
tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale:
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello F del
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering applicato al rapporto a decorrere dal mese di agosto
2008 ed al pagamento delle relative differenze retributive e, conseguentemente,
2. condannare, National Cleanness S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, al suddetto titolo, nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di Euro 48.698,54 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
In subordine rispetto alla domanda sub 1
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello G del
CCNL Trasporto Aereo – Sezione Catering applicato al rapporto a decorrere dal mese di agosto
2008 ed al pagamento delle relative differenze retributive e, conseguentemente,
4. condannare National Cleanness S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, al suddetto titolo, nei confronti della ricorrente dell'importo di Euro
23.436,64 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo
5. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il grave demansionamento di cui la medesima è stata vittima, a decorrere dal mese di agosto
2018 e, conseguentemente,
6. condannare National Clanness S.r.l. al risarcimento nei confronti della lavoratrice del danno alla professionalità, morale ed esistenziale da quantificarsi, in via equitativa, nella misura che si propone non inferiore a Euro 11.700,00 fino a novembre 2022, oltre ad ulteriori
Euro 300,00 mensili per tutti i mesi di demansionamento successivi dal dicembre 2022 in poi, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice;
7. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il mancato lavaggio degli indumenti di lavoro da parte della datrice di lavoro dal dicembre 2005 al febbraio 2019 e, conseguentemente,
8. condannare National Cleanness S.r.l., al pagamento in favore della ricorrente di complessivi Euro 5.538,97, pari ad un'ora settimanale di lavoro straordinario diurno, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia.
9. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
National Cleanness s.r.l. si è costituita nel giudizio di primo grado, contestando la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha accertato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel superiore livello G del CCNL applicato, che comprende il profilo professionale di autista, in quanto AR IA aveva conseguito il 31 luglio 2008 l'abilitazione alla guida all'interno delle aree aeroportuali, seguendo un corso pag. 3/10
proposto dal datore di lavoro, e da quel momento – ove designata dal coordinatore - aveva guidato il furgone aziendale per il trasporto della squadra sui velivoli da sanificare.
Ha, quindi, statuito che “l'acquisizione di una abilitazione finalizzata allo svolgimento di differenti mansioni da considerarsi qualificate, unitamente alla pratica del lavoro (la ricorrente era assunta dal 2005), conduce a ritenere corretto l'inserimento dalla ricorrente al livello G a far tempo dall'agosto 2008
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento contrattuale, maturate dall'agosto 2008 al deposito del ricorso. Tali differenze vanno indicate in euro 23.346,64 così come quantificate da parte ricorrente”.
Il Tribunale ha accolto anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per
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