Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 82
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Testo completo
N. R.G. 2007/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2007/2020
promossa da:
AN NI, elettivamente domiciliato presso la Casella PEC: avvrobertodefraja@puntopec.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Fraja come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
Di OR RI, elettivamente domiciliata in Foiano della Chiana (AR) presso lo studio dell'Avv. Alessio Mencarelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza
n°174/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica in data
21.02.2020 e pubblicata in data 24.02.2020: 1) - Dichiarare legittimo e non removibile né modificabile il forno-barbecue realizzato da AN NI nella sua proprietà. 2) -
Dichiarare non dovuto il risarcimento del danno in favore di OR NA AR e, in ipotesi ridurre l'entità del suo ammontare rispetto a quanto stabilito dal Giudice di primo grado. 3) - Dichiarare la compensazione integrale, o - in ipotesi - parziale, delle competenze e spese legali e di C.T.U. liquidate nel procedimento di primo grado. Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, o in ipotesi con compensazione delle medesime”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione provvedere come segue: rigettare l'appello proposto dal sig. NI AN e confermare la sentenza n. 174/2020 emessa dal
Tribunale di Arezzo, Giudice monocratico, in data 21.02.2020 e pubblicata in data
24.02.2020;
Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi di causa del Primo e del
Secondo Grado di Giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, NI AN ha proposto appello avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo, con la quale erano state accolte le domande della sig.ra Di OR volte ad accertare la violazione delle distanze dal confine (di un manufatto ed alcune piante del sig. AN) con conseguente ordine di demolizione/arretramento e condanna al risarcimento dei danni.
1.1) La sig.ra Di OR, adducendo preliminarmente di essere proprietaria di un immobile limitrofo a quello del sig. AN, entrambi allocati nel territorio del Comune di Foiano della Chiana, aveva poi in particolare allegato che:
• nella proprietà del AN era presente un manufatto ad uso forno realizzato in violazione delle distanze previste dal Regolamento Urbanistico del predetto
Comune;
• al confine tra le due proprietà erano stati impiantati alberi ad alto fusto, parimenti in violazione delle distanze in oggetto;
• dal predetto manufatto ad uso forno provenivano immissioni di fumo eccedenti la normale tollerabilità e tali da precludere alla stessa Di OR l'ordinario utilizzo
2
del proprio resede e da rendere necessario tenere “ermeticamente chiusa” la propria abitazione;
• inutili si erano rivelati i solleciti diretti ad una composizione bonaria della questione, così come infruttuosa era stata la procedura di mediazione instaurata dalla Di OR.
1.1.1) Su tali basi, era stato chiesto di: “Accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile dei comportamenti descritti nella narrativa dell'atto di citazione e del presente atto in danno dell'attrice;
Accertare e dichiarare che il manufatto descritto ed individuato nella narrativa dell'atto di citazione si trova a distanza non regolamentare dalla proprietà di Di OR RI;
Accertare e dichiarare che gli alberi e le piante posti nella proprietà di AN NI, al confine con la proprietà di Di OR
RI, sono stati piantati a distanza non regolamentare dalla proprietà Di OR
RI;
Condannare il convenuto AN NI a demolire e/o spostare a distanza di legge il manufatto sito in Foiano della Chiana via Bruno Buozzi ed ubicato nella particella identificata al Catasto Fabbricati di Arezzo, Comune di Foiano della
Chiana al Foglio 29, part. 431, sub 1 (resede) bene comune non censibile comune ai seguenti immobili foglio 29 particella 374 sub 2 e particella 374 sub 5 graffata particella
431 sub 2, posto a distanza non regolamentare dalla proprietà di Di OR NA AR, manufatto non presente nella visure catastali probabilmente ad uso forno, il tutto come meglio descritto in narrativa dell'atto di citazione e della presente memoria, ed in ogni caso ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni necessarie affinché venga eliminata ogni lesione dei diritti dell'attrice;
Condannare il convenuto AN NI ad estirpare, o comunque a spostare gli alberi meglio descritti nella narrativa dell'atto di citazione, presenti nella di lui proprietà in Foiano della Chiana (AR) via Bruno Buozzi – nella particella identificata al Catasto Fabbricati di Arezzo, Comune di Foiano della
Chiana, al foglio 29 part. 431 sub 1 (resede) bene comune non censibile comune ai seguenti immobili foglio 29 particella 374 sub 2 e particella 374 sub 5 graffata particella
431 sub 2, piantati a confine con la proprietà dell'attrice, senza il rispetto delle distanze di legge;
Condannare il convenuto AN NI al risarcimento dei danni dallo stesso causati a seguito dell'utilizzo del forno presente nel manufatto di cui sopra, il quale causa immissioni di fumo intollerabili nella proprietà dell'attrice, il tutto nella misura determinata dall'Ecc.mo Sig. Giudice secondo equità;
Il tutto sempre con vittoria di spese
e compenso professionale”.
1.2) Si era costituito in prime cure il sig. AN, contestando quanto allegato da parte attrice ed in particolare esponendo che:
3
o le distanze relative al manufatto dovevano essere individuate in base alle disposizioni di cui all'art. 890 c.c. e non di quelle ex art. 873 c.c.;
o i “regolamenti” richiamati dall'art. 890 c.c. non prevedevano alcunché con riferimento ai manufatti del tipo in esame;
o il manufatto era stato dotato di presidi tecnici atti a scongiurare il rischio di pericoli per la salubrità dei luoghi (una tettoia e due canne fumarie di due metri);
o le piante oggetto delle doglianze attoree erano costituite, in realtà, da una siepe, con conseguente competenza del Giudice di Pace e, comunque, con infondatezza delle domande della Di OR, dato che tale siepe era presente in loco da oltre venti anni (con relativo acquisto per usucapione del diritto di mantenerle nella posizione occupata);
o la siepe, infine, non era di altezza superiore alla corrispondente siepe presente nella proprietà limitrofa;
o anche per la domanda di risarcimento era competente il Giudice di Pace, rilevando altresì come l'utilizzo del forno fosse sporadico ed avesse sollevato le lamentele unicamente della sig.ra Di OR (e non degli altri condomini dell'immobile ove ella risiedeva).
Il predetto convenuto aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali (con reiezione invece delle istanze istruttorie per prova orale) e dato corso a consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale aveva infine ritenuto che:
− l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale, per essere competente il giudice di Pace di Arezzo (in ordine ad alcune delle domande della Di OR), doveva ritenersi abbandonata da parte convenuta;
− non era dirimente il fatto (emerso in corso di causa) che la sig.ra Di OR non fosse proprietaria del fondo direttamente confinante con la proprietà AN, dal momento che “...affinché possa considerarsi applicabile la disciplina codicistica non è necessario che i due fondi risultino strettamente confinanti, ben potendo essere possibile che tra i due terreni si collochi una striscia di proprietà di terzi;
la finalità dell'art. 873 c.c., infatti, è scongiurare che tra fondi limitrofi vengano a trovarsi costruzioni troppo vicine e tali da determinare l'esistenza di intercapedini strette ed insalubri idonee ad ostacolare il godimento dell'aria e della luce, sicché la presenza di una minima striscia di terreno non edificata appartenente a terzi finisce per risultare del tutto irrilevante in quest'orizzonte di tutela (cfr. tra le altre
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3978 del 18/04/1998)”;
4
− il forno realizzato dal AN doveva considerarsi come una “costruzione” in senso tecnico, essendo peraltro irrilevante a tal fine la circostanza che tale manufatto avesse funzione di forno;
− il predetto manufatto, così qualificato, era stato realizzato in violazione delle distanze previste dall'art. 873 c.c.;
− le piante erano poste a distanza regolamentare;
− era fondata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Di OR sulla scorta della prospettata intollerabilità delle immissioni di fumo, con liquidazione del danno nella misura di € 5.000,00.
1.3.1) Sulla scorta di tali considerazioni era stata emessa la seguente statuizione:
“Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna NI AN a demolire o comunque rimuovere la porzione del manufatto ad uso forno che oltrepassa la distanza di 5 metri dalla facciata del condominio dove si trova l'appartamento dell'attrice;
rigetta la domanda di arretramento degli alberi che si trovano nella proprietà del sig. AN;
condanna
NI AN a risarcire il danno subito da RI Di OR, liquidato in €
5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
condanna NI
AN a rifondere le spese di lite sostenute da RI Di OR, liquidate in €
7.254,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge per compensi e in
€ 545,00 per esborsi documentati;
pone le spese di c.t.u., nel rapporto interno tra le parti,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2007/2020
promossa da:
AN NI, elettivamente domiciliato presso la Casella PEC: avvrobertodefraja@puntopec.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Fraja come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
Di OR RI, elettivamente domiciliata in Foiano della Chiana (AR) presso lo studio dell'Avv. Alessio Mencarelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza
n°174/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica in data
21.02.2020 e pubblicata in data 24.02.2020: 1) - Dichiarare legittimo e non removibile né modificabile il forno-barbecue realizzato da AN NI nella sua proprietà. 2) -
Dichiarare non dovuto il risarcimento del danno in favore di OR NA AR e, in ipotesi ridurre l'entità del suo ammontare rispetto a quanto stabilito dal Giudice di primo grado. 3) - Dichiarare la compensazione integrale, o - in ipotesi - parziale, delle competenze e spese legali e di C.T.U. liquidate nel procedimento di primo grado. Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, o in ipotesi con compensazione delle medesime”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione provvedere come segue: rigettare l'appello proposto dal sig. NI AN e confermare la sentenza n. 174/2020 emessa dal
Tribunale di Arezzo, Giudice monocratico, in data 21.02.2020 e pubblicata in data
24.02.2020;
Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi di causa del Primo e del
Secondo Grado di Giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, NI AN ha proposto appello avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo, con la quale erano state accolte le domande della sig.ra Di OR volte ad accertare la violazione delle distanze dal confine (di un manufatto ed alcune piante del sig. AN) con conseguente ordine di demolizione/arretramento e condanna al risarcimento dei danni.
1.1) La sig.ra Di OR, adducendo preliminarmente di essere proprietaria di un immobile limitrofo a quello del sig. AN, entrambi allocati nel territorio del Comune di Foiano della Chiana, aveva poi in particolare allegato che:
• nella proprietà del AN era presente un manufatto ad uso forno realizzato in violazione delle distanze previste dal Regolamento Urbanistico del predetto
Comune;
• al confine tra le due proprietà erano stati impiantati alberi ad alto fusto, parimenti in violazione delle distanze in oggetto;
• dal predetto manufatto ad uso forno provenivano immissioni di fumo eccedenti la normale tollerabilità e tali da precludere alla stessa Di OR l'ordinario utilizzo
2
del proprio resede e da rendere necessario tenere “ermeticamente chiusa” la propria abitazione;
• inutili si erano rivelati i solleciti diretti ad una composizione bonaria della questione, così come infruttuosa era stata la procedura di mediazione instaurata dalla Di OR.
1.1.1) Su tali basi, era stato chiesto di: “Accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile dei comportamenti descritti nella narrativa dell'atto di citazione e del presente atto in danno dell'attrice;
Accertare e dichiarare che il manufatto descritto ed individuato nella narrativa dell'atto di citazione si trova a distanza non regolamentare dalla proprietà di Di OR RI;
Accertare e dichiarare che gli alberi e le piante posti nella proprietà di AN NI, al confine con la proprietà di Di OR
RI, sono stati piantati a distanza non regolamentare dalla proprietà Di OR
RI;
Condannare il convenuto AN NI a demolire e/o spostare a distanza di legge il manufatto sito in Foiano della Chiana via Bruno Buozzi ed ubicato nella particella identificata al Catasto Fabbricati di Arezzo, Comune di Foiano della
Chiana al Foglio 29, part. 431, sub 1 (resede) bene comune non censibile comune ai seguenti immobili foglio 29 particella 374 sub 2 e particella 374 sub 5 graffata particella
431 sub 2, posto a distanza non regolamentare dalla proprietà di Di OR NA AR, manufatto non presente nella visure catastali probabilmente ad uso forno, il tutto come meglio descritto in narrativa dell'atto di citazione e della presente memoria, ed in ogni caso ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni necessarie affinché venga eliminata ogni lesione dei diritti dell'attrice;
Condannare il convenuto AN NI ad estirpare, o comunque a spostare gli alberi meglio descritti nella narrativa dell'atto di citazione, presenti nella di lui proprietà in Foiano della Chiana (AR) via Bruno Buozzi – nella particella identificata al Catasto Fabbricati di Arezzo, Comune di Foiano della
Chiana, al foglio 29 part. 431 sub 1 (resede) bene comune non censibile comune ai seguenti immobili foglio 29 particella 374 sub 2 e particella 374 sub 5 graffata particella
431 sub 2, piantati a confine con la proprietà dell'attrice, senza il rispetto delle distanze di legge;
Condannare il convenuto AN NI al risarcimento dei danni dallo stesso causati a seguito dell'utilizzo del forno presente nel manufatto di cui sopra, il quale causa immissioni di fumo intollerabili nella proprietà dell'attrice, il tutto nella misura determinata dall'Ecc.mo Sig. Giudice secondo equità;
Il tutto sempre con vittoria di spese
e compenso professionale”.
1.2) Si era costituito in prime cure il sig. AN, contestando quanto allegato da parte attrice ed in particolare esponendo che:
3
o le distanze relative al manufatto dovevano essere individuate in base alle disposizioni di cui all'art. 890 c.c. e non di quelle ex art. 873 c.c.;
o i “regolamenti” richiamati dall'art. 890 c.c. non prevedevano alcunché con riferimento ai manufatti del tipo in esame;
o il manufatto era stato dotato di presidi tecnici atti a scongiurare il rischio di pericoli per la salubrità dei luoghi (una tettoia e due canne fumarie di due metri);
o le piante oggetto delle doglianze attoree erano costituite, in realtà, da una siepe, con conseguente competenza del Giudice di Pace e, comunque, con infondatezza delle domande della Di OR, dato che tale siepe era presente in loco da oltre venti anni (con relativo acquisto per usucapione del diritto di mantenerle nella posizione occupata);
o la siepe, infine, non era di altezza superiore alla corrispondente siepe presente nella proprietà limitrofa;
o anche per la domanda di risarcimento era competente il Giudice di Pace, rilevando altresì come l'utilizzo del forno fosse sporadico ed avesse sollevato le lamentele unicamente della sig.ra Di OR (e non degli altri condomini dell'immobile ove ella risiedeva).
Il predetto convenuto aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali (con reiezione invece delle istanze istruttorie per prova orale) e dato corso a consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale aveva infine ritenuto che:
− l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale, per essere competente il giudice di Pace di Arezzo (in ordine ad alcune delle domande della Di OR), doveva ritenersi abbandonata da parte convenuta;
− non era dirimente il fatto (emerso in corso di causa) che la sig.ra Di OR non fosse proprietaria del fondo direttamente confinante con la proprietà AN, dal momento che “...affinché possa considerarsi applicabile la disciplina codicistica non è necessario che i due fondi risultino strettamente confinanti, ben potendo essere possibile che tra i due terreni si collochi una striscia di proprietà di terzi;
la finalità dell'art. 873 c.c., infatti, è scongiurare che tra fondi limitrofi vengano a trovarsi costruzioni troppo vicine e tali da determinare l'esistenza di intercapedini strette ed insalubri idonee ad ostacolare il godimento dell'aria e della luce, sicché la presenza di una minima striscia di terreno non edificata appartenente a terzi finisce per risultare del tutto irrilevante in quest'orizzonte di tutela (cfr. tra le altre
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3978 del 18/04/1998)”;
4
− il forno realizzato dal AN doveva considerarsi come una “costruzione” in senso tecnico, essendo peraltro irrilevante a tal fine la circostanza che tale manufatto avesse funzione di forno;
− il predetto manufatto, così qualificato, era stato realizzato in violazione delle distanze previste dall'art. 873 c.c.;
− le piante erano poste a distanza regolamentare;
− era fondata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Di OR sulla scorta della prospettata intollerabilità delle immissioni di fumo, con liquidazione del danno nella misura di € 5.000,00.
1.3.1) Sulla scorta di tali considerazioni era stata emessa la seguente statuizione:
“Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna NI AN a demolire o comunque rimuovere la porzione del manufatto ad uso forno che oltrepassa la distanza di 5 metri dalla facciata del condominio dove si trova l'appartamento dell'attrice;
rigetta la domanda di arretramento degli alberi che si trovano nella proprietà del sig. AN;
condanna
NI AN a risarcire il danno subito da RI Di OR, liquidato in €
5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
condanna NI
AN a rifondere le spese di lite sostenute da RI Di OR, liquidate in €
7.254,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge per compensi e in
€ 545,00 per esborsi documentati;
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