Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 460
CA Bologna
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 332/2023 promossa da:
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - INPS, con il patrocinio degli avv.ti
Francesca Romana Belli e Maria Giuseppina Lupoli
-appellante-
contro
RI IL, con il patrocinio degli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro
-appellato contumace-
nonché
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Odile Danesi
-appellata-
nonché
TI MA,
-appellato contumace-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 2/2023 del Tribunale di Rimini del 4/01/2023 e depositata il
9/01/2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
"in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, n. 2/23 del 09.01.2023, iscritta al n.
1032/2019 rg, pagina 1 di 6
preso atto dell'impossibilità di limitare il diritto surrogatorio dell'Inps in ragione del concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'incidente, riconoscere il diritto di credito in via surrogatoria dell'I.N.P.S. nei confronti di RI IL, conseguente all'erogazione in favore ET
ZI della prestazione di malattia per il periodo come per legge in misura intera;
condannare pertanto RI IL al pagamento della suddetta somma di ulteriori €.4.172,82 di sorte capitale, oltre alla già riconosciuta quota di €.4.172,82, riconoscendo il diritto di surrogazione di Inps per indennità di malattia per il complessivo importo di €.8.345,65 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati dal deposito del ricorso, come per legge, e per l'effetto accogliere il presente appello ed annullare parzialmente la sentenza impugnata del Tribunale di Rimini
n.2/23, confermando la sentenza nella parte in cui riconosce e liquida il danno per Inps, sia pure nella ridotta misura, sentenza resa in data 09.01.2023, iscritta al numero 1032/2019 rg.
Spese secondo legge".
E chiedendo anche il rigetto dell'appello incidentale sulla richiesta di correzione errore materiale, e condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in favore di LS, rimettendosi alla valutazione del Giudice in ordine al diritto di manleva alla quale è stata condannata LS assicurazioni nella sentenza di primo grado.”
Per l'appellata ed appellante incidentale LS Assicurazioni s.p.a.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,
- dato atto della regolarità della costituzione in giudizio di UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;
- in accoglimento delle argomentazioni svolte;
- disattesa ogni diversa e contraria istanza;
- riservata ogni più opportuna integrazione, siccome consentita dal rito, in esito alle eventuali costituzioni degli ulteriori appellati;
In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dall'INPS per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e per quanto si verrà in seguito a dedurre.
Nel merito, in linea subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione: rigettare l'appello svolto da parte dell'INPS, in quanto fondato su un motivo di gravame infondato in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Rimini, oggetto della svolta impugnazione, non sussistendo i presupposti per la sua riforma (totale ovvero parziale) per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e per quanto si verrà in seguito a dedurre.
In via incidentale e condizionata: sempre e comunque, con riferimento all'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente il diritto di surroga dell'INPS parametrato all'intero quantum del danno risentito dal danneggiato, ZI ET, senza la decurtazione derivante dal di lui concorso di colpa nel determinismo dell'evento di danno, in parziale modifica della sentenza gravata, liquidare le spese di lite relativamente alla posizione LS INPS, tenuto conto della soccombenza dell'Ente previdenziale che svolgeva e coltivava in primo grado azione diretta nei confronti della terza chiamata Compagnia nonostante il sinistro non ricadesse in ambito di RCA obbligatoria;
liquidare dunque le spese di lite di primo grado in conformità al D.M. 55/2014 e succ. modifiche.
In via alternativa, ma con effetti equivalenti, in accoglimento della istanza di correzione dell'errore materiale, liquidare le spese di lite relativamente alla posizione LS INPS, tenuto conto della soccombenza dell'Ente previdenziale che svolgeva e coltivava azione diretta nei confronti della terza pagina 2 di 6
chiamata Compagnia nonostante sinistro non ricadesse in ambito di RCA obbligatoria;
liquidare le spese di lite di primo grado in conformità al D.M. 55/2014 e succ. modifiche..
Sempre e comunque
- dato atto della contumacia dell'appellato FI ER, - dato atto del mancato svolgimento
–da parte di quest'ultimo- di domande nei confronti di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 332/2023 promossa da:
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - INPS, con il patrocinio degli avv.ti
Francesca Romana Belli e Maria Giuseppina Lupoli
-appellante-
contro
RI IL, con il patrocinio degli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro
-appellato contumace-
nonché
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Odile Danesi
-appellata-
nonché
TI MA,
-appellato contumace-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 2/2023 del Tribunale di Rimini del 4/01/2023 e depositata il
9/01/2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
"in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, n. 2/23 del 09.01.2023, iscritta al n.
1032/2019 rg, pagina 1 di 6
preso atto dell'impossibilità di limitare il diritto surrogatorio dell'Inps in ragione del concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'incidente, riconoscere il diritto di credito in via surrogatoria dell'I.N.P.S. nei confronti di RI IL, conseguente all'erogazione in favore ET
ZI della prestazione di malattia per il periodo come per legge in misura intera;
condannare pertanto RI IL al pagamento della suddetta somma di ulteriori €.4.172,82 di sorte capitale, oltre alla già riconosciuta quota di €.4.172,82, riconoscendo il diritto di surrogazione di Inps per indennità di malattia per il complessivo importo di €.8.345,65 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nel frattempo maturati dal deposito del ricorso, come per legge, e per l'effetto accogliere il presente appello ed annullare parzialmente la sentenza impugnata del Tribunale di Rimini
n.2/23, confermando la sentenza nella parte in cui riconosce e liquida il danno per Inps, sia pure nella ridotta misura, sentenza resa in data 09.01.2023, iscritta al numero 1032/2019 rg.
Spese secondo legge".
E chiedendo anche il rigetto dell'appello incidentale sulla richiesta di correzione errore materiale, e condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in favore di LS, rimettendosi alla valutazione del Giudice in ordine al diritto di manleva alla quale è stata condannata LS assicurazioni nella sentenza di primo grado.”
Per l'appellata ed appellante incidentale LS Assicurazioni s.p.a.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,
- dato atto della regolarità della costituzione in giudizio di UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;
- in accoglimento delle argomentazioni svolte;
- disattesa ogni diversa e contraria istanza;
- riservata ogni più opportuna integrazione, siccome consentita dal rito, in esito alle eventuali costituzioni degli ulteriori appellati;
In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dall'INPS per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e per quanto si verrà in seguito a dedurre.
Nel merito, in linea subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione: rigettare l'appello svolto da parte dell'INPS, in quanto fondato su un motivo di gravame infondato in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Rimini, oggetto della svolta impugnazione, non sussistendo i presupposti per la sua riforma (totale ovvero parziale) per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto e per quanto si verrà in seguito a dedurre.
In via incidentale e condizionata: sempre e comunque, con riferimento all'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere sussistente il diritto di surroga dell'INPS parametrato all'intero quantum del danno risentito dal danneggiato, ZI ET, senza la decurtazione derivante dal di lui concorso di colpa nel determinismo dell'evento di danno, in parziale modifica della sentenza gravata, liquidare le spese di lite relativamente alla posizione LS INPS, tenuto conto della soccombenza dell'Ente previdenziale che svolgeva e coltivava in primo grado azione diretta nei confronti della terza chiamata Compagnia nonostante il sinistro non ricadesse in ambito di RCA obbligatoria;
liquidare dunque le spese di lite di primo grado in conformità al D.M. 55/2014 e succ. modifiche.
In via alternativa, ma con effetti equivalenti, in accoglimento della istanza di correzione dell'errore materiale, liquidare le spese di lite relativamente alla posizione LS INPS, tenuto conto della soccombenza dell'Ente previdenziale che svolgeva e coltivava azione diretta nei confronti della terza pagina 2 di 6
chiamata Compagnia nonostante sinistro non ricadesse in ambito di RCA obbligatoria;
liquidare le spese di lite di primo grado in conformità al D.M. 55/2014 e succ. modifiche..
Sempre e comunque
- dato atto della contumacia dell'appellato FI ER, - dato atto del mancato svolgimento
–da parte di quest'ultimo- di domande nei confronti di
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