Corte d'Appello Torino, sentenza 10/12/2024, n. 411
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Michele Milani PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 229 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Borgaro Torinese, Via Lanzo 133/D, rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'Avv. Roberto Carapelle ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino, Via San Pio V 20
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Via Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 13.5.2024
1 Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 30.10.2024
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 254/24, pubblicata il 9.4.2024, il Tribunale di Ivrea ha riconosciuto il diritto di alla carta docente per gli Parte_1
a.s. 2020/23, nel corso dei quali la stessa aveva lavorato in forza di supplenze conferite ai sensi dell'art. 4 co.2 L.124/99;
ha invece respinto la domanda per l'a.s.2019/2020 durante il quale la docente era stata assunta con contratti per tre supplenze brevi (presso lo stesso Istituto scolastico dal 11.11.2019 al 3.1.2019;
dal 4.1.2020 al
10.6.2020;
11.6.2020).
Avverso detta sentenza ha proposto appello la docente, il CP_1
si è costituito chiedendo che la causa sia decisa secondo giustizia.
All'udienza di discussione del 31.10.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLE DECISIONE
Il Tribunale, richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza eurounitaria (C.G. UE del 18.5.2022) e di legittimità
(Cass.n.29961/2023) ha ritenuto la normativa nazionale che riserva la carta docente al solo personale in ruolo (art.1 co.121/124
L.107/2015, D.P.C.M. 23.9.2015 e 28.11.2016), in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, essendo il docente assunto per supplenze annuali (su organico di diritto o di fatto) comparabile con il docente di ruolo. Non così per le supplenze brevi, come avvenuto per la ricorrente nell'a.s.
2019/2020, durante il quale la stessa è stata assunta con plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, co.3, l. 124/1999),
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