Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2024, n. 618

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2024, n. 618
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 618
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 707/2023
REPUBBLICA TALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. NN Picciau Presidente Rel.
dott.ssa AR RO Cuomo Consigliere
dott. ssa Benedetta Pattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 13 Giugno 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.2694/2022 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr.ssa Porcelli ) promossa con ricorso
DA
CO VA, C.F. [...];

LA RO C.F. [...];

FA NI, C.F. [...];

IE BR, C.F. [...];

AR RO LA,C.F. [...];

AU EL, C.F. [...];

IO DI NT, [...];


OS UR, C.F. [...];

NA IA, C.F. [...];

SA IP, C.F. [...];

UC CA C.F. [...]tutti con il patrocinio dell'avv. BORDONE ANDREA [...]e dell'avv.
LOTTI MARIO ([...]) , elettivamente domiciliati in VIA ROBBIONI,
39 21100 VARESE
APPELLANTI
CONTRO
TALIA TRASPORTO AEREO SPA 15907661001 con il patrocinio dell'avv. MARAZZA
MARCO [...]e dell'avv. Domenico De Feo [...]elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Failla UC sito in Milano Piazza
Armando Diaz n. 6
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2694/2022 resa nelle cause riunite iscritte a nn.
4305/2022 e 4306/2022 R.G., pubblicata in data 9 gennaio 2022 dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott.ssa RA AR Velia
Porcelli, non notificata, e in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: per quanto concerne i signori CO VA, LA RO,
FA NI, IE BR, AR RO LA: A) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto da ciascun ricorrente con AL - Società Aerea ITna S.p.A. in amministrazione straordinaria è proseguito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 15 ottobre 2021, o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa: - per quanto attiene alla signora CO
VA a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione
indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 12 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
- per quanto attiene alla signora LA RO a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 9 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
- per quanto attiene alla signora FA NI a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 23 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
- per quanto attiene al signor IE BR a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 13 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
- per quanto attiene alla signora AR RO LA a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifca e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 13 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
B) ordinare a IT AS ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio di ciascun ricorrente con la qualifica e il grado e l'anzianità di servizio indicati al punto A), dichiarando altresì l'inapplicabilità o l'inopponibilità a ciascun ricorrente del sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del CCNL del AS ER - Parte
Specifica Vettori e nell'Accordo Integrativo di secondo livello del 2.12.2021 e
l'applicabilità agli stessi del sistema retributivo indicato nel citato CCNL nelle tabelle
“MOD1”;
C) condannare IT AS ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ciascun ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di quanto dovuto agli stessi per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, o per il diverso periodo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, nei seguenti importi: - per quanto attiene alla signora CO VA euro 5.180,66 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e
15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.533,54 lordi per il periodo dal
1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene alla signora LA RO euro 4.528,26 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni,
comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.378,36 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'efettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene alla signora FA NI euro
6.319,81 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.971,80 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene al signor IE BR euro 5.388,88 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.564,87 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene alla signora AR RO LA euro
5.388,88 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.564,87 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93
c.p.c.
. Con sentenza munita di clausola di esecutorietà ex lege. IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere probatorio, in caso di contestazione e comunque occorrendo, fermi restando i poteri istruttori del Giudice ex art. 421 c.p.c., si chiede: I.
Ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze articolate nella narrativa in fatto del ricorso di primo grado ai capitoli da 1 a 129 precedute dalla locuzione “Vero che”, espunte eventuali parti inammissibili. Indica a testi, anche a prova contraria a quella avversaria ove ammessa: SI AR e OR IV, entrambi residenti
a Varese;
RE BR, IC UL, RE HE, AR IA,
AU GG AG, UL MA, CO HI, GI
IS, CO OR, EM LO AC, RT TO, ID
RI, IO RU, AR LB, NL TA,
BI CC, IE EL, AN SC, GI IP, AN
RS, GI CI, NN OL, IO TT, TO UC,
LV UR, AR AL, AR AN, IC LI,
RT ER, AN GA, NC RZ, ER BA,
FA OL, TE LA, AR IN PP, CA TO,
ES ER, HE BE, UC PE, AR BI, LA AT,
MA ST, RA NI, AR DE RA, RT LA, LE
SS, NO ET, NN AR, IE AZ, LA
IA, ER NA, MA AT, NN TT IR,
ER PI, BI RO, LI TT, OL AU, AT
FA, SI SS, AR GO, IZ OT, SA
IP, TH LI, UC IO, HE MI, AN TI, LE
NT, RE RI, SI LL, IL LO OT, IO
OL, OR LA, NL IN, GI AS, SA CA,
AR E', NA RL, ER CC, LE LL,
IE RA, IO GI, RA ZU;
tutti gli altri dipendenti della convenuta e di AL – Società Aerea ITna S.p.A. in amministrazione straordinaria, come meglio individuati nei rispettivi libri unico del lavoro di cui chiede
l'acquisizione, con termine per il deposito di lista testimoniale3. II. Ex articoli 210,
213 e 421 c.p.c., ordinare la produzione o l'esibizione: - a AL - Società Aerea
ITna S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario, e alla convenuta dei rispettivi libro unico del lavoro, anche al fine di confermare le ore di volo medie svolte ogni mese dal Personale Navigante;
- a AL - Società Aerea
ITna S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario, e alla convenuta dei negozi giuridici posti in essere con riferimento agli asset di AI acquisiti da TA, con particolare riferimento agli aeromobili, slot e beni indicati in narrativa;
- a AL - Società Aerea ITna S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario, delle relazioni trimestrali ex art. 61 del d.lgs n.
270/1999
redatte dal 1.1.2021 al 31.12.2021;
- a Assoclearance dei provvedimenti, comprensivi delle motivazioni, con i quali sono stati trasferiti o assegnati alla convenuta dal 15 ottobre 2021 gli slot in precedenza assegnati a AL - Società
Aerea ITna S.p.A. in amministrazione straordinaria sino al 14 ottobre 2021;
- a
ENAC dei provvedimenti, comprensivi delle motivazioni, con i quali la convenuta è stata autorizzata a operare a ETOPS 180 minuti. Per quanto riguarda i signori
AU EL, IO DI NT, OS UR, NA IA, SA
IP, UC CA: A) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto da ciascun ricorrente con AL -
Società Aerea ITna S.p.A. in amministrazione straordinaria è proseguito, ai sensi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi