Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/12/2024, n. 677

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/12/2024, n. 677
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 677
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 609/2022 R.G.L., vertente TRA
nato in [...] il [...], CF Parte_1
, nato in [...] il [...], CF C.F._1 Parte_2
, nato in [...], il [...], CF C.F._2 Parte_3
, nata in [...], il [...], CF C.F._3 Parte_4
, nato in [...], il [...], CF C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi, in forza di procura allegata all'atto di appello, C.F._5 dall'Avv. Vittorio Milardi, CF , presso il cui studio in Reggio Calabria C.F._6
Via Marsala, n. 6/B, pec fax 0245503996, sono elettivamente Email_1 domiciliati appellanti CONTRO
CF , società in cui si è fusa per incorporazione la CP_1 P.IVA_1 [...]
CF , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_2 delegato, giusta delibera del consiglio di amministrazione del 16.4.2019, rappresentata e difesa, anche separatamente, per procura in calce alla copia notificata del ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Nunzio Rizzo, CF - pec C.F._7
e Pierluigi Rizzo, CF - pec Email_2 C.F._8
con i quali è elettivamente domiciliata presso Email_3 l'Avv. Clementina Scarfò, CF , pec C.F._9
in Reggio Calabria alla Via Paolo Pellicano Email_4 15/E appellata E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_3 Catanzaro, Via Massara, n. 22, e in persona del legale rappresentante pro- CP_4 tempore, con sede in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, n. 22 appellate contumaci

CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



1. Il giudizio di primo grado
.


2
Con ricorso depositato in data 13.02.2019, i sigg. , , Parte_1 Parte_2
, , attualmente dipendenti della Parte_3 Parte_4 Parte_5 società con inquadramento al IV livello CCNL Commercio, esponevano: CP_4
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.06.2011 al 31.01.2018 in CP_3 forza di contratto di fitto di ramo di azienda da parte della Controparte_2
[...]
- alla risoluzione del contratto di fitto, in data 01.02.2018, erano passati alle dipendenze della in forza di (nuovo) contratto di cessione di ramo di azienda a quest'ultima da CP_4 parte della CP_2
- di essere creditori nei confronti della di diversi emolumenti maturati e non CP_3 corrisposti alla data del 31.01.2018 (data di risoluzione del contratto di fitto di ramo di azienda) e segnatamente:
1. : € 19.691,72, di cui € 6.619,43 a titolo di differenze mancato Parte_1 adeguamento contrattuale;
€ 5.004,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 1.271,97 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 2.981,75 a titolo di ferie maturate e non godute;

2.475,10 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 152,69 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12);
€ 1.186,78 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
2. : € 20.061,26, di cui € 5.687,86 a titolo di differenze mancato Parte_2 adeguamento contrattuale;
€ 5.004,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 1.119,45 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 5.231,49 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 21.796,62 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 152,73 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12);
€ 1.069,11 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
3. € 26.440,96, di cui € 7.712,94 a titolo di differenze mancato Parte_3 adeguamento contrattuale;
€ 5.004,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 2.022,30 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 7.477,85 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 2.773,91 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 154,98 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12);
€ 1.294,98 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
4. : € 12.671,79, di cui € 5.043,00 a titolo di differenze mancato Parte_4 adeguamento contrattuale;
€ 1.239,60 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 3.740,65 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 1.523,67 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 140,61 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12);
€ 984,27 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
5. : € 26.522,10 di cui € 6.619,43 a titolo di differenze mancato Parte_5 adeguamento contrattuale;
€ 8.000,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 1.293,91 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 6.889,21 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 2.348,67 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 171,36 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12);
€ 1.199,52 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12). Lo straordinario forfettizzato era stato corrisposto a , e fino Pt_1 Parte_2 Pt_3 al 31.12.2014, mentre non era mai stato corrisposto a . Pt_5 Quanto alle differenze retributive per scatti e adeguamenti contrattuali, rappresentavano che, sebbene in virtù di verbale sindacale del 27.05.2011, fosse stato previsto un congelamento degli scatti di anzianità e dell'adeguamento contrattuale, la CP_3 aveva omesso di corrispondere i relativi incrementi economici anche successivamente al decorso dei tre anni previsti dall'accordo. A seguito delle varie cessioni di ramo di azienda - dalla alla e da questa CP_3 CP_2 Co all'attuale - era stato trasferito solo il TFR e non anche quanto maturato a titolo di ferie maturate e non godute, festività maturate e non godute e ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati al 31.01.2018, come si evinceva dal confronto delle buste paga in atti. Convenivano, quindi innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, la la e l queste ultime in qualità di coobbligate CP_3 CP_2 CP_4
3
solidali ex art. 2112 c.c., in quanto rispettivamente cedente e cessionaria, chiedendone la condanna al pagamento delle somme come sopra quantificate, con vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Si costituiva la eccependo l'inesigibilità dell'indennità sostitutiva delle ferie CP_2 non godute, il difetto di allegazione e prova con riguardo alle somme pretese a titolo di straordinario forfettario, scatti e adeguamento contrattuale. Restavano contumaci la e la CP_3 CP_4


2. La sentenza emessa dal Tribunale.
Con sentenza n. 377/2022, pubblicata il 23.02.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “In parziale accoglimento del ricorso, condanna la in solido CP_3 con la e con la società in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_5 CP_4 p.t., al pagamento di € 3.814,57 in favore di , di € 3.018,35 in favore di Parte_1
, di € 4.223,87 in favore di di € 2.648,55 in favore di Parte_2 Parte_3
, di € 3.719,03 in favore di , oltre interessi legali Parte_4 Parte_5 sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
Rigetta per il resto;
Compensa le spese di lite”.
Puntualizzava che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui fosse dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante era sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533). Nei casi in cui, come in quello in esame, l'oggetto della controversia riguardasse l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore doveva fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
gravava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni ovvero della relativa estinzione. Pertanto, laddove la parte convenuta non avesse fornito la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate, per tali titoli spettava alla parte ricorrente il relativo pagamento. Erano, invece, assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti. Tuttavia - nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indicassero l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse andava attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239) e, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive. Era provato per tabulas che i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze della
[...] dal 01.06.2011 al 31.01.2018 e che l'ultima busta paga (gennaio 2018) emessa dalla CP_3 non indicava tra le voci corrisposte il rateo di tredicesima mensilità (gennaio CP_3 2018) né i ratei di quattordicesima mensilità (luglio 2017-gennaio 2018) maturati alla data del 31.01.2018. Nelle buste paga emesse da della tredicesima mensilità (2018) e della CP_4 quattordicesima mensilità (2018) erano stati liquidati solo i ratei maturati da febbraio 2018.
4
Sarebbe spettato alle società convenute, in virtù della generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti dei lavoratori, sì che, nella loro contumacia, non poteva che farsi
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