Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/12/2024, n. 546
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
-
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 375 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCARPANTONI CARLO, Parte_1
dall'Avv. SCARPANTONI LUCA e dall'Avv. SCARPANTONI CLAUDIA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVATI ANTONIO, e
[...]
dall'Avv.GIANGROSSI ILARIO giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 127/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
08/03/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/9/2023 il sig. ha impugnato la sentenza del Pt_1
Tribunale di Teramo nella parte in cui ha condannato la in qualità di appaltante Parte_2
responsabile in via solidale, al pagamento in favore del sig. della somma di euro Pt_1
6.227,00 – liquidata in via equitativa - a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il sig. aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni da Pt_1
dicembre 2019 a febbraio 2020, nonchè competenze di fine rapporto, maturate nel periodo in
Contr cui, come dipendente della , aveva prestato servizio presso la , appaltante del CP_1
servizio di pulizie degli impianti alla P.H.F.C. s.p.a., alla quale era subentrata come
Contr cessionaria d'azienda la . Contr La aveva proposto opposizione, chiamando preliminarmente in regresso la , CP_1
contestando l'esistenza di prova scritta a fondamento dell'ingiunzione (le buste paga prodotte non sarebbero che simulazioni), eccependo l'assenza di prova circa l'adibizione del lavoratore all'appalto, nonché la cessazione dell'appalto a dicembre 2029, e deducendo quindi
l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 29 d.lgs. In subordine ha inoltre eccepito
l'insussistenza di responsabilità per l'indennità per ferie e permessi non goduti, considerata la sua natura risarcitoria.
Il giudice di primo grado, dopo aver autorizzato la chiamata in regresso, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendolo emesso senza prova scritta, ha ritenuto la responsabilità della CP_1
limitata fino al dicembre 2019, ritenendo l'appalto cessato a tale data essendo prevista nel contratto la sua durata fino a tale momento ed essendo stata fornita prova della disdetta da parte della . Ha comunque ritenuto provata lo svolgimento da parte del sig. CP_1 Pt_1 di attività lavorativa presso l'appalto, ed ha quindi ritenuto la responsabile ex art. 29 CP_1
d.lgs. 276/2003 per la retribuzione di dicembre, per il TFR maturato dal lavoratore fino a