Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/07/2024, n. 511
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Testo completo
N. R.G. 592/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 592/2022
Tra:
COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale in persona dell'Avv. Fabio Marini ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio legale sita in Narni, Piazza dei priori n.1 come da delega in calce all'atto di appello Appellante
e
FALLIMENTO EDILWAL COSTRUTTORI SRL, in persona del nominato Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Tarani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via Mentana n.8, come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Terni n.497/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il Comune di Narni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, e l'Ill.mo Sig. Consigliere Relatore, per gli atti di rispettiva competenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza parzialmente appellata, di cui sin da ora si chiede la sospensione, ai sensi degli artt.
283 e 351 c.p.c., ritenere e dichiarare la fondatezza delle domande espresse in prima istanza dall'odierno appellante e per l'effetto rigettare le domande di arricchimento indebito spiegate dal Fallimento ED Costruttori s.r.l.. contro il Comune di Narni, in quanto in-fondate in fatto e in diritto. Vinte le spese dei due gradi di giudizio.”.
Per il Fallimento ED Costruttori srl: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inesistente, inammissibile e comunque rigettare
l'appello proposto dal Comune di Narni avverso la sentenza n. 497/2022 del Tribunale di Terni, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutte le motivazioni sopra rese, dedotte ed eccepite. Voglia altresì respingere la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, mancandone i presupposti di legge. In ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa.”
Con ordinanza del 2/2/23 veniva sospesa l'esecutività della sentenza impugnata e poi, con ordinanza in data 9/11/23, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190, cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato il Comune di Narni esponeva che con contratto in data
14/4/14 aveva conferito all'impresa Costruzioni TO srl l'appalto per i lavori di completamento di una pista ciclabile sul fiume Nera, dietro corresponsione del compenso di euro
470.725,00, specificando che detti lavori erano iniziati il 12/5/14 ed avrebbero dovuto essere ultimati
(dopo una proroga) il 29/9/15. Tuttavia – precisava il Comune – l'impresa non era riuscita a terminare il III Sal in ragione di sue problematiche di natura economica (che l'avrebbero portata, poco tempo dopo, al fallimento) - e, del resto, in data 7/6/15 aveva anche perso i requisiti di qualificazione di cui agli artt.40 del d. lgs n.163/2006 e 76 del dpr n.207/2010 – e successivamente, con contratto stipulato in data 29/7/15, aveva affittato alla ED Costruttori srl il ramo d'azienda che doveva occuparsi dell'appalto in questione, tanto che quest'ultima società il 24/8/15 aveva comunicato il suo subentro al Comune ai sensi dell'art.116 del d.lgs n.163/2006, norma che prevede a quel punto un termine di
60 giorni a disposizione dell'amministrazione per eventualmente “opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere”;
l'appellante deduceva poi di essersi in effetti opposto al subentro della ED con comunicazione del RUP in data 22/10/15 avendo accertato che sia l'impresa TO che l'affittuaria ED non erano in possesso, al momento della stipula del contratto di affitto, dei necessari requisiti di qualificazione di
cui al citato art.116, comma 1, intimando quindi alla prima di completare i lavori nel termine perentorio di giorni 15, scaduto inutilmente il quale aveva poi dichiarato la risoluzione del contratto con deliberazione n.275 del 16/12/15.
Evidenziava poi il Comune che a quel punto l'impresa TO l'aveva convenuto in giudizio chiedendo dichiararsi l'illegittimità della risoluzione e condannarlo al pagamento delle prestazioni di cui al III SAL o, in subordine, al risarcimento dei danni da essa subiti, aggiungendo che anche la
ED lo aveva convenuto in giudizio chiedendo dichiararsi l'illegittimità del diniego al suo subentro
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 592/2022
Tra:
COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale in persona dell'Avv. Fabio Marini ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio legale sita in Narni, Piazza dei priori n.1 come da delega in calce all'atto di appello Appellante
e
FALLIMENTO EDILWAL COSTRUTTORI SRL, in persona del nominato Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Tarani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via Mentana n.8, come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Terni n.497/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il Comune di Narni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, e l'Ill.mo Sig. Consigliere Relatore, per gli atti di rispettiva competenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza parzialmente appellata, di cui sin da ora si chiede la sospensione, ai sensi degli artt.
283 e 351 c.p.c., ritenere e dichiarare la fondatezza delle domande espresse in prima istanza dall'odierno appellante e per l'effetto rigettare le domande di arricchimento indebito spiegate dal Fallimento ED Costruttori s.r.l.. contro il Comune di Narni, in quanto in-fondate in fatto e in diritto. Vinte le spese dei due gradi di giudizio.”.
Per il Fallimento ED Costruttori srl: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare inesistente, inammissibile e comunque rigettare
l'appello proposto dal Comune di Narni avverso la sentenza n. 497/2022 del Tribunale di Terni, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutte le motivazioni sopra rese, dedotte ed eccepite. Voglia altresì respingere la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, mancandone i presupposti di legge. In ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa.”
Con ordinanza del 2/2/23 veniva sospesa l'esecutività della sentenza impugnata e poi, con ordinanza in data 9/11/23, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190, cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato il Comune di Narni esponeva che con contratto in data
14/4/14 aveva conferito all'impresa Costruzioni TO srl l'appalto per i lavori di completamento di una pista ciclabile sul fiume Nera, dietro corresponsione del compenso di euro
470.725,00, specificando che detti lavori erano iniziati il 12/5/14 ed avrebbero dovuto essere ultimati
(dopo una proroga) il 29/9/15. Tuttavia – precisava il Comune – l'impresa non era riuscita a terminare il III Sal in ragione di sue problematiche di natura economica (che l'avrebbero portata, poco tempo dopo, al fallimento) - e, del resto, in data 7/6/15 aveva anche perso i requisiti di qualificazione di cui agli artt.40 del d. lgs n.163/2006 e 76 del dpr n.207/2010 – e successivamente, con contratto stipulato in data 29/7/15, aveva affittato alla ED Costruttori srl il ramo d'azienda che doveva occuparsi dell'appalto in questione, tanto che quest'ultima società il 24/8/15 aveva comunicato il suo subentro al Comune ai sensi dell'art.116 del d.lgs n.163/2006, norma che prevede a quel punto un termine di
60 giorni a disposizione dell'amministrazione per eventualmente “opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere”;
l'appellante deduceva poi di essersi in effetti opposto al subentro della ED con comunicazione del RUP in data 22/10/15 avendo accertato che sia l'impresa TO che l'affittuaria ED non erano in possesso, al momento della stipula del contratto di affitto, dei necessari requisiti di qualificazione di
cui al citato art.116, comma 1, intimando quindi alla prima di completare i lavori nel termine perentorio di giorni 15, scaduto inutilmente il quale aveva poi dichiarato la risoluzione del contratto con deliberazione n.275 del 16/12/15.
Evidenziava poi il Comune che a quel punto l'impresa TO l'aveva convenuto in giudizio chiedendo dichiararsi l'illegittimità della risoluzione e condannarlo al pagamento delle prestazioni di cui al III SAL o, in subordine, al risarcimento dei danni da essa subiti, aggiungendo che anche la
ED lo aveva convenuto in giudizio chiedendo dichiararsi l'illegittimità del diniego al suo subentro
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