Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/11/2024, n. 344
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Testo completo
Sentenza n. 344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. L D B Presidente
2. dr. A P Consigliere
3. dr. M P Consigliere-Rel. ha pronunciato in grado di appello in data 16/09/2024, ai sensi dell'art 127 ter cpc e dell'art 35 dlgs 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 516/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e Parte_1
difesa come in atti dagli Avv.ti R S e A I, con domicilio eletto in Salerno alla via Antonio Manganario n°89;
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata Controparte_1
e difesa come in atti dagli Avv.ti M F, L S, C P e
S R, con domicilio eletto in Roma, Via Aurora 43;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 422/2023, emessa in data 23/03/2023 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.;
art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con ricorso di primo grado, depositato in data 11.07.2022, , Parte_1
premesso: che aveva lavorato presso la società nei seguenti periodi: dal 02/05/2016 CP_1
al 30/10/2016, dal 02/05/2017 al 31/10/2017, dal 21/04/2018 al 30/10/2018 e dal
24/04/2019 al 30/10/2019, dal 08/07/2020 al 31/07/2020, dal 24/08/2020 al
31/08/2020;
che l'organizzazione di lavoro era articolata in due turni, normalmente avvicendati a giorni alterni, dalle 8.30 alle 18.00 oppure dalle 15.30 alla mezzanotte o alle ore 01.00, con una pausa di mezz'ora;
che aveva lavorato oltre l'orario contrattuale, svolgendo numerose ore di straordinario, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., al fine di ottenere il pagamento di ore straordinario svolte come lavoratore stagionale a tempo determinato, per la complessiva somma di Euro 11.280,00.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto
[...]
infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
2. Con sentenza n. 422/2023, pubblicata in data 23/03/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., rigettava integralmente la domanda avanzata dal lavoratore e compensava le spese di lite.
In particolare, il primo Giudice riteneva che non fosse stato provato, da parte del lavoratore, lo svolgimento delle ore di straordinario, e che invece la datrice di lavoro avesse dimostrato un'articolazione dell'orario lavorativo coerente con quanto previsto dal contratto stipulato tra le parti e dai fogli di presenza dei dipendenti (relativi all'anno
2019), firmati (in entrata ed uscita) dallo stesso lavoratore.
3. Avverso tale sentenza, proponeva appello, con ricorso depositato Parte_1
nella cancelleria di questa Corte in data 14/09/2023, dolendosi del rigetto del ricorso di primo grado e concludendo, pertanto, come in atti per la riforma della gravata sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado.
Riepilogate le vicende di causa, il lavoratore contestava, in particolare:
- la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell'art. 245 cpc;
2
- l'erronea valutazione della documentazione prodotta dalla datrice di lavoro, in quanto i fogli di lavoro depositati in atti si riferivano ad un limitato periodo di lavoro (2019) mentre il rapporto lavorativo aveva avuto maggiore durata;
- il mancato riconoscimento dello straordinario, atteso che ai sensi dell'art.108 del CCNL di comparto, l'orario ordinario settimanale di lavoro era fissato in n.40 ore, mentre lo stesso aveva svolto n. 61 ore settimanali di lavoro straordinario mensile, per cui aveva diritto a ricevere l'indennizzo pari alla retribuzione maggiorata del 30%.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria ritualmente depositata nella Cancelleria di questa Corte in data 05/09/2024, resisteva al gravame e ne chiedeva come in atti il