Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/01/2024, n. 18
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Daniela Pellingra Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 553/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), in pp. e Parte_1 C.F._1
n.q. genitore esercente la potestà sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. PICONE FRANCESCA, presso il cui studio in VIA
ESSENETO 65 AGRIGENTO è elettivamente domiciliata appellante contro
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SPATARO GISELLA, presso il cui studio in VIA PIETRO
NENNI 34 AGRIGENTO è elettivamente domiciliato appellato
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Isonzo 2/M CP_2
Cosenza appellato contumacecon l'intervento del
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1031/2021, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 05/10/2021
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“- Dichiarare che il sig. ha percepito e/o avrebbe avuto diritto a percepire a CP_1
titolo di assegno per il nucleo familiare, per il periodo intercorrente dal 01/01/2015 al
17/4/2018, la somma di € 3000,00 circa o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa e, conseguentemente, condannare al versamento della detta somma, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria , alla sig.ra per le causali illustrate;
Parte_1
- Spese vinte del primo e del secondo grado”
per l'appellato
“- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'appello avverso la sentenza della sentenza n. 1031/2021 resa dal Giudice del Tribunale di Agrigento– G. I.
Dott.ssa Silvia Capitano, in data 05.10.20219, con la quale veniva integralmente accolta la domanda del sig. , perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per CP_1 come dedotto in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
- Espungere dal fascicolo di primo grado il documento n. 44 allegato in uno alle comparse conclusionali del fascicolo di prime cure non acquisito ritualmente a processo;
- Rigettare tutte le richieste istruttorie perché inconducenti e, in ogni caso inammissibili in questa fase del Giudizio.
- Condannare parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio, con accessori di legge.
- Salvis juribus”
per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 21-22/11/2018 e depositato il 27/11/2018,
, premettendo di avere contratto matrimonio con in Parte_1 CP_1
data 05/09/2007, dal quale sono nate le figlie ed e che il non ha Per_1 Per_2 CP_1 più convissuto con la propria famiglia dall'anno 2015, domandava: di dichiarare che il
[...]
aveva percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare, per il periodo intercorrente CP_1
dal 01/01/2015 al 30/06/2017, la somma di euro 3.000,00 circa e di condannarlo al versamento della detta somma in suo favore, oltre interessi e rivalutazione;
di accertare e dichiarare il suo diritto al versamento delle somme a titolo di assegni per il nucleo familiare per il periodo
1/7/2017-18/4/2018, nonché per il periodo dal 19/04/2018 in poi e, per l'effetto, ordinare alternativamente o in solido alla e a di versare le dette somme CP_2 CP_1
comprensive di interessi e rivalutazione monetaria;
di disporre, infine, che la CP_2 provvedesse a corrispondere mensilmente l'assegno per il nucleo familiare spettante al
[...]
direttamente all'attrice per il periodo successivo alla proposizione del giudizio di CP_1
primo grado.
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice;
in via CP_1 subordinata, per l'ipotesi di condanna del convenuto a favore della parte attrice, di Parte_2
tenerlo indenne da ogni responsabilità;
e altresì la condanna della convenuta per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
3. La seppure regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_2
4. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1031/2021 del 05/10/2021, definitivamente pronunciando, dichiarava la cessata materia del contendere in relazione alla domanda finalizzata all'ottenimento degli ANF a far data dal 18/04/2018, respingeva per il resto le domande dell'attrice e la condannava alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, dichiarando irripetibili le spese quanto alla convenuta contumace CP_2
5. Con atto di citazione notificato in data 22/03/2022 e depositato il 23/03/2022, la
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione con riguardo agli assegni per il nucleo familiare spettanti al e relativi al periodo 2015/2018, CP_1
sostenendo il proprio diritto a richiedere le somme di cui il si sarebbe CP_1
illegittimamente appropriato per arricchirsi ingiustamente ai danni delle figlie minori, considerato che in alternativa il avrebbe dovuto attivarsi al fine di far ottenere alle CP_1
3
figlie quanto a loro dovuto da parte del sistema previdenziale nazionale. Infine, l'appellata ha impugnato la statuizione riguardante la condanna alle spese.
6. Si è costituito il che,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Daniela Pellingra Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 553/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), in pp. e Parte_1 C.F._1
n.q. genitore esercente la potestà sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. PICONE FRANCESCA, presso il cui studio in VIA
ESSENETO 65 AGRIGENTO è elettivamente domiciliata appellante contro
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SPATARO GISELLA, presso il cui studio in VIA PIETRO
NENNI 34 AGRIGENTO è elettivamente domiciliato appellato
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Isonzo 2/M CP_2
Cosenza appellato contumacecon l'intervento del
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1031/2021, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione collegiale, in data 05/10/2021
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“- Dichiarare che il sig. ha percepito e/o avrebbe avuto diritto a percepire a CP_1
titolo di assegno per il nucleo familiare, per il periodo intercorrente dal 01/01/2015 al
17/4/2018, la somma di € 3000,00 circa o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa e, conseguentemente, condannare al versamento della detta somma, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria , alla sig.ra per le causali illustrate;
Parte_1
- Spese vinte del primo e del secondo grado”
per l'appellato
“- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'appello avverso la sentenza della sentenza n. 1031/2021 resa dal Giudice del Tribunale di Agrigento– G. I.
Dott.ssa Silvia Capitano, in data 05.10.20219, con la quale veniva integralmente accolta la domanda del sig. , perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per CP_1 come dedotto in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
- Espungere dal fascicolo di primo grado il documento n. 44 allegato in uno alle comparse conclusionali del fascicolo di prime cure non acquisito ritualmente a processo;
- Rigettare tutte le richieste istruttorie perché inconducenti e, in ogni caso inammissibili in questa fase del Giudizio.
- Condannare parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio, con accessori di legge.
- Salvis juribus”
per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 21-22/11/2018 e depositato il 27/11/2018,
, premettendo di avere contratto matrimonio con in Parte_1 CP_1
data 05/09/2007, dal quale sono nate le figlie ed e che il non ha Per_1 Per_2 CP_1 più convissuto con la propria famiglia dall'anno 2015, domandava: di dichiarare che il
[...]
aveva percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare, per il periodo intercorrente CP_1
dal 01/01/2015 al 30/06/2017, la somma di euro 3.000,00 circa e di condannarlo al versamento della detta somma in suo favore, oltre interessi e rivalutazione;
di accertare e dichiarare il suo diritto al versamento delle somme a titolo di assegni per il nucleo familiare per il periodo
1/7/2017-18/4/2018, nonché per il periodo dal 19/04/2018 in poi e, per l'effetto, ordinare alternativamente o in solido alla e a di versare le dette somme CP_2 CP_1
comprensive di interessi e rivalutazione monetaria;
di disporre, infine, che la CP_2 provvedesse a corrispondere mensilmente l'assegno per il nucleo familiare spettante al
[...]
direttamente all'attrice per il periodo successivo alla proposizione del giudizio di CP_1
primo grado.
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice;
in via CP_1 subordinata, per l'ipotesi di condanna del convenuto a favore della parte attrice, di Parte_2
tenerlo indenne da ogni responsabilità;
e altresì la condanna della convenuta per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
3. La seppure regolarmente citata, rimaneva contumace. CP_2
4. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1031/2021 del 05/10/2021, definitivamente pronunciando, dichiarava la cessata materia del contendere in relazione alla domanda finalizzata all'ottenimento degli ANF a far data dal 18/04/2018, respingeva per il resto le domande dell'attrice e la condannava alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, dichiarando irripetibili le spese quanto alla convenuta contumace CP_2
5. Con atto di citazione notificato in data 22/03/2022 e depositato il 23/03/2022, la
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione con riguardo agli assegni per il nucleo familiare spettanti al e relativi al periodo 2015/2018, CP_1
sostenendo il proprio diritto a richiedere le somme di cui il si sarebbe CP_1
illegittimamente appropriato per arricchirsi ingiustamente ai danni delle figlie minori, considerato che in alternativa il avrebbe dovuto attivarsi al fine di far ottenere alle CP_1
3
figlie quanto a loro dovuto da parte del sistema previdenziale nazionale. Infine, l'appellata ha impugnato la statuizione riguardante la condanna alle spese.
6. Si è costituito il che,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi