Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 120
Sentenza
3 febbraio 2025
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di reclamo iscritta al numero 917 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
SAN BARTOLO s.r.l. (avv. Marco Facciolla) reclamante
E
BR AN (avv. Concetta Piacente) reclamata
Oggetto: Reclamo, ex art.1, c. 58, L. n. 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di
Cosenza. Licenziamento collettivo.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il Tribunale di Cosenza, pronunciandosi in senso difforme all'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria ex art. 1, c. 49, l. n. 92/2012, ha accolto l'impugnativa del licenziamento che la società San Bartolo s.r.l. aveva intimato il 7.1.2022 all'impiegata
NN RU, all'esito della procedura di licenziamento collettivo avviata con comunicazione del 5.11.2021.
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3. La società soccombente reclama la decisione e ne chiede l'integrale riforma, previa riunione dei reclami avverso le “sentenze gemelle” rese in favore di altri suoi ex dipendenti, perché addebita al tribunale il “malgoverno delle risultanze processuali”. Più precisamente gli addebita:
1) di non aver adeguatamente apprezzato la decisiva circostanza che l'omessa comunicazione al predetto rappresentante sindacale era dipesa dal suo preventivo rifiuto di riceverla in quanto, essendosi candidato alla carica di consigliere del comune di
Cosenza nelle elezioni amministrative dell'ottobre 2021, non ricopriva più il ruolo di r.s.a. in base alle regole statutarie del sindacato di appartenenza, così come aveva confermato, nel corso di una telefonata alla società, il segretario provinciale del medesimo sindacato che, del resto, aveva preso parte a tutte le fasi della procedura unitamente all'altro rappresentante sindacale aziendale di quello stesso sindacato, SC ZZ, senza mai eccepire il mancato coinvolgimento del predetto BA. Era dunque da ritenersi sufficiente la comunicazione inviata alla segreteria provinciale del sindacato e all'altra r.s.a. ad esso collegata ancora operante in azienda;
2) di aver dato erroneamente credito alla testimonianza del BA, che ha negato la propria indisponibilità a ricevere la comunicazione giudicata mancante, sebbene egli fosse: a) incapace di testimoniare avendo proposto analoga impugnativa di licenziamento e denunciato l'identica deficienza procedurale, così palesando “un chiaro interesse agli esiti del giudizio connesso” tale da legittimare l'assunzione della qualità di parte in quello stesso giudizio;
b) inattendibile, dal momento che ha negato finanche di conoscere
SC ZZ che, pacificamente, il ruolo di r.s.a. ricopriva in azienda per il medesimo sindacato al quale lui stesso appartiene;
3) di essere incorso in un'errata e falsa applicazione dell'art. 7 dello statuto della
CGIL, ossia della norma che prevede “l'automatica decadenza da ogni incarico
Pag. 2 di 6 esecutivo” in caso di candidatura di chi lo ricopre a componente di un'assemblea elettiva, qual è il consiglio comunale. Ciò in ragione della necessità di ricondurre tra gli incarichi esecutivi in seno al sindacato, che scontano la contemplata incompatibilità, anche quello di r.s.a., in ragione delle prerogative e dei poteri che spettano a chi lo ricopre. Non potendosi d'altronde ritenere, come invece ha fatto il tribunale, che gli effetti dell'intervenuta decadenza fossero venuti meno al momento