Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 86

CA Catanzaro
Sentenza
29 gennaio 2025
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CA Catanzaro
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 86
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 86
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo

Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 185/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente);
dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere);
dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 185/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di restituzione di rimborso di finanziamento di socio a società fallita ex art. 2467 c.c.
tra
Phoenix s.r.l. (P. I.v.a. 03154200780), con sede in Cosenza, alla via Pasquale Rossi n.
108, in persona del legale rappresentante pro tempore, Otranto Pasquale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Enrico Manfredi (con indirizzo di posta elettronica certificata: enrico.manfredi@avvocaticosenza.it;
n. di telefax: 09841801564), Vincenzo Aiello (con indirizzo di posta elettronica certificata: vincenzo.aiello@avvocaticosenza.it;
numero di telefax: 0984/1816077) e Livio Calabrò
1


(con indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatoliviocalabro@pec.giuffrè.it;
n. di telefax 0230356887);

Appellante
e
Curatela del fallimento della TI s.r.l., p. I.v.a. 03476650787, pendente presso il Tribunale di Castrovillari con il n. 29/2017 R.F., in persona del Curatore fallimentare, dott. Fernando Caldiero, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gottuso e dall'avv. Alessandro Corasaniti, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, giusta autorizzazione del giudice delegato, dott.ssa AN NO, rilasciata con decreto del 10.11.2021, con domicilio eletto in Davoli (CZ), in viale Cassiodoro 147, con numero di telefax 0984-481345 e indirizzi di posta elettronica certificata: avvstefanogottuso@pec.giuffre.it e alessandro.corasaniti@pec.it;

Appellata
Conclusioni:
il procuratore dell'appellante Phoenix s.r.l. chiede: “voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda proposta in primo grado dal convenuto fallimento, condannandolo alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”;

il procuratore dell'appellata Curatela del fallimento della TI s.r.l. chiede: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare tanto
l'istanza inibitoria quanto l'appello proposto dalla Phoenix s.r.l. perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio”.

2 Svolgimento del processo

1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Castrovillari
Con atto di citazione notificato il 16.4.2020, la Curatela del fallimento della
TI s.r.l. (d'ora in poi, in breve, anche solo “Curatela del fallimento”), ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, la Phoenix s.r.l., socia della società fallita, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione in suo favore, ai sensi dell'art. 2467, comma 1° c.c., della somma di euro 900.000,00, corrisposta il 9.1.2017 alla
Phoenix s.r.l. dalla TI s.r.l., a titolo di rimborso di finanziamento, nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza depositata in cancelleria il 22.12.2017.
La Curatela del fallimento della TI s.r.l., a fondamento della domanda, ha affermato che: a) il capitale sociale della TI s.r.l., pari a € 10.000,00, risultava sottoscritto, per una quota del 95%, dalla società Fattorie Greco s.r.l., e, per la residua quota del 5%, dalla Phoenix s.r.l.;
b) il 28.12.2016, poco dopo l'acquisizione, da parte della TI s.r.l., delle attività e delle passività dell'azienda della
“Gruppo Novelli s.r.l.”, la Phoenix s.r.l. aveva effettuato, in favore della TI
s.r.l., un bonifico di euro 900.000,00, registrato in contabilità come finanziamento erogato dal socio;
c) il 9.1.2017, la TI s.r.l., poco prima di presentare domanda di concordato preventivo (presentata il 27.2.2017) e, quindi, in un periodo di evidente insolvenza, aveva restituito alla Phoenix s.r.l. l'importo oggetto di finanziamento, cosicché, ai sensi dell'art. 2467, comma 1° c.c., essendo intervenuto il rimborso del finanziamento in questione nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, doveva essere restituito.
Costituitasi in giudizio tramite apposita comparsa, la Phoenix s.r.l. ha resistito alla domanda della curatela del fallimento, affermando, in sintesi, che: I) acquisita l'azienda della società “Gruppo Novelli s.r.l.” in data 24.12.2016, la TI s.r.l., al fine di corrispondere la retribuzione ai lavoratori trasferiti unitamente al complesso aziendale, aveva richiesto alle socie Phoenix s.r.l. e Fattorie Greco s.r.l., a titolo di anticipazione provvisoria, della somma di 900.000,00 euro, con la promessa che tale importo sarebbe stato restituito entro il 10.01.2017, mediante la disponibilità di cassa che l'azienda avrebbe conseguito nei primi giorni del mese di gennaio;
II) malgrado la
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registrazione in bilancio sotto la voce “finanziamento socio”, tale anticipazione, alla luce della concreta volontà delle parti, delle modalità secondo le quali il rapporto si era effettivamente atteggiato e delle finalità principali allo stesso sottese, non poteva essere considerata come un vero e proprio finanziamento, non influendo né sul patrimonio della società né sullo stato di indebitamento della stessa, con la conseguenza che non ricorreva alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2467 c.c.;
c) il concordato preventivo in continuità era lo strumento prescelto sin dall'origine dalla TI s.r.l. ai fini della ristrutturazione del debito e della realizzazione di tutti quegli interventi che avrebbero consentito di generare le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle proprie obbligazioni e, quindi, non era, di per sé, indice dello stato di insolvenza;
d) l'art. 383 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019), non ancora entrato in vigore, avrebbe eliminato dall'art. 2467 c.c. l'inciso “e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituite”, così esentando il socio finanziatore dall'obbligo di restituzione.
Presentate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, è stata assegnata in decisione all'udienza del 24.9.2021 e, quindi, decisa dal Tribunale di Castrovillari, a seguito del deposito comparse conclusionali e note di replica ai sensi dell'art.190 c.p.c.

2. La sentenza n. 1353/2021 del Tribunale di Castrovillari, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1353/2021 del Tribunale di Castrovillari, emessa il 22.12.2021, pubblicata il 27.12.2021 e notificata a mezzo p.e.c. il 30.12.2021, il Tribunale di
Castrovillari, in accoglimento della domanda della Curatela del fallimento, ha condannato la Phoenix s.r.l. alla restituzione del rimborso del finanziamento di euro
900.000,00, oltre interessi dalla data della domanda, nonché al rimborso delle spese di giudizio.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2647, comma 1°, c.c. (nel testo applicabile alla fattispecie), finalizzato a impedire la traslazione del rischio di impresa dalla società ai creditori ed ai terzi soggetti, tramite l'acquisizione di risorse economiche con finanziamenti anomali o sostitutivi del capitale.
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Ha rilevato, infatti, che: a) il rimborso del finanziamento in favore del socio Phoenix
s.r.l. era avvenuto il 9.1.2017, nell'anno precedente alla
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