Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/07/2024, n. 439

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/07/2024, n. 439
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 439
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo

N. 622/2021 Reg. Gen. Aff. Cont.
Appello sentenza Tribunale di lecce
n. 3533 del 16.12.2020
Oggetto: crediti di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa S B Presidente relatore
Dott.ssa M G C Consigliere
Dott.ssa L S Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro iscritta al n. 622/2021 R.G. Corte Appello lavoro tra
, rapprese ntat o e d ife s o, come d a mand a to in atti, Parte_1 dall'avv. Parte_2
Appe llant e/Ap pe llato inc ide ntale
e
, r appres entat o e dif e s o, come da ma nda to in att i, Controparte_1 dag li a vv. ti Ema nue le Simo ne e T ommaso Mando i
Appe llat o/ App ella nte inc ide ntale
, e Controparte_2 CP_3 CP_4
, in pers ona del Pres ide nte in caric a, con sed e in Roma,
[...] rapprese ntato e dife so, giusta proc ura g enera le ric hiamata in atti, dagli avv.ti Est er Casc io e M R
Appe llat i
IN FAT TO E IN DIRI T TO
Con sentenza in data 16.12.2020 il Tribunale di Lecce ha parzialmente accolto il ricorso del 11.1.2018 con cui , premesso di aver lavorato Parte_1 ininterrottamente dal 10.12.2011 al 24.6.2013 alle dipendenze del Controparte_5
– eredi di in Santa Maria al Bagno (Galatone), ricevendo inquadramento
[...] Persona_1


solo per il periodo dal 17.12.2011 al 31.1.2012 e dal 2.3.2012 a 31.5.2012 con contratto di lavoro intermittente e dal 2.6.2012 al 15.9.2012 con contratto a tempo determinato full time e orario di lavoro da lunedì a domenica dalle 11,00 alle 16,00 e dalle 18,00 all'1,00 aveva chiesto la condanna della ditta – eredi di Controparte_5 al pagamento della somma di euro 45.235,44 , cui euro 5.304,06 a titolo di Persona_1
TFR, oltre all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, maggiorati di interessi e rivalutazione nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, con vittoria di spese.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, veniva notificato il 9.2.2018 alla ditta “ – eredi di in Parte_3 Persona_1
Santa Maria al Bagno-Nardò, via La Marmora n. 26 a mani di in Controparte_1 dichiarata assenza del legale rappresentante . Controparte_2
In giudizio si costituiva per sostenere che il rapporto di lavoro si era Controparte_1 svolto nei tempi e con le modalità risultanti documentalmente e per eccepire la prescrizione di ogni diritto vantato dal ricorrente. A tal proposito evidenziava che non poteva essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alle lettere inviate il
2.11.2015 (indirizzata agli eredi di né al ricorso introduttivo del giudizio Persona_1 depositato il 11.1.2018 atteso che il 5.3.2015 la società di fatto Eredi di si Persona_1 era trasformata nella con atto per notar in Galatone. Poiché Parte_4 Per_2 dalla data di cessazione di ogni singolo contratto di lavoro (28.2.2012, 31.5.2012,
15.9.2012 e 31.5.2013) erano ormai trascorsi più di 5 anni in assenza di un valido atto notificato agli eredi di nulla era più dovuto al ricorrente. Il convenuto Persona_1 spiegava altresì domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura di euro 10.000,00 ma il Tribunale non fissava nuova udienza di discussione ex art. 418 c.p.c..
L si costituiva lamentando l'infondatezza della domanda relativamente alla CP_4 contribuzione ormai prescritta.
Espletata prova testimoniale, all'udienza del 23.9.2020 il Tribunale disponeva la notifica di tutti gli atti di causa “agli eredi contumaci”, notifica regolarmente eseguita da parte ricorrente.
All'udienza del 14.10.2020 parte ricorrente documentava, con il deposito dello stato di famiglia originario di i nominativi degli eredi di quest'ultimo e cioè la Persona_1 Cont moglie e i figli , e , cui aveva provveduto a Controparte_2 Controparte_1 CP_3 notificare gli atti di causa e concludeva domandando l'emissione di una sentenza di
condanna generica.
Il Tribunale ha premesso che con atto notarile del 19.5.2015 la comunione ereditaria
“eredi di ” era stata trasformata in di cui Controparte_1 Parte_4 Controparte_1 era stato AU dal 19.5.2015 al 3.4.2017 di talchè la sua costituzione in giudizio integrava un intervento adesivo, mentre legittimata passiva doveva considerarsi la società di fatto costituita dalla comunione ereditaria, di cui non era intervenuta alcuna estinzione, e nei cui confronti la prescrizione era stata validamente interrotta con raccomandata del 5.11.2015.
Il decidente ha poi proceduto all'esame degli interrogatori formali resi dal ricorrente e da , nonché delle risultanze della prova testimoniale ed ha ritenuto Controparte_1
l'assenza di prova in merito alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, mentre ha ritenuto provato che il ricorrente abbia lavorato dal 10.12.2011 alla seconda settimana del mese di giugno del 2013, quale cameriere, e solo il sabato e la domenica nel periodo da ottobre a maggio e in tutti i giorni della settimana, salvo il lunedì, da giugno a settembre e inoltre i giorni di Natale e Pasqua con turni dalle 10,00 alle 16,00 o dalle
18,00 alle 24,00.
Ha pertanto condannato il eredi di a versare a parte Controparte_5 Persona_1 ricorrente quanto dovuto ”ex ccnl - detratto quanto ricevuto a detti titoli - a titolo di differenze retributive, lavoro domenicale, 13ma, 14ma, lavoro festivo, lavoro straordinario e lavoro notturno, TFR oltre interessi e rivalutazione ed alla connessa regolarizzazione della posizione contributiva siccome indicato in parte emotiva salvo condannarsi eredi di al risarcimento del danno ex art. Controparte_5 Persona_1
2116 c.c. per i contributi prescritti”.
Per la parziale riforma o rettifica della sentenza ha proposto appello Parte_1 con ricorso del 15/06/2021 lamentando l'errore commesso dal primo giudice nel dichiarare che i turni di lavoro erano dalle 10,00 alle 16,00 o dalle 18,00 alle 24,00, ovvero l'errata valutazione della prova, da parte del primo giudice, laddove questi ha omesso di riconoscere che il ricopriva giornalmente sia il turno dalle 10,00 alle Pt_1
16,00 che il turno dalle 18,00 alle 24,00. L'appellante ha concluso domandando la riforma e/o la rettifica della sentenza appellata al secondo rigo di pagina 6 inserendo al posto della dicitura “come i turni fossero 10/16 o 18/24”, la dicitura “come i turni fossero per il Manco 10/16 e 18/24”, o, comunque, ritenendo tale circostanza provata.
Il ricorso in appello è stato notificato personalmente ai contumaci in primo grado
, e , nonché al difensore, costituito in primo Controparte_2 CP_3 CP_4 grado, di . Controparte_1 si è costituito con memoria del 23.1.2023 per domandare il rigetto Persona_1 dell'appello principale per carenza di prova circa l'effettuazione di entrambi i turni di lavoro nella stessa giornata. La parte ha proposto appello incidentale con cui ha sostenuto che il primo giudice abbia errato a ritenere la prescrizione tempestivamente interrotta con la lettera raccomandata dotata 02/11/2015 ricevuta al 05/11/2015 ed indirizzata impersonalmente agli “ . Parte_3
Al contrario, non costituivano validi atti di messa in mora né la lettera sopra citata, nè la lettera del 02/03/2016 indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce e per conoscenza agli eredi di né al ricorso introduttivo del giudizio Persona_1 depositato l'11.1.2018 atteso che il 05/03/2015 la società di fatto “Eredi di Persona_1 si era trasformata nella ai sensi dell'articolo 2500 octies c.c.., ultimando gli Parte_4 adempimenti pubblicitari nel mese di maggio del 2015: da tale data la comunione ereditaria aveva cessato di esistere giuridicamente, con conseguente sua estinzione.
Al contrario, secondo il primo giudice, la società di fatto Eredi di sarebbe Persona_1 rimasta in vita in tutte le sue componenti con riguardo alla responsabilità per le obbligazioni assunte anteriormente alla trasformazione in società responsabilità limitata.
Il venir meno della rappresentanza legale in capo a a seguito della Controparte_1 trasformazione della comunione ereditaria in avrebbe dovuto comportare Parte_4 la notifica personale a tutti i singoli soci della società di fatto Eredi di delle Persona_1 lettere di messa in mora per eventuali crediti lavorativi pregressi del Pertanto, Pt_1 le lettere inviate impersonalmente alla società di fatto Eredi di non Persona_1 potevano considerarsi atti interruttivi validi.
L'articolo 2495 comma 3 c.c. letteralmente esclude la società di fatto dal novero dei soggetti nei cui confronti i creditori sociali possono rifarsi dopo che è avvenuta
l'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.
L'appellante incidentale ha concluso perché, in riforma della sentenza, sia dichiarata la prescrizione di ogni diritto di credito dell'appellato incidentale e per la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale ovvero per il suo rigetto nel merito perché infondato. Contr
, F ilieri e Filieri nonosta nte la regolare Controparte_2 CP_3 notif ica d ell'atto d i a ppe llo , non s i so no c osti tu iti.
L si è costituito con memoria del 07/02/2023 con cui ha dichiarato di rimettersi a CP_4 giustizia sulle domande formulate dalle parti.
Con ordinanza del 22/09/2023 la Corte ha invitato a produrre l'atto Controparte_1 costitutivo della e lo statuto della società nonché l'atto da notaio Parte_4 [...]
in Galatone del 05/03/2015. Con nota di deposito del 6.2.2024 l'appellato Per_2 principale ha depositato l'atto da notaio in Galatone del 05/03/2015 e lo Per_2 statuto della società di capitali.
All'udienza del 08/03/2024 la Corte, rilevato che l'appello incidentale non risultava notificato agli altri appellati ha Parte_5 Controparte_6 CP_7 conces so termin i d i leg ge p er la integr a zio ne d ella not ific a , in s egu ito document ata da ll'ap pella nte incident ale .
All'udienza del 21.6.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità a i ris pe ttiv i scr itti, la c au sa è stata dec isa come da dis pos itiv o.
RAGIONI DELLA DE CISIONE
Preliminarmente d e ve essere d ich iar a ta la contuma cia di Pt_6 he, nonost ante la reg ola re notific a
[...] Controparte_8 CP_9 dell'atto d i ap pe llo , non s i son o cost ituit i.
Entramb i g li ap pe lli sono infond ati ma per rag io ni log ico - giur id ich e devon o e ssere affro ntate pr ima le ques tion i s ottoposte con l'appello inc id enta le.
1.Deve pre liminarmente osserv arsi ch e primo Persona_3 grado, aveva ecc epito la pre scri zio ne q uinque nna le dei cred iti eventu alme nte maturati in favore d i rispett o alla data Parte_1 di c essaz io ne d ei singo li r app orti d i lav oro che r isu ltav ano dic hiarat i mentre, in grado d i appello, ris petto al rapporto di la voro così come accertato da l pr imo giu dice (d al 10.1 2.2 011 alla seco nda se ttimana di giu gno 201 3 , se nza soluzione d i co ntin uità) e ris petto al qua le non è stato interposto appello, ha eccepito che l'atto preso in considerazione dal primo g iud ic e, e c ioè la lettera raccoman data de l 2.11.20 15 intestata a “Eredi di e ricevuta in via La Marmora, 38 di Persona_4 lier , non avre bbe va lore int erruttivo perché Controparte_6 Per_3 non inv iato a i s in go li eredi nominat ivame nte in dividuat i . Orbe ne, ove s i leg ga il co nte nuto delle b uste pa ga e messe in fav ore de l s i Pt_1
noterà che d atr ic e d i la voro d i que sti (p osto che il d ante ca usa Per_5 Co era dec eduto il 24.11.2 011) è stata la Ered i di co n
[...] Persona_4 sede in via La Ma rmora 38 e che la predetta s oc ietà d i fatto h a mantenuto ta le rag io ne soc ia le per tutta la durata de l rapport o di la voro con il per c ome accertato d al p rimo giud ice. S olo con atto da Pt_1 notaio in Galatone del 05/03/2015, acquisito agli atti, la Comunione Per_2 ereditaria d'azienda si è trasformata, ai sensi dell'art. 2500 octies c.c. in società a responsabilità limitato denominata “ mantenendo la sede legale alla via Parte_4
La Marmora, 3 8 d i Galaton e co stitu ita t ra gli ered i d i Persona_3
Essen dos i trattato di trasformaz ion e no n v i è sta ta alcun a cance llaz io ne d ella società d i fatto fra coered i e, cons egu e ntemente, non opera il disposto dell'art. 2495 co. 3 c.c.. A dimostrazione della continu ità fra la soc ietà di fatto fra coere di e la s ocietà a res ponsa bilità lim itata, che v ede come soc i i med esimi coered i, s i ved a la visura camerale di quest'ultima, laddove, quale data di inizio dell'attività, è ind ic ata que lla de l 2 5.11.20 11 (giorno s uccess iv o al dec ess o di Per_6
e c io è que lla di co stituz io ne d ella comu nione er e ditar i a d i
[...] impresa. Ino ltre è st ata cons ervata la me des ima sede le ga le.
Il ricorso g iud iz iar io è stato introdotto nei confro nti de lla comun ion e ered itaria che è stata la effett iva d atric e di lavor o de l per tutto i l Pt_1 periodo d i lav oro dedotto in giud izio e riconosc iuto d al Tribun ale mentre non è stata intenzione dell'origi nario ricorrente coinvolgere anche la Il ricorso è sta to notificato il 9.11. 2018 a lla Parte_7 Co
“Ditta Ristorante G E di Filieri Luigi” e ricevuto da
[...]
figlio inc ar icato a l rit iro per c onto de l lega le ra pp resentant e Per_3
A prescind ere dal riferime nto alla lega le Parte_6 rapprese ntante pro tempore d ella s.r.l., Filier i Giu sep pe s i è ric evut o
l'atto anche come soggetto facente parte della comunione ereditaria, evocata in g iu dizio.
Pera ltro anc he il d is pos itiv o di c ond anna è stato emesso ne i confront i della comun io ne er editar ia dop o ch e, c on ord in anz a resa all'udienza del 2 3.9.20 20, il h a dispost o la not ifica de gli atti di cau sa CP_10 agli ered i /comu nisti così sanan do qu als iasi irre go lar ità/nu llit à rispetto alla or ig inar ia n otif ic a del r icors o intro dut tivo.
In ogn i caso , ta nto il ricors o g iud iz i ario or ig in ari o ( intr odotto ne i confront i de lla sep pur dis ciolta d it er ed itaria Eredi d i CP_11 ot ificato il 9.2.20 18 ) ch e le lettere rac com andate de l Persona_6
2.11.20 15 (co nseg n ata il 5.1 1.201 5) e del 2.3.20 16 ( ind ir izzata no n agli eredi impersonalmente ma alla “Spett.le Eredi di e Persona_4 conse gnata il 9.3.2 015) sono tutt i stat a sottoscritt i p er ricevut a da
e li h a ricev uti no n in proprio o qua le sem plice ere de Persona_3 ma come a pparte ne nte a lla comu nione ered it aria/soc ietà di fatto che aveva a su o tempo g estito il rap porto d i lavoro c on il (Cfr. Cass. Pt_1
n.3235 3 de l 21.1 1.2 023) .
Tali atti s ono tutti intervenut i pr ima de lla sca den za de l qu inque nn i o dalla c essaz io ne dell'unico co ntinuativo rapp orto di la voro dell'appellato principale né controparte ha fornito la prova che il rapporto s ia ma i st ato ass istit o da tut ela re ale. Ino ltre, il termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti al momento della entrata in vigore della L. 92/2012 deve iniziare a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio di diritto di cui alla Sentenza della Cassazione n. 26246/2022 è il seguente:
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n.
92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Indubbiamente, alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, che ha riformato l'art.
18 della l. n. 300/1970, per i crediti da lavoro vantati dal lavoratore con riferimento al periodo accertato dal Tribunale non era già maturata la prescrizione quinquennale.
1.1Ricapitolando:
- la costituita ex art. 2500 octies c.c. con atto notarile del 5.3.2015, non è Parte_4 stata mai parte del presente giudizio;

-la prescrizione è stata interrotta ed il giudizio introdotto nei confronti della comunione ereditaria Eredi di operativa per tutta la durata del rapporto di lavoro di Persona_1
, per come accertata dal primo giudice;
Parte_1
-gli atti interruttivi del 5.11.2015 e del 9.3.2016 nonché il ricorso introduttivo del giudizio del 9.2.2018, tutti ricevuti da , hanno avuto effetto interruttivo Controparte_1 della prescrizione non nei confronti dei singoli eredi ma della Eredi Parte_3 quale denominazione sociale della società di fatto fra coeredi come chiaramente si evince dalla intestazione della lettera ricevuta il 9.3.2016;

- lo scioglimento della comunione ereditaria non ha visto (per quanto esposto sub 1.) la cancellazione della predetta società di fatto e pertanto non trova applicazione il disposto dell'art. 2495 co. 3 c.c.;

- alla trasformazione della comunione ereditaria in società a responsabilità limitata si applica il disposto dell'art. 2500 quinquies c.c. in applicazione del quale i soci restano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti previsti dall' art. 2500 c.c.. In ogni caso il coinvolgimento di tutti i soci della comunione ereditaria nel giudizio di primo grado è stato garantito dalla disposta (all'udienza del
23.9.2020) notifica di tutti gli atti di causa personalmente nei confronti di coloro che non si erano costituiti (anche se indicati dal primo giudice come “altri eredi contumaci”);

-la prescrizione è stata validamente interrotta nei confronti di , Controparte_1 componente della comunione ereditaria evocata in giudizio, per cui trova applicazione il disposto dell'art. 1310 c.c. che prevede la validità dell'atto interruttivo nei confronti di uno dei condebitori anche nei confronti degli altri debitori in solido. Ragionando diversamente deve osservarsi che, in ogni caso, gli altri debitori/comunisti non hanno ritenuto di costituirsi nel giudizio di primo grado per eccepire la prescrizione dei crediti
a loro carico.
L'appello incidentale è respinto.
2. Anche l'appello principale è infondato.
Deve inta nto esc lud ersi ch e il primo g iudice sia incorso in un mero errore materia le (co me pure adombrato da parte app ella nte). In realtà il
Trib una le ha r iten uto che il mater ia le probator io a d ispos iz ion e conse nta di rit enere che i turni d i lav o ro giorn al iero foss e ro due e, precisamente, il pr imo da lle 1 0,00 alle 16,00 ed il se cond o dalle 18,0 0 alle 24,0 0 e che il ricorrente a bb ia lavor ato, da l 10.12 .2011 a lla Pt_1 secon da sett imana di g iu gno 201 3, qu ale cameriere, da ottobre a maggio di c iasc un a nno so lo il sab ato e la domen ic a e tutti i giorni,
salv o il lu nedì, da g iug no a settembre d fi cias cun an no e ne i giorni d i
Nata le e P asq ua cop rendo u no de i du e tu rni in que stio ne.
L'appello concerne esclusivamente il mancato riconoscimento della copertura, d a pa rte del d i entram bi i turni g ior na lieri. Pt_1
La Corte rit ien e ch e il Tr ibu na le abb ia correttamente inter pretato g li esit i de lla prov a testimonia le.
E, infatti, il teste , il quale ha riferito dell'esistenza e della Tes_1 durata d e i du e turn i d i lav or o g ior na lie ro, ha c hiarito che ven iva no svolt i entramb i so lo in a lta stag ione ma che lui perso na lment e (addetto alla cuc ina) ne rico priva un o solo anch e nel per iod o estiv o e di non sapere s e Manco li ricopr iss e entramb i nella ste ssa g iorn at a. La teste
, che lav orava in cuc in a con n Testimone_2 Controparte_12 unico turno giorna lie ro , ha rifer ito che i camerier i de l r istora nte erano più d i un o e d i n on sapere se v i f ossero camerieri add etti s ia a l turn o della mattina ch e a q uello c he com inc iav a ne l p omerig g io.
La teste ha invece riferito che essendo il l'unico Tes_3 Pt_1 camerier e in serv izio presso il ristor ante copriv a entramb i i turni ma v a pure detto che la teste ha riferito dell'esistenza di due turni di lavoro su tutti i g iorn i de lla s ett imana a pre scin dere d alle sta gioni (e s u questo non è stata creduta da l pr imo giu dice) e che in merito a lla mancanz a di a ltri c amerier i risu lta sme ntita da lla già citat a teste
[...] che h a reso d ichiaraz ion i co nformi a que lle de l teste Tes_2 Tes_1
Solo la teste tt a Emanue la, cameriera a chiamata, ha riferit o che Tes_4 il Man co ric opr iva e ntrambi i turn i g ior nalier i ma va pure detto che, secon do la teste, tanto acca deva pra ticamente in tutte le stagion i dell'anno e che, inoltre, non è chiaro come la teste abbia potuto affermare che il Ma nco rico priv a sempre il dop pio turno da l momento che la teste ha rif erito ch e ven iva c hiamata a lav orare presso il ristornate so lo il s ab ato sera e la d omen ica mattina e nemme no d i tutte le sett imane .
L'appello principale è respinto.
Attesa la rec ipr oca soccombe nza le spe se tra le du e part i appe llant i sono compensate e lo sono pure quelle nei confronti dell' attesa la CP_4 posizione assunta nel presente giudizio dell'Istituto previdenziale.
Nu lla è invec e dov uto a titolo d i spes e nei confro nti de gli appe llat i rimasti c ontumac i.
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