Corte d'Appello Bari, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 1493/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di AR, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott. MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1493/2023, promossa da:
NQ AR, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello dall'avv. Carmela Sforza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera
n. 5523/2023;
- Appellante - contro
FA ON, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Buonvino e Guerino De
Santis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
- Appellato -
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Curatore speciale del minore FA NN (Avv. Olga Milone), nominata dal T.M. in data 23.8.2023, rappresentata e difesa dall'avv. LU Decimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
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- intervenuta -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 26.9.2024.
Oggetto: appello in materia di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 26.9.2024.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 1°.12.2023, NQ AR impugnava la sentenza n. 2312/2023, emessa dal Tribunale di Foggia in data
28.9.2023 e non notificata, con la quale era stato così disposto: “ … accoglie le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla NQ;
affida il figlio minore NN in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
il diritto di visita padre-figlio viene regolamentato come da motivazione;
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla NQ
AR;
pone a carico di FA ON l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore NN mediante il versamento a NQ AR, entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma complessiva di € 650,00 da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia;
dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico, laddove effettivamente spettante, sia riconosciuto a ciascun genitore esercente la responsabilità sul minore NN nella misura del 50%;
dichiara inammissibili o rigetta le ulteriori domande formulate sia dal ricorrente che dalla resistente come da parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai
Servizi Sociali del Comune di Cerignola, affinché proseguano nel calendarizzare visite padre-figlio nonché il percorso già in essere per il recupero del rapporto nonché monitorino e forniscano sostegno al minore e alle parti secondo quanto
pagina 2 di 25 indicato in motivazione, segnalando alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni ogni comportamento pregiudizievole per il minore;
ammonisce ambo i genitori in ordine alle rispettive responsabilità da esercitare nella reciproca collaborazione e nel perseguimento del preminente interesse del minore”.
All'uopo, esponeva:
- che la sentenza era viziata ed erronea nella parte in cui aveva accolto la richiesta di addebito formulata nei suoi confronti, in piena contraddizione con quanto emerso dall'istruttoria, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto provata la relazione extraconiugale con il Carabiniere sig. RO SC (relazione inesistente quanto meno sino alla data dell'8.4.2019);
- che doveva, viceversa, essere confermato l'addebito riconosciuto in sentenza nei confronti del marito e, con esso, il ripristino dell'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, considerato che era stata vittima di comportamenti violenti e persecutori del coniuge, come emerso anche dalle dichiarazioni del figlio NN, nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale per
i minorenni.
Con un secondo motivo di appello, evidenziava che anche la statuizione del
Tribunale relativa all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore era errata, posto che la Corte di Appello di AR, decidendo in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale dei minorenni (di decadenza del FA della responsabilità genitoriale) aveva sì accolto il reclamo, ma confermato “ogni altra statuizione” (tra cui, evidentemente, la sospensione della responsabilità genitoriale e la previsione di incontri protetti tra padre e figlio presso il
Consultorio di Corato disposta sempre dal Tribunale per i minorenni e non oggetto di reclamo).
Detto ultimo provvedimento era pertanto divenuto intangibile - come evidenziato dallo stesso provvedimento reso dalla Corte di Appello - sicchè aveva errato il giudice di primo grado nel disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, dovendo invece pronunciare l'affido in via esclusiva del minore NN ad essa appellante, tenuto conto, tra l'altro, della perdurante omissione del mantenimento
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disposto in favore del figlio e della manifesta carenza educativa evidenziata dal
FA, che – durante un attacco di immotivata gelosia in data 8.4.2019, aveva segregato il minore nell'abitazione familiare, impedito ad essa istante di vedere il figlio minore nonostante fosse affetto da crisi epilettiche, cambiato la serratura di ingresso dell'abitazione e disatteso i vari provvedimenti del Tribunale dei minorenni emessi nell'interesse preminente del minore.
Pertanto, le condotte violente adoperate dal padre e il perdurante inadempimento all'obbligo di mantenimento giustificavano ampiamente l'affido esclusivo;
quanto all'assegnazione della casa coniugale, dopo l'ordinanza di reintegro nel possesso e la notifica di diversi atti di precetto, non era stato possibile eseguire il provvedimento giudiziale che le aveva assegnato la casa coniugale, in quanto il marito l'aveva minacciata di morte;
pertanto, il costo che mensilmente sosteneva
(dal 1°.10.2019) per la locazione di un altro immobile, atto a garantire la serenità del minore, doveva essere posto a carico del FA.
Con riguardo all'assegno unico universale, era altresì errata la statuizione che aveva previsto la corresponsione dell'assegno unico al 50%, posto che era divenuto definitivo il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale ed il FA era inadempiente rispetto al versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
Infine, evidenziava che le richieste di restituzione degli effetti personali e delle suppellettili di sua proprietà erano state erroneamente rigettate dal giudice, sul presupposto che non avesse messo in esecuzione il titolo esecutivo, laddove era stato il FA a spogliarsi delle quote societarie e di tutti i beni mobili ed immobili per sottrarsi all'esecuzione, in modo da apparire totalmente impossidente, come emerso a seguito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto:
- che venisse addebitata la separazione esclusivamente al FA;
- che venisse disposto l'affido esclusivo del figlio NN in suo favore e posto a carico del marito un assegno di mantenimento per sé e il figlio minore nella misura di € 1.000,00 mensili per ciascuno o, in subordine, di € 650,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
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- che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e, per
l'effetto, data l'impossibilità oggettiva di rientrare nel possesso della stessa abitazione coniugale, che venisse previsto a carico del coniuge l'obbligo di versare la somma di € 500,00 mensili per il pagamento del canone relativo all'abitazione in cui si era trasferita, con decorrenza dalla data del 30.9.2019;
- che venisse disposta la restituzione degli effetti personali rimasti nella casa coniugale sita nella zona industriale sopra l'azienda Euromec;
- che venisse ammonito il genitore inadempiente e condannato al risarcimento del danno in suo favore o, d'ufficio, a favore del minore;
- che venisse individuata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento e condannato il ricorrente ex art. 96
c.p.c. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il FA, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.;
all'uopo, evidenziava che i motivi di appello non avevano un contenuto specifico, giacchè si risolvevano in sterili lamentele sull'operato dei giudici foggiani senza individuare doglianze circostanziate, tali da scalfire la decisione.
Nel merito, evidenziava l'assoluta correttezza delle argomentazioni utilizzate dal
Tribunale di Foggia, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento in favore del figlio NN, rispetto al quale evidenziava l'assoluta sproporzione ed eccessività della somma disposta in favore della moglie per il mantenimento del figlio (€
650,00), che non poteva sostenere, dato il proprio stato di nullatenente e la contrazione della propria attività lavorativa di ingegnere presso l'azienda di famiglia Euromec.
Chiedeva pertanto che venisse accolto l'appello incidentale e ridotto l'assegno ad
€ 300,00 mensili;
inoltre, chiedeva che la sentenza di primo grado venisse riformata anche in punto di spese, posto che era stata erroneamente statuita la compensazione delle spese di lite, da porsi invece a carico della moglie, che aveva avuto un atteggiamento ostruzionistico nei suoi confronti con riguardo alla vita e
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agli interessi
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di AR, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott. MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1493/2023, promossa da:
NQ AR, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello dall'avv. Carmela Sforza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera
n. 5523/2023;
- Appellante - contro
FA ON, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Buonvino e Guerino De
Santis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
- Appellato -
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Curatore speciale del minore FA NN (Avv. Olga Milone), nominata dal T.M. in data 23.8.2023, rappresentata e difesa dall'avv. LU Decimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
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- intervenuta -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 26.9.2024.
Oggetto: appello in materia di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 26.9.2024.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 1°.12.2023, NQ AR impugnava la sentenza n. 2312/2023, emessa dal Tribunale di Foggia in data
28.9.2023 e non notificata, con la quale era stato così disposto: “ … accoglie le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla NQ;
affida il figlio minore NN in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
il diritto di visita padre-figlio viene regolamentato come da motivazione;
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla NQ
AR;
pone a carico di FA ON l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore NN mediante il versamento a NQ AR, entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma complessiva di € 650,00 da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia;
dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico, laddove effettivamente spettante, sia riconosciuto a ciascun genitore esercente la responsabilità sul minore NN nella misura del 50%;
dichiara inammissibili o rigetta le ulteriori domande formulate sia dal ricorrente che dalla resistente come da parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai
Servizi Sociali del Comune di Cerignola, affinché proseguano nel calendarizzare visite padre-figlio nonché il percorso già in essere per il recupero del rapporto nonché monitorino e forniscano sostegno al minore e alle parti secondo quanto
pagina 2 di 25 indicato in motivazione, segnalando alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni ogni comportamento pregiudizievole per il minore;
ammonisce ambo i genitori in ordine alle rispettive responsabilità da esercitare nella reciproca collaborazione e nel perseguimento del preminente interesse del minore”.
All'uopo, esponeva:
- che la sentenza era viziata ed erronea nella parte in cui aveva accolto la richiesta di addebito formulata nei suoi confronti, in piena contraddizione con quanto emerso dall'istruttoria, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto provata la relazione extraconiugale con il Carabiniere sig. RO SC (relazione inesistente quanto meno sino alla data dell'8.4.2019);
- che doveva, viceversa, essere confermato l'addebito riconosciuto in sentenza nei confronti del marito e, con esso, il ripristino dell'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, considerato che era stata vittima di comportamenti violenti e persecutori del coniuge, come emerso anche dalle dichiarazioni del figlio NN, nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale per
i minorenni.
Con un secondo motivo di appello, evidenziava che anche la statuizione del
Tribunale relativa all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore era errata, posto che la Corte di Appello di AR, decidendo in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale dei minorenni (di decadenza del FA della responsabilità genitoriale) aveva sì accolto il reclamo, ma confermato “ogni altra statuizione” (tra cui, evidentemente, la sospensione della responsabilità genitoriale e la previsione di incontri protetti tra padre e figlio presso il
Consultorio di Corato disposta sempre dal Tribunale per i minorenni e non oggetto di reclamo).
Detto ultimo provvedimento era pertanto divenuto intangibile - come evidenziato dallo stesso provvedimento reso dalla Corte di Appello - sicchè aveva errato il giudice di primo grado nel disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, dovendo invece pronunciare l'affido in via esclusiva del minore NN ad essa appellante, tenuto conto, tra l'altro, della perdurante omissione del mantenimento
pagina 3 di 25
disposto in favore del figlio e della manifesta carenza educativa evidenziata dal
FA, che – durante un attacco di immotivata gelosia in data 8.4.2019, aveva segregato il minore nell'abitazione familiare, impedito ad essa istante di vedere il figlio minore nonostante fosse affetto da crisi epilettiche, cambiato la serratura di ingresso dell'abitazione e disatteso i vari provvedimenti del Tribunale dei minorenni emessi nell'interesse preminente del minore.
Pertanto, le condotte violente adoperate dal padre e il perdurante inadempimento all'obbligo di mantenimento giustificavano ampiamente l'affido esclusivo;
quanto all'assegnazione della casa coniugale, dopo l'ordinanza di reintegro nel possesso e la notifica di diversi atti di precetto, non era stato possibile eseguire il provvedimento giudiziale che le aveva assegnato la casa coniugale, in quanto il marito l'aveva minacciata di morte;
pertanto, il costo che mensilmente sosteneva
(dal 1°.10.2019) per la locazione di un altro immobile, atto a garantire la serenità del minore, doveva essere posto a carico del FA.
Con riguardo all'assegno unico universale, era altresì errata la statuizione che aveva previsto la corresponsione dell'assegno unico al 50%, posto che era divenuto definitivo il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale ed il FA era inadempiente rispetto al versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
Infine, evidenziava che le richieste di restituzione degli effetti personali e delle suppellettili di sua proprietà erano state erroneamente rigettate dal giudice, sul presupposto che non avesse messo in esecuzione il titolo esecutivo, laddove era stato il FA a spogliarsi delle quote societarie e di tutti i beni mobili ed immobili per sottrarsi all'esecuzione, in modo da apparire totalmente impossidente, come emerso a seguito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto:
- che venisse addebitata la separazione esclusivamente al FA;
- che venisse disposto l'affido esclusivo del figlio NN in suo favore e posto a carico del marito un assegno di mantenimento per sé e il figlio minore nella misura di € 1.000,00 mensili per ciascuno o, in subordine, di € 650,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 4 di 25
- che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e, per
l'effetto, data l'impossibilità oggettiva di rientrare nel possesso della stessa abitazione coniugale, che venisse previsto a carico del coniuge l'obbligo di versare la somma di € 500,00 mensili per il pagamento del canone relativo all'abitazione in cui si era trasferita, con decorrenza dalla data del 30.9.2019;
- che venisse disposta la restituzione degli effetti personali rimasti nella casa coniugale sita nella zona industriale sopra l'azienda Euromec;
- che venisse ammonito il genitore inadempiente e condannato al risarcimento del danno in suo favore o, d'ufficio, a favore del minore;
- che venisse individuata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento e condannato il ricorrente ex art. 96
c.p.c. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il FA, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.;
all'uopo, evidenziava che i motivi di appello non avevano un contenuto specifico, giacchè si risolvevano in sterili lamentele sull'operato dei giudici foggiani senza individuare doglianze circostanziate, tali da scalfire la decisione.
Nel merito, evidenziava l'assoluta correttezza delle argomentazioni utilizzate dal
Tribunale di Foggia, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento in favore del figlio NN, rispetto al quale evidenziava l'assoluta sproporzione ed eccessività della somma disposta in favore della moglie per il mantenimento del figlio (€
650,00), che non poteva sostenere, dato il proprio stato di nullatenente e la contrazione della propria attività lavorativa di ingegnere presso l'azienda di famiglia Euromec.
Chiedeva pertanto che venisse accolto l'appello incidentale e ridotto l'assegno ad
€ 300,00 mensili;
inoltre, chiedeva che la sentenza di primo grado venisse riformata anche in punto di spese, posto che era stata erroneamente statuita la compensazione delle spese di lite, da porsi invece a carico della moglie, che aveva avuto un atteggiamento ostruzionistico nei suoi confronti con riguardo alla vita e
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