Corte d'Appello Genova, sentenza 02/05/2024, n. 637
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 135/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
nel procedimento iscritto al n. 135 /2023 promosso da:
OV DI AS RR (C.F. 80000150450) in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatessa Bezzi
Riccarda (C.F. [...]- PEC avvriccardabezzi@pec.it) e dall'Avvocato Zangani Umberto (C.F. [...]– PEC avvumbertozangani@cnfpec.it) con domicilio eletto in Massa, Piazza
Aranci 1, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
FE NI (C.F. [...]), nato a [...] in data [...] e OC AN AR - S.A.M. s.r.l. (P.IVA
00297570459), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di obbligato in solido, rappresentati e difesi dall' Avvocatessa Brignole
Monica (C.F. [...]- PEC avvmonicabrignole@
cnfpec.it) e dall'Avvocato Lattanzi Luca (C.F. [...]–
PEC avvlattanziluca@pec.it) con domicilio eletto in Massa, Via Massa
Avenza 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellati
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 7/2/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante OV DI AS RR ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della appellata sentenza n. 788/22 del Tribunale di Massa, emessa nella causa n. R.G.
1855/22 in data 19.12.2022 e depositata in data 20.12.2022 rigettare
l'opposizione promossa dal Sig. RR NI e dalla SAM s.r.l. avverso
l'Ordinanza Ingiunzione n. 21/2022 emessa dalla Provincia di Massa
Carrara nei confronti di RR NI e dell'obbligato SAM s.r.l..
Vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
* * *
-parte appellata FE NN e S.A.M. s.r.l. hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni domanda ed eccezione avanzata da parte appellante, per i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n.788/22 emessa in data 19/12/2022 dal Tribunale di Massa e conseguentemente condannare la Provincia di Massa Carrara al pagamento delle spese di lite, anticipazioni, compensi e accessori come per legge, anche del primo grado di giudizio, che dovranno essere
pag. 2/11 liquidate anche in ragione della palese infondatezza del motivo di appello”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
La vicenda oggetto del presente gravame trae origine dal sopralluogo espletato da AT presso le cave n.105 “Calocara C” e n.106 “Carpevola
B”, adiacenti l'una all'altra e in disponibilità esclusiva della OC
AN AR (d'ora in poi S.A.M. s.r.l.).
Il personale di AT durante il sopralluogo avvenuto in data 1/6/2017 redigeva verbale di contestazione n. 28/2017 per violazione dell'art.190 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 152/2006, sanzionata dall'articolo
258 di tale norma.
L'oggetto della contestazione riguardava un'errata tenuta del registro di carico e scarico rifiuti delle due cave. Secondo il personale di AT,
S.A.M. s.r.l. avrebbe dovuto detenere due registri distinti, uno per ogni cava anche se per coltivarle venivano utilizzati gli stessi operatori e gli stessi mezzi meccanici. S.A.M. s.r.l. aveva, invece, un solo registro di carico e scarico rifiuti per entrambe le cave.
La OV DI AS RR in data 18/8/2022 emetteva ordinanza ambientale di ingiunzione n. 21/22, con la quale sanzionava la violazione contestata dal personale di AT, nei confronti del signor
FE NI in qualità di procuratore speciale (rectius delegato ambientale) di S.A.M. s.r.l., obbligata in solido, incaricata di coltivare entrambe le cave.
pag. 3/11
L'ingiunzione per un importo di 537,20 euro (cinque centotrentasette/20) veniva notificata a mezzo posta al trasgressore, il signor FE NI in data 27/8/2022 e all'obbligato in solido S.A.M. s.r.l. veniva notificata a mezzo pec in data 18/8/2022.
Il signor FE NI e S.A.M. s.r.l obbligato in solido, proponevano opposizione alla sanzione amministrativa innanzi il Tribunale di Massa.
L'opponente contestava l'ingiunzione in quanto non riteneva di dover avere due distinti registri di carico e scarico poiché la coltivazione delle cave era svolta in un unico cantiere e attraverso l'impiego del medesimo personale e delle medesime attrezzatture.
Il Giudice di prime cure riteneva che nel giudizio di opposizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 135/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
nel procedimento iscritto al n. 135 /2023 promosso da:
OV DI AS RR (C.F. 80000150450) in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatessa Bezzi
Riccarda (C.F. [...]- PEC avvriccardabezzi@pec.it) e dall'Avvocato Zangani Umberto (C.F. [...]– PEC avvumbertozangani@cnfpec.it) con domicilio eletto in Massa, Piazza
Aranci 1, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
FE NI (C.F. [...]), nato a [...] in data [...] e OC AN AR - S.A.M. s.r.l. (P.IVA
00297570459), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di obbligato in solido, rappresentati e difesi dall' Avvocatessa Brignole
Monica (C.F. [...]- PEC avvmonicabrignole@
cnfpec.it) e dall'Avvocato Lattanzi Luca (C.F. [...]–
PEC avvlattanziluca@pec.it) con domicilio eletto in Massa, Via Massa
Avenza 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellati
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 7/2/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante OV DI AS RR ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della appellata sentenza n. 788/22 del Tribunale di Massa, emessa nella causa n. R.G.
1855/22 in data 19.12.2022 e depositata in data 20.12.2022 rigettare
l'opposizione promossa dal Sig. RR NI e dalla SAM s.r.l. avverso
l'Ordinanza Ingiunzione n. 21/2022 emessa dalla Provincia di Massa
Carrara nei confronti di RR NI e dell'obbligato SAM s.r.l..
Vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
* * *
-parte appellata FE NN e S.A.M. s.r.l. hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni domanda ed eccezione avanzata da parte appellante, per i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n.788/22 emessa in data 19/12/2022 dal Tribunale di Massa e conseguentemente condannare la Provincia di Massa Carrara al pagamento delle spese di lite, anticipazioni, compensi e accessori come per legge, anche del primo grado di giudizio, che dovranno essere
pag. 2/11 liquidate anche in ragione della palese infondatezza del motivo di appello”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
La vicenda oggetto del presente gravame trae origine dal sopralluogo espletato da AT presso le cave n.105 “Calocara C” e n.106 “Carpevola
B”, adiacenti l'una all'altra e in disponibilità esclusiva della OC
AN AR (d'ora in poi S.A.M. s.r.l.).
Il personale di AT durante il sopralluogo avvenuto in data 1/6/2017 redigeva verbale di contestazione n. 28/2017 per violazione dell'art.190 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 152/2006, sanzionata dall'articolo
258 di tale norma.
L'oggetto della contestazione riguardava un'errata tenuta del registro di carico e scarico rifiuti delle due cave. Secondo il personale di AT,
S.A.M. s.r.l. avrebbe dovuto detenere due registri distinti, uno per ogni cava anche se per coltivarle venivano utilizzati gli stessi operatori e gli stessi mezzi meccanici. S.A.M. s.r.l. aveva, invece, un solo registro di carico e scarico rifiuti per entrambe le cave.
La OV DI AS RR in data 18/8/2022 emetteva ordinanza ambientale di ingiunzione n. 21/22, con la quale sanzionava la violazione contestata dal personale di AT, nei confronti del signor
FE NI in qualità di procuratore speciale (rectius delegato ambientale) di S.A.M. s.r.l., obbligata in solido, incaricata di coltivare entrambe le cave.
pag. 3/11
L'ingiunzione per un importo di 537,20 euro (cinque centotrentasette/20) veniva notificata a mezzo posta al trasgressore, il signor FE NI in data 27/8/2022 e all'obbligato in solido S.A.M. s.r.l. veniva notificata a mezzo pec in data 18/8/2022.
Il signor FE NI e S.A.M. s.r.l obbligato in solido, proponevano opposizione alla sanzione amministrativa innanzi il Tribunale di Massa.
L'opponente contestava l'ingiunzione in quanto non riteneva di dover avere due distinti registri di carico e scarico poiché la coltivazione delle cave era svolta in un unico cantiere e attraverso l'impiego del medesimo personale e delle medesime attrezzatture.
Il Giudice di prime cure riteneva che nel giudizio di opposizione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi