Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N.R.G. 333/2022 CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 333/2022 e promossa

DA

IA IT, c.f. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Merlini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a
Macerata, Corso Cavour n. 50/B
APPELLANTE
CONTRO

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – ASUR MARCHE in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p. iva n. 02175860424, rappresentata
e difesa dall'avv. Cristina Servi, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa a San Severino Marche, via
Ponte S. Antonio n. 1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 1125/2021 depositata il 30 novembre 2021, in materia di responsabilità sanitaria.
Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1 – Il fatto e cenni al giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1125/2021, depositata il 30 novembre 2021, il Tribunale di Macerata respingeva la domanda proposta da GI VI nei confronti dell'Asur Marche, diretta a conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati dall'attrice in € 123.780,75, dalla stessa subiti a causa dell'intervento chirurgico di viscerolisi e plastica con doppia protesi in videolaparascopia per laparocele sovra e sotto-ombelicale, cui si era sottoposta il 4 luglio 2016 presso
l'Ospedale di San Severino ed in seguito al quale aveva riportato una perforazione intestinale. Pertanto, condannava l'attrice a rifondere le spese di lite alla convenuta, ponendo altresì a carico della prima le spese della c.t.u. espletata.
In particolare, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, il Tribunale riteneva che non fossero emersi profili di colpa nell'esecuzione dell'intervento chirurgico.
In primo luogo, valorizzava l'affermazione, contenuta nella relazione, dell'assenza di prova della riconducibilità della citata perforazione intestinale all'imperito, imprudente
o negligente utilizzo della strumentazione chirurgica da parte dei sanitari.
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In secondo luogo, richiamava il passo della c.t.u. in cui i periti avevano evidenziato la complessità dell'intervento, stanti le condizioni dell'addome della paziente, caratterizzato da tenaci aderenze visceroparietali e visceroviscerali, ascrivibili ai plurimi approcci addominali precedentemente subiti dalla stessa
- in anamnesi: appendicectomia, plastica per ernia inguinale destra, colecistectomia videolaparoscopica, occlusione intestinale-laparotomia e viscerolisi
- e alle patologie in atto - vasculopatia ipertensiva, diverticolosi del colon.
Infine, concludeva rilevando, ancora una volta alla luce dell'elaborato tecnico, la spiccata meiopragica fragilità della paziente, tale da condizionare sensibilmente l'esito delle cure alla stessa somministrate in ogni diverso ambito patologico;
circostanza, quest'ultima, desumibile dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice, relativa ai plurimi e inutili interventi cui la stessa si era sottoposta in seguito ai fatti controversi, in particolare nel mese di luglio del 2017 (chiusura dell'ileostomia) e nel mese di aprile del
2018 (resezione intestinale nel tratto fistolizzato e riparazione di nuove speritoneizzazioni viscerali, a parte la chiusura delle lacune laparoceliche).
§ 2 – L'appello
Spiega appello GI VI, proponendo un unico e articolato motivo di gravame, attraverso il quale contesta la pronuncia impugnata laddove il Tribunale ha escluso il nesso causale tra l'intervento chirurgico e i danni subiti dalla medesima.
In particolare, osserva che non può richiedersi la prova rigorosa, pretesa dal Tribunale, circa la specifica frazione della condotta dei sanitari cui debba imputarsi la perforazione intestinale, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'appellata, l'accertamento intervenuto in giudizio circa l'insorgenza di tale lesione in seguito all'intervento chirurgico e l'allegazione dell'inadempimento dei medici, causalmente efficiente nella relativa produzione. L'appellante muove diffuse censure nei confronti dell'elaborato peritale, contestando la sentenza impugnata laddove il primo giudice ne ha recepito le conclusioni;
nonché chiedendo la rinnovazione della stessa e,
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in subordine, la convocazione dei consulenti a chiarimenti, al fine di riscontrare le osservazioni formulate dai propri periti di parte nel giudizio di prime cure.
Asur Marche si costituisce, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
§ 3 – Le risultanze in atti ed i dati pacifici
Nelle difese di entrambe le parti non si riscontra un'adeguata trattazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica, di dati materiali, che invece sono incontestati .
Anche la sentenza di primo grado, sia pure, come si andrà a vedere, da confermare (con le dovute integrazioni e nel rispetto dei poteri del giudice di secondo grado, permanendosi, peraltro, nell'ambito della stessa causa petendi e dello stesso petitum, solamente da analizzare adeguatamente), pecca di incompletezza dell'argomentazione.
3.1 - I dati acquisiti – la prospettazione di parte appellante
Partendo dalla consulenza di parte allegata alla domanda avanzata in primo grado, risulta
1) “…Alla visita odierna, in anamnesi, appendicectomia, ernioplastica inguinale, riparazione cuffia rotatori, embolia polmonare;
nega altre patologie e traumi pregressi.

2) Nel caso specifico della signora VI GI si trattava di un intervento chirurgico programmato di viscerolisi e plastica con doppia protesi video laparoscopica per laparocele sovra e sotto ombelicale con sindrome aderenziale
[che non poneva grandi difficoltà tecniche di esecuzione], non c'erano ingressi grandi interventi sull'addome e aderenze, non ci sono state manovre di asportazione di neoformazioni o di esecuzione di indagini bioptiche. Tali
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considerazioni fanno ritenere che la perforazione intestinale in corso di intervento videolaparoseopico sia dovuta ad un errore medico.
3.2 - I dati acquisiti – la cartella clinica, i referti medici ed i rilievi del collegio peritale d'ufficio
La versione data dal ct di parte, pur stringata, è peraltro errata in fatto ove descrive
“….non c'erano……..[…]…… aderenze…”.
Giova invece osservare, come opportunamente evidenziato in fatto nella sentenza impugnata, ma con imprecisioni in diritto e con argomentazione tutt'altro che lineare che
“…Non vi è dimostrazione del fatto che la piccola perforazione intestinale riportata dalla
Signora GI VI dopo l'intervento chirurgico subito in data 4 luglio 2016 presso
l'Ospedale di San Severino debba ricondursi ad un utilizzo imperito, imprudente o negligente della strumentazione chirurgica in uso ai sanitari
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