Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2024, n. 124
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi- - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. R.G. 1711/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 460/2019, pronunziata dal Tribunale di
Benevento, pubblicata in data 8/3/2019, pendente
TRA
PR IO Di San Pietro - Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.
00443370580), rappresentata e difesa, come da procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'Avv. Maurizio Barbatelli (C.F.
[...]) e dall'avv. Raffaele Troncone (C.F.
[...]);
APPELLANTE
E
LI CI (C.F. [...]), rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Camillo Cancellario (C.F. [...]);
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Società TT di Assicurazione, Società Cooperativa, (P.Iva
00320160237), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mario Collarile (C.F. [...]);
APPELLATA
E
Amissima Assicurazioni S.p.A. (C.F. e P. IVA: 01677750158), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce all'atto di chiamata in causa notificato, dall'avv.
Francesco Alessandro Magni del Foro di Roma (C.F.:
[...]);
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: l'appellante principale concludeva riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di appello, dichiarando di avere versato, in parziale esecuzione dell'impugnata sentenza, “a LI CI ed al difensore di quest'ultima, attributario delle spese, le somme non coperte dalla sospensione (e precisamente € 25.000,00 per sorta ed € 6.090,24 lordi per spese legali)” e chiedendo, “in caso di riforma della sentenza impugnata che venga ordinata la restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado”;
LI CI, per la quale, in difetto di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, occorre
pag. 2/37
riferirsi alla comparsa di costituzione, aveva chiesto volersi “respingere il gravame proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 460/2019, emessa dal Tribunale civile di Benevento, per la parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della struttura ospedaliera .. in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra CI, riformare in parte qua la sentenza n. 460/2019, emessa dal Tribunale civile di Benevento, e, per
l'effetto, accogliere le domande spiegate dall'appellata nel giudizio di primo grado, con declaratoria di condanna al risarcimento di tutti gli altri danni patrimoniali e non patrimoniali per le causali sinora esposte”;
Società TT di Assicurazione concludeva come da comparsa di costituzione, atto nel quale aveva chiesto rigettarsi “il terzo motivo di gravame proposto dal medesimo ente avverso la sentenza n. 460/2019, resa dal Tribunale di Benevento il 08.03.2019, siccome inammissibile e, comunque, destituito di fondamento e, previa conferma della pronuncia impugnata, relativamente all'inoperatività della garanzia prestata dalla
TT Assicurazioni Società Cooperativa a r.l., condannare
l'appellante alla refusione di spese e competenze di lite relative a questo grado di giudizio”;
Amissima Assicurazione, nella comparsa di costituzione, chiedeva darsi atto della mancata impugnazione del capo della sentenza che rigettava la domanda di manleva nei suoi confronti, e, in subordine, respingere
l'eventuale appello della PR IO di San Pietro dell'Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli nei confronti di
Amissima Assicurazioni S.p.A..
pag. 3/37 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 23.3.2011, LI CI conveniva la
PR IO di San Pietro - Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, quale titolare dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento, dinanzi al Tribunale di Benevento, per sentirne accertare la responsabilità contrattuale in relazione alla non corretta esecuzione dei trattamenti chirurgici cui veniva sottoposta, a novembre del 2005, presso il citato nosocomio, al fine di rimuovere una miomatosi uterina,
e per la condanna del convenuto ente al risarcimento dei danni da essa sofferti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la PR IO di
San Pietro, che, nel resistere all'avversa domanda, chiedeva
l'autorizzazione a chiamare in causa, al fine di essere dalle medesime manlevata, la Società TT di Assicurazione e l'allora Carige
Assicurazioni, con le quali deduceva di avere stipulato polizze a copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi nascenti dall'esercizio dell'attività sanitaria.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, entrambe le imprese di assicurazione, nel costituirsi in giudizio, resistevano alla domanda di manleva, contestando l'operatività della garanzia assicurativa stipulata in regime di claims made.
Istruita con l'espletamento di una CTU medico legale, la causa era, poi, decisa dalla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale, ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, affermava la responsabilità della PR IO, ritenendo
pag. 4/37
dimostrato, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, la sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari del nosocomio beneventano ed i danni sofferti dall'attrice, la quale, in conseguenza del primo intervento chirurgico dell'8.11.2005, subiva una speritoneizzazione ed una micro perforazione con fuoriuscita di materiale dal tubo digerente, rendendo, in tal modo, improcrastinabile
l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico, con finalità riparatorie, effettuato presso la medesima struttura il 18.11.2005.
Pertanto, accertata la riconducibilità, sul piano causale, delle lesioni sofferte dalla CI, consistite in una cicatrice sovra pubica di 30 cm, in una lieve sindrome ansioso depressiva ed in un'attendibile alterazione del transito gastro-intestinale, all'operato incongruo dei sanitari che eseguirono il primo intervento di miomectomia, il Giudice, stimava il danno biologico complessivo nel 7%, cui, in parte discostandosi dalle indicazioni del CTU, aggiungeva una quota di ulteriori 5 punti percentuali, al fine di considerare la sindrome ansioso depressiva, che,
a suo dire, il CTU aveva riconosciuto ma non quantificato.
Di conseguenza, applicando le, all'epoca vigenti, tabelle di Milano, (che si identificano in quelle pubblicate nel 2018), riconosceva euro
48.457,20 per danno biologico permanente, euro 7.350,00 per danno biologico temporaneo, per complessivi euro 55.807,20, importo da ritenersi comprensivo del danno morale e della personalizzazione riconosciuta nella misura del 40%.
Il Giudice respingeva, poi, le domande di manleva, osservando che entrambe le polizze assicurative, azionate dalla PR IO, erano state stipulate in regime di claims made impuro e che, nel caso di
pag. 5/37
specie, la richiesta risarcitoria era intervenuta in epoca successiva alla cessazione dell'efficacia della copertura assicurativa. Riteneva, altresì, che le clausole contrattuali regolanti l'efficacia nel tempo dell'assicurazione, secondo il modello del claims made, dovevano ritenersi non vessatorie e che, inoltre, le stesse non determinavano un significativo squilibrio contrattuale, anche alla luce del rilievo per cui, nella fase precedente la stipulazione, la PR IO era stata assistita da un broker professionale, che aveva consentito alla stessa di valutare l'adeguatezza dei contratti e la relativa validità.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad essa notificata il 13.3.2019 ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., la PR
IO interponeva appello, a mezzo di atto tempestivamente notificato in via telematica in data 2.4.2019, con il quale, censurando la pronuncia tanto in relazione all'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria, quanto con riferimento al quantum, quanto, infine, in relazione al mancato accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti della TT, concludeva nei termini dinanzi riportati.
Con comparsa depositata in data 4.9.2019, nel rispetto del termine di
20 giorni prima, rispetto all'udienza di prima comparizione, fissata nell'atto di appello per il 24.9.2019, CI LI, nel costituirsi, resisteva all'avversa impugnazione e spiegava appello incidentale, relativamente al capo della sentenza nel quale il Giudice aveva, a suo dire erroneamente, sottostimato i danni non patrimoniali da essa patiti, oltre che omesso di riconoscere il danno patrimoniale, che
pag. 6/37
deduceva di avere sofferto per essere stata costretta, a causa delle lesioni patite, a ridurre l'attività lavorativa di parrucchiera.
Nel costituirsi in giudizio, TT di Assicurazione resisteva all'avverso gravame, nella parte in cui lo stesso era stato rivolto contro il capo di sentenza che aveva rigettato la domanda di manleva, e ne sollecitava il rigetto.
Amissima Assicurazioni, nuova denominazione sociale di Carige
Assicurazioni S.p.A., nel costituirsi, chiedeva darsi atto della mancata impugnazione, da parte della PR IO, del capo di sentenza con cui era stata rigettata dal Tribunale la domanda di manleva contro di essa spiegata. Nel merito, deduceva che, comunque, l'impugnazione, ove da intendersi rivolta avverso detta statuizione, era infondata.
Con ordinanza dell'8.10.2019, la Corte, in parziale accoglimento dell'istanza di sospensiva formulata dalla PR IO, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, nella misura eccedente euro 25.000,00, quanto al capo di condanna in favore della
CI, ed euro 4.800,00, quanto al capo di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi- - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. R.G. 1711/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 460/2019, pronunziata dal Tribunale di
Benevento, pubblicata in data 8/3/2019, pendente
TRA
PR IO Di San Pietro - Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.
00443370580), rappresentata e difesa, come da procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'Avv. Maurizio Barbatelli (C.F.
[...]) e dall'avv. Raffaele Troncone (C.F.
[...]);
APPELLANTE
E
LI CI (C.F. [...]), rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Camillo Cancellario (C.F. [...]);
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Società TT di Assicurazione, Società Cooperativa, (P.Iva
00320160237), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mario Collarile (C.F. [...]);
APPELLATA
E
Amissima Assicurazioni S.p.A. (C.F. e P. IVA: 01677750158), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce all'atto di chiamata in causa notificato, dall'avv.
Francesco Alessandro Magni del Foro di Roma (C.F.:
[...]);
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: l'appellante principale concludeva riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di appello, dichiarando di avere versato, in parziale esecuzione dell'impugnata sentenza, “a LI CI ed al difensore di quest'ultima, attributario delle spese, le somme non coperte dalla sospensione (e precisamente € 25.000,00 per sorta ed € 6.090,24 lordi per spese legali)” e chiedendo, “in caso di riforma della sentenza impugnata che venga ordinata la restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado”;
LI CI, per la quale, in difetto di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, occorre
pag. 2/37
riferirsi alla comparsa di costituzione, aveva chiesto volersi “respingere il gravame proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 460/2019, emessa dal Tribunale civile di Benevento, per la parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della struttura ospedaliera .. in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra CI, riformare in parte qua la sentenza n. 460/2019, emessa dal Tribunale civile di Benevento, e, per
l'effetto, accogliere le domande spiegate dall'appellata nel giudizio di primo grado, con declaratoria di condanna al risarcimento di tutti gli altri danni patrimoniali e non patrimoniali per le causali sinora esposte”;
Società TT di Assicurazione concludeva come da comparsa di costituzione, atto nel quale aveva chiesto rigettarsi “il terzo motivo di gravame proposto dal medesimo ente avverso la sentenza n. 460/2019, resa dal Tribunale di Benevento il 08.03.2019, siccome inammissibile e, comunque, destituito di fondamento e, previa conferma della pronuncia impugnata, relativamente all'inoperatività della garanzia prestata dalla
TT Assicurazioni Società Cooperativa a r.l., condannare
l'appellante alla refusione di spese e competenze di lite relative a questo grado di giudizio”;
Amissima Assicurazione, nella comparsa di costituzione, chiedeva darsi atto della mancata impugnazione del capo della sentenza che rigettava la domanda di manleva nei suoi confronti, e, in subordine, respingere
l'eventuale appello della PR IO di San Pietro dell'Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli nei confronti di
Amissima Assicurazioni S.p.A..
pag. 3/37 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 23.3.2011, LI CI conveniva la
PR IO di San Pietro - Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, quale titolare dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento, dinanzi al Tribunale di Benevento, per sentirne accertare la responsabilità contrattuale in relazione alla non corretta esecuzione dei trattamenti chirurgici cui veniva sottoposta, a novembre del 2005, presso il citato nosocomio, al fine di rimuovere una miomatosi uterina,
e per la condanna del convenuto ente al risarcimento dei danni da essa sofferti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la PR IO di
San Pietro, che, nel resistere all'avversa domanda, chiedeva
l'autorizzazione a chiamare in causa, al fine di essere dalle medesime manlevata, la Società TT di Assicurazione e l'allora Carige
Assicurazioni, con le quali deduceva di avere stipulato polizze a copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi nascenti dall'esercizio dell'attività sanitaria.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, entrambe le imprese di assicurazione, nel costituirsi in giudizio, resistevano alla domanda di manleva, contestando l'operatività della garanzia assicurativa stipulata in regime di claims made.
Istruita con l'espletamento di una CTU medico legale, la causa era, poi, decisa dalla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale, ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, affermava la responsabilità della PR IO, ritenendo
pag. 4/37
dimostrato, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, la sussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari del nosocomio beneventano ed i danni sofferti dall'attrice, la quale, in conseguenza del primo intervento chirurgico dell'8.11.2005, subiva una speritoneizzazione ed una micro perforazione con fuoriuscita di materiale dal tubo digerente, rendendo, in tal modo, improcrastinabile
l'esecuzione di un secondo intervento chirurgico, con finalità riparatorie, effettuato presso la medesima struttura il 18.11.2005.
Pertanto, accertata la riconducibilità, sul piano causale, delle lesioni sofferte dalla CI, consistite in una cicatrice sovra pubica di 30 cm, in una lieve sindrome ansioso depressiva ed in un'attendibile alterazione del transito gastro-intestinale, all'operato incongruo dei sanitari che eseguirono il primo intervento di miomectomia, il Giudice, stimava il danno biologico complessivo nel 7%, cui, in parte discostandosi dalle indicazioni del CTU, aggiungeva una quota di ulteriori 5 punti percentuali, al fine di considerare la sindrome ansioso depressiva, che,
a suo dire, il CTU aveva riconosciuto ma non quantificato.
Di conseguenza, applicando le, all'epoca vigenti, tabelle di Milano, (che si identificano in quelle pubblicate nel 2018), riconosceva euro
48.457,20 per danno biologico permanente, euro 7.350,00 per danno biologico temporaneo, per complessivi euro 55.807,20, importo da ritenersi comprensivo del danno morale e della personalizzazione riconosciuta nella misura del 40%.
Il Giudice respingeva, poi, le domande di manleva, osservando che entrambe le polizze assicurative, azionate dalla PR IO, erano state stipulate in regime di claims made impuro e che, nel caso di
pag. 5/37
specie, la richiesta risarcitoria era intervenuta in epoca successiva alla cessazione dell'efficacia della copertura assicurativa. Riteneva, altresì, che le clausole contrattuali regolanti l'efficacia nel tempo dell'assicurazione, secondo il modello del claims made, dovevano ritenersi non vessatorie e che, inoltre, le stesse non determinavano un significativo squilibrio contrattuale, anche alla luce del rilievo per cui, nella fase precedente la stipulazione, la PR IO era stata assistita da un broker professionale, che aveva consentito alla stessa di valutare l'adeguatezza dei contratti e la relativa validità.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad essa notificata il 13.3.2019 ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., la PR
IO interponeva appello, a mezzo di atto tempestivamente notificato in via telematica in data 2.4.2019, con il quale, censurando la pronuncia tanto in relazione all'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria, quanto con riferimento al quantum, quanto, infine, in relazione al mancato accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti della TT, concludeva nei termini dinanzi riportati.
Con comparsa depositata in data 4.9.2019, nel rispetto del termine di
20 giorni prima, rispetto all'udienza di prima comparizione, fissata nell'atto di appello per il 24.9.2019, CI LI, nel costituirsi, resisteva all'avversa impugnazione e spiegava appello incidentale, relativamente al capo della sentenza nel quale il Giudice aveva, a suo dire erroneamente, sottostimato i danni non patrimoniali da essa patiti, oltre che omesso di riconoscere il danno patrimoniale, che
pag. 6/37
deduceva di avere sofferto per essere stata costretta, a causa delle lesioni patite, a ridurre l'attività lavorativa di parrucchiera.
Nel costituirsi in giudizio, TT di Assicurazione resisteva all'avverso gravame, nella parte in cui lo stesso era stato rivolto contro il capo di sentenza che aveva rigettato la domanda di manleva, e ne sollecitava il rigetto.
Amissima Assicurazioni, nuova denominazione sociale di Carige
Assicurazioni S.p.A., nel costituirsi, chiedeva darsi atto della mancata impugnazione, da parte della PR IO, del capo di sentenza con cui era stata rigettata dal Tribunale la domanda di manleva contro di essa spiegata. Nel merito, deduceva che, comunque, l'impugnazione, ove da intendersi rivolta avverso detta statuizione, era infondata.
Con ordinanza dell'8.10.2019, la Corte, in parziale accoglimento dell'istanza di sospensiva formulata dalla PR IO, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, nella misura eccedente euro 25.000,00, quanto al capo di condanna in favore della
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