Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2024, n. 70

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2024, n. 70
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 70
Data del deposito : 18 marzo 2024

Testo completo

Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2707 dell'8.07.2021 Oggetto: opposizione ad atto di pignoramento presso terzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
F.LL SS FI s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Paladini
Appellante
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Filograna
INPS, rappresentato e difeso dall'avv. S. Graziuso
INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Papalato
Appellati
S.C.C.I. s.p.a.
FATTO
Con ricorso depositato in data 29.08.2018 la F.LL SS FI s.r.l. -premesso di aver ricevuto, in data 26.08.2018, atto di pignoramento presso terzi n. 05984 2018 00002697001- proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali (relative a premi dovuti all'INAIL) e gli avvisi di addebito
(riferiti a contributi dovuti all'INPS), sottesi all'atto di pignoramento, che di seguito si elencano: 1)
n. 059 2015 0013360475000 (notificata il 20.07.2015), 2) n. 059 2016 0012870891000 (notificata il
25.08.2016), 3) n. 359 2015 0000019317000 (notificato il 20.02.2015), 4) n. 359 2015
0000289825000 (notificato il 26.07.2015), 5) n. 359 2015 0003152508000 (notificato il 5.11.2015),
6) n. 359 2016 0002318622000 (notificato il 30.06.2016). La ricorrente eccepiva la mancata notifica
1


dei suddetti atti e (successivamente alla produzione documentale dei resistenti) deduceva
l'irregolarità della notifica a mezzo p.e.c., in quanto proveniente da indirizzo diverso da quello riportato nei pubblici registri e in quanto documentata senza estensione c.d. “p7m”, ma solo in formato
pdf”;
eccepiva, inoltre, la prescrizione dei crediti e la decadenza dalla iscrizione a ruolo ex art. 25
d.lg.s n. 46/99
. Chiedeva pertanto dichiararsi l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata in relazione ai titoli impugnati e accertarsi la prescrizione dei crediti negli stessi portati;
in via subordinata chiedeva dichiararsi la inesistenza, o la nullità o l'illegittimità o l'inefficacia dell'atto di pignoramento.
Si costituivano in giudizio l'INPS unitamente a S.C.C.I. s.p.a., Agenzia delle Entrate Riscossione (da ora in poi ADER) e INAIL, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava la domanda attorea. In particolare, il giudice di prime cure riteneva correttamente effettuata la notifica degli atti opposti all'indirizzo p.e.c. della società e, dunque, non rispettato il termine di decadenza di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n.
46/99
. Rigettava l'eccezione di prescrizione, evidenziando che al momento del deposito del ricorso non era trascorso il quinquennio decorrente dalla notifica dei singoli atti, e dichiarava tardiva la eccezione di annullamento di diritto dei titoli opposti a causa della mancata risposta alla istanza di sgravio, formulata ai sensi della l.n. 228/2012, in quanto proposta per la prima volta con note di trattazione scritta del 13.05.2021.
Avverso tale decisione ha proposto appello la F.LL SS FI s.r.l. censurandola per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1) per aver ritenuto rituale la notifica a mezzo p.e.c. degli atti impugnati, nonostante la provenienza da un indirizzo p.e.c. differente da quello inserito nei pubblici registri e nonostante che non fosse stata prodotta valida relata di notifica. L'appellante ritiene che su tale eccezione si sia formato il giudicato interno, stante la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per omessa motivazione;
2) per aver ritenuto intempestiva la opposizione, nonostante la stessa dovesse qualificarsi quale opposizione all'esecuzione;
3) per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/99. Anche in questo caso l'appellante ritiene che la omessa pronuncia valga quale giudicato interno;
4) per aver ritenuto non maturata la prescrizione dei crediti. Ha concluso chiedendo, in l'accoglimento dei motivi di appello, la riforma della sentenza impugnata.
Nel presente giudizio si sono costituiti INPS, INAIL e ADER, reiterando le difese già svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24.01.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di S.C.C.I. s.p.a. non costituita nel presente grado di giudizio.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di appello, deve, in primo luogo, essere disattesa l'eccezione di violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per omessa motivazione in merito alla irritualità ed invalidità della notifica degli atti opposti.
Sul punto va detto che, per costante giurisprudenza, ricorre il vizio di omessa pronuncia qualora sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni dei capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili (cfr. tra le tante Cass. n. 5730/2020, n. 22177/2019).
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