Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2024, n. 730
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa R R Presidente
Dott. M C Consigliere estensore
Dott. L B Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1818/2023 r.g. promossa da
(C.F. ) residente in P (VR), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. S A per mandato e domiciliata
come in atti – appellante –
contro
(C.F. ) residente in Settimo di CP_1 C.F._2
P (VR), rappresentato e difeso dagli avvocati M P e
N T per mandato e domiciliato come in atti - appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di Verona
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
Confermare le condizioni di separazione come richiesto in prime cure e in
particolare confermare il contributo al mantenimento di euro 300,00 da parte
del sig. in favore della sig.ra (già oggetto di assegno CP_1 Pt_1
in sede di separazione, poi revocato) e richiesto come assegno divorzile;
-
rigettare la domanda paterna diretta ad ottenere che la madre resistente
contribuisca alle spese straordinarie dei figli 50%;
- con vittoria delle spese
di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
15%, condannando controparte a restituire le spese liquidate in prime cure, se
già corrisposte, oltre interessi.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera la richiesta di ammissione della prova per
interrogatorio formale e per testi sulle circostanze formulate in primo grado
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., da intendersi qui trascritte e
di seguito riprodotte: 1) la signora dopo 5 anni di fidanzamento è Pt_1
andata a convenire dall'01.11.1995 nell'abitazione che il padre del ricorrente
aveva concesso in uso alla coppia di fatto;
2) al momento dell'instaurazione
della convivenza la Sig.ra aveva sul proprio conto titoli £. 55.000,00 Pt_1
di CCT che maturavano interessi del 10% annui (cfr. doc. n. 1);
3) al momento
della convivenza lavorava presso l'azienda del padre CP_1
percependo £ 300.000;
4) il padre concesse in uso alla coppia di fatto
l'immobile di Via Vicentini 20 di Settimo di P (VR), allo stato
grezzo ovvero con solo le pareti esterne ed interne;
5) la ristrutturazione venne
eseguita personalmente dai coniugi unitamente al muratore CP_1 Pt_1
al sabato e alla domenica;
6) con denaro proveniente dal c/c CP_2
la Sig.ra ha versato al fornitore e posatore di parquet, al fornitore e Pt_1
posatore di piastrelle, all'operaio che ha provveduto ad installare il bagno, al
2
fornitore e posatore di porte e battiscopa, al fornitore dei vetri, al fornitore ed
installatore del controsoffitto la somma di £ 44.028.000 (cfr doc.
2-2a-2b-3-
3a-3b-3c-4-4a-4b-5-5a-5b-5c-5d-5e-5f-6-6a-6b 6c-6d-6e-6f-7-7a-7b-8-8a-
8b-8c-8d);
7) la Sig.ra con i propri risparmi ha acquistato tra il Pt_1
31/10/1994 ed il 31/12/1999 la lavatrice, la cucina completa di
elettrodomestici con i relativi marmi, un armadio, un televisore, un box doccia
compreso di accessori bagno, il letto completo di materassi ed armadio della
camera matrimoniale, l'armadio antibagno, le lampade delle camere dei figli
e della camera matrimoniale, camere e lettini dei figli e Per_1 Per_2
completo dei materassi, la telecamera, il divano, il tavolo e le sedie del
soggiorno e delle cucina, le tende della sala e della cucina, il videoregistratore,
i tappeti persiani, con una spesa totale di £ 60.434.540,00 (cfr. doc. n.
9-9a-
10-10a-10b-10c-10d-10e-10f-10-g 10h-10i-10l-10m-10n-11-11a-11b-12-
12a-12b-13-13a-13b-14-14a-15-15a-15b 16-16a-16b-17-17a-17b-18-18a-
18b-19-19a-19b-19c-20-21-22-22a-22b-22c 22d-22e-22f-22g-23-24-25-
25a-26-26a-27-28-28a-29-29a-29b-29c-30-31) 8) in data 24/11/1997 la
Sig.ra ha acquistato una Opel Astra SW con un costo complessivo di Pt_1
£.26.235.000,00, intestandola alla (cfr. doc. n. 32-32a- Organizzazione_1
);
9) la Sig.ra per procurarsi la provvista CodiceFiscale_3 Pt_1
ha venduto i propri titoli di cui al documento n. 1;
10) la Sig.ra Parte_1
ha utilizzato per le spese della famiglia di fatto i seguenti risparmi - £.
55.000.000 di titoli (cfr. doc.1) nonché £. 4.065.000 (cfr. doc. 33-33a), la
liquidazione di £. 14.769.038 (cfr doc. n. 34 – 34a- 34b) nonché le donazioni
dei genitori £ 38.700.000 (cfr doc. n.29c-36-37-41-42-43);
11) la Sig.ra
ha lavorato per la ditta dal Gennaio 1986 Pt_1 Organizzazione_2
3
a Febbraio 1999 percependo uno stipendio di media di £1.400.000;
12) dal 01
aprile 2001 al 31 dicembre 2003 la Sig.ra è stata assunta dalla ditta Pt_1
percependo €. 0 di stipendio ma con buste di €. 900,00 in CP_1
quanto i contributi venivano corrisposti dallo stato (cfr. doc.48-49);
13) la
Sig.ra ha lavorato dal gennaio 2008 sino a settembre 2014 Parte_1
presso percependo €. 0 di stipendio tant'è che dopo la separazione la CP_3
stessa ha dato corso ad una causa di lavoro ottenendo la somma di €.34.382,00
come risulta dal doc. 6 di controparte;
14) dopo la separazione giudiziale (per
colpa) promossa da è stato raggiunto un accordo consensuale Parte_1
nel giugno del 2015, quando la Sig.ra aveva il 30.04.2015 trovato un Pt_1
lavoro ed era stata assunta prima a tempo determinato e poi indeterminato
(cfr. doc.44-45);
15) il 30 gennaio 2014, dopo le violenze perpetuate dal
marito e dopo l'intervento dei carabinieri la Sig.ra è stata consigliata Pt_1
da quest'ultimi di allontanarsi di casa 16) da gennaio 03.01.2014, atteso che
tutti i tentativi di mediazione familiare degli anni precedenti 2012-2013 erano
risultati negativi, e visto l'intervento dei carabinieri per sedare una violenta
lite, la Sig.ra alla sera ore 21.00 andava a dormire dalla sorella per Pt_1
evitare aggressioni;
17) vero che il 14 luglio la Sig.ra grazie ad una Pt_1
donazione dei genitori (€.94.000,00) ha acquistato un appartamento vicino
alla propria abitazione familiare andandovi a dormire dalle 21.30 alle 07.00
della mattina e rientrando nella casa familiare alle 07.30 per accudire i figli
ed il e ciò sino al 15.06.2015;
18) la ove CP_1 Organizzazione_3
la Sig.ra ha svolto le mansioni (full time) di l'impiegata addetta alla Pt_1
contabilità dal 01.01.2008 al 30.09.2014, oltre a ricevere fatture per servizi
ed acquisti mai avvenuti con la ditta e con altre ditte (indichi Parte_2
4
il teste quali) simulava l'esistenza di costi e spese per € 23.000,00 all'anno e
ciò sempre dal 06 febbraio 2008 al 10 settembre 2014 indicando così costi per
trasferte (benzina, autostrada, pasti) inesistenti. 19) la Sig.ra Parte_1
ha maturato una pensione di €. 100,00 che potrà ottenere solo raggiunti 70
anni di età;
Si indicano a testi i Sigg.ri: Testimone_1 Tes_2
Testimone_3 Parte_3 Parte_4 Testimone_4
titolare della ditta Controparte_2 Testimone_5 Organizzazione_2
titolare della ditta ”. Parte_2
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
DICHIARARE l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla signora
avverso la sentenza n. 1658/2023 del Tribunale di Verona, Parte_1
Sezione Prima Civile, pubblicata il 30.08.2023 nella causa n. 1314/2019 R.G..
In subordine, nel merito: RIGETTARE le domande tutte siccome proposte
nel ricorso in appello dalla signora nei confronti del signor Parte_1
poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, CP_1
comunque, per i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta
e, per l'effetto, CONFERMARE in toto la sentenza n. 1658/2023 del
Tribunale di Verona, Sezione Prima Civile, pubblicata il 30.08.2023 nella
causa n. 1314/2019 R.G.. IN OGNI CASO: CONDANNARE la signora
alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi Parte_1
del giudizio, oltre compreso rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da
controparte in primo grado come riproposte nell'atto di appello, per le ragioni
indicate al punto 8 del presente atto. Riportiamo di seguito le contestazioni ai
5
capitoli di prova avversari già formulate nella memoria ex art. 183 VI comma
n. 3 c.p.c. per il signor in primo grado: “- in quanto ai capitoli da 1 a CP_1
12, poiché aventi tutti ad oggetto circostanze che sarebbero avvenute prima
del matrimonio, la cui conoscenza è del tutto ininfluente al fine di decidere il
diritto o meno di poter godere di un assegno divorzile che per sua natura ha
come ambito di esame esclusivamente il periodo coniugale;
- in quanto al
capitolo 1, esso è inammissibile anche perché valutativo;
- in quanto al
capitolo 2, esso è inammissibile anche perché valutativo e comunque
contrario allo stesso doc. 1 di controparte, che in ogni caso si contesta ai sensi
degli artt. 2712 e/o 2719 c.c., ove il deposito amministrato risulterebbe
intestato non solo alla signora ma anche alla di lei madre Parte_1
- in quanto al capitolo 3, esso è inammissibile anche perché Tes_2
valutativo, generico e in ogni caso clamorosamente smentito dalle risultanze
degli stessi estratti conto prodotti dalla signora che comunque Parte_1
si contestano tutti ai sensi degli artt. 2712 e/ o 2719 c.c., ove si evince che il
conto corrente n. 011605668527 era formalmente intestato alla stessa ma era
costantemente alimentato anche dal signor , che lavorava CP_1
presso il padre (percependo mediamente £ 1.400.000 mensili Persona_3
e non certamente £ 300.000 come sostiene in maniera non veritiera
controparte) mentre la signora lavorava presso Parte_1 Pt_5
e precisamente: 14.02.1996 £ 1.400.000 con causale “bonifico da
[...]
” e con scritto di pugno dalla resistente ” Persona_3 Persona_4
(doc. 15a e 16a di controparte, che produce lo stesso documento due volte);
11.03.1996 £ 1.400.000 con causale “bonifico da ” e con Persona_3
scritto di pugno dalla resistente ” (doc. 17a di controparte);
Persona_5
6
15.04.1996 £ 1.400.000 con causale “bonifico da ” e con Persona_3
scritto di pugno dalla resistente ” (doc. 18a di controparte);
Persona_6
13.05.1996 £ 1.400.000 con causale “bonifico da ” e con Persona_3