Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2024, n. 51
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Testo completo
RG Nr. 508/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Silvia Rigon Consigliere
Dr. Silvia Burelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 giugno 2019
Da
EL HI (C.F.: [...]), rappresentata e difesa in forza di procura alle liti in calce al presente atto dagli Avvocati Giancarlo Moro (C.F. [...])e
Mirta Fasolo ([...]), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in
Venezia –Marghera, Via Pacinotti n. 4 (per le comunicazioni si indicano il n. di fax 049.8752847, pecgiancarlo.moro@ordineavvocatipadova.ite mirta.fasolo@ordineavvocatipadova.it), appellante
Contro
COMUNE DI VENEZIA, (C.F. 00339370272, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 07.07.2020, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Antonio Iannotta (C.F. [...]– pec: antonio.iannotta@venezia.pecavvocati.it), e Nicoletta Ongaro ([...]– pec:
1
nicoletta.ongaro@venezia.pecavvocati.it) dell'Avvocatura Civica ed elettivamente domiciliato nella sua sede municipale in Venezia – San Marco 4091, fax 0412748500, in forza di separata procura depositata all'interno del fascicolo telematico contestualmente al presente ricorso in appello;
appellato
e Contro compagnia NI EI VE A.G. (P.IVA: AT U 15362907), in persona dei suoi legali rappresentanti dr. Gerhard Wagner e Peter Bartl, con sede in Vienna
(Austria), Untere Donaustrasse n. 21, a mezzo del suo dif. e proc. avv. Paolo Brancato del foro di
Venezia (C.F. [...]) e con domicilio eletto presso il di lui studio sito in Venezia
Mestre, P.le Cialdini, 2, in forza di mandato steso in calce alla memoria di costituzione di primo gra-do (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. pao- lo.brancato@venezia.pecavvocati.it o al n. di fax n. 041/985555), appellata- terza chiamata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n.140/20 del 9.06.20 e notificata in data 24.06.20
In punto: art. 2087 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: integralmente riformando la sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi, per i titoli di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., la responsabilità dell'Ente appellato nella causazione della malattia professionale di cui la ricorrente è portatrice e conseguentemente condannarsi il COMUNE di VENEZIA (C.F.:
00339370272) in persona del sindaco pro-tempore, con sede legale in Ca' Farsetti – S. Marco 4136,
a risarcire alla signora HI EL il danno biologico permanente a lei spettante, da quantificarsi in complessivi € 7.500,00 o nella diversa misura che apparirà equa e di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla data della diagnosi all'effettivo saldo ed oltre alla rifusione delle spese mediche pari ad € 305,00;
con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio, con restituzione della quota parte (1/2) delle spese di C.T.U. di primo grado e con rifusione delle spese di C.T.P. documentate dalla fattura allegata alle note difensive di primo grado
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(pari ad € 732,00), da distrarsi a favore degli scriventi procuratori distrattari, che hanno anticipato le spese dei consulenti e non hanno percepito i propri compensi;
Per parte appellata Comune:
1) in via principale di merito, il rigetto del presente appello in quanto infondato per le ragioni di cui in narrativa, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza n. 140/2020;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di condanna svolta dall'appellante, condannarsi la società Uniqa Osterreich, come sopra individuata, in forza della polizza n.2134/001605, a rifondere al Comune di Venezia tutto quanto lo stesso è tenuto a pagare a titolo di risarcimento danni a favore della odierna appellante. Spese rifuse, oltre a oneri riflessi.
Per parte appellata -terza chiamata :
Nel merito, in principalità: respingere l'appello proposto da CO CH poichè inammissibile
e comunque infondato in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da
Uniqa Österreich Versicherungen A.G. per le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dal Comune di Venezia.
Sempre nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Comune di Venezia, contenersi nell'ambito del giusto e del provato il risarcimento dovuto all'appellante, liquidando il danno non patrimoniale mediante applicazione analogica dei criteri di cui all'art. 139 cod. assicurazioni.
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Venezia rigettava la domanda risarcitoria azionata da
CH CO nei confronti del Comune di Venezia per violazione di norme di sicurezza tipiche e in generale dell'obbligo prevenzionale di cui all'art. 2087 c.c..
L'esponente, pensionata dall'ottobre 2018 e già dipendente dell'ente comunale in qualità di educatrice di asilo nido del Comune di Venezia dal 1982 -come precaria e, definitivamente in ruolo
a tempo indeterminato dal 1985 - lamentava di aver operato svolgendo mansioni che avevano provocato un rilevante sovraccarico del rachide lombare con successivo riconoscimento da parte dell'Inail di una patologia lombare di origine professionale ( cfr. protrusioni discali L3, L4, L4-L5,
L5- S1).
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Ad avviso della ricorrente trattavasi di patologia ( con postumi del 7%) da ascrivere alla responsabilità del datore di lavoro che non aveva valutato in modo adeguato il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. In particolare l'ente comunale non l'aveva sottoposta ad adeguata sorveglianza sanitaria, non l'aveva formata e informata in modo specifico in merito ai rischi professionali con riferimento alla movimentazione dei carichi e aveva omesso di organizzare il servizio in modo tale da ridurre ed evitare i movimenti a rischio.
Assumeva che soltanto in anni successivi- dal 2002 – l'ente aveva cominciato ad introdurre gradualmente arredi ( fasciatoi lettini, armadietti) che favorissero posture ergonomicamente idonee ad evitare il sovraccarico come pure l'affidamento ad altri dipendenti dell'attività di pulizia e disinfezione di giochi e strutture.
Contestava la violazione di artt. 3,21,22,47,48,49, decreto legislativo 626/94 e 4 dpr 547/55;
disposizioni riproposte con gli artt. 36-37-71-167-168-169 decreto legislativo 81/08.
Il primo giudice, su richiesta del Comune disponeva la chiamata in causa dell'assicurazione Uniqa
Österreich Versicherungen A.G..;
all'esito della consulenza medico legale e della produzione dei verbali di prova testimoniale assunti in altri giudizi analoghi promossi da ex colleghe della CO, rigettata l'eccezione preliminare del Comune di prescrizione del diritto in ragione dell'accertamento della patologia nel 2017 e del termine decennale utilmente interrotto con la notificazione del ricorso di primo grado, nel merito riteneva che la lavoratrice avesse assolto ai propri oneri di prova di ambiente pericoloso, danno e nesso causale.
Tuttavia escludeva l'imputabilità della patologia a fatto e colpa del Comune che nel tempo aveva introdotto modifiche organizzative, arredi, interventi di formazione adeguati alla riduzione del rischio trattandosi di mansioni lavorative che necessariamente comportavano una sollecitazione del tratto dorso lombare. Evidenziava il giudicante che la patologia lamentata dalla CO fosse multifattoriale e quindi collegata anche a fenomeni degenerativi del soggetto. Valorizzava poi che nonostante il prolungato svolgimento dell'attività ( dal 1985), tuttavia l'interessata aveva manifestato i primi sintomi nel 2016 e soltanto nel 2017 si era sottoposta agli esami strumentali in forza dei quali le era diagnosticata la patologia riconosciuta dall'Inail.
Secondo il giudice si trattava di tempistica non coerente con la riconducibilità all'attività lavorativa prestata prima dell'introduzione delle migliorie di sicurezza da parte del Comune e in ogni caso la sua manifestazione in epoca successiva alla adozione di misure precauzionali adeguate, consentiva di escludere la responsabilità dell'ente.
Rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la lavoratrice che instava per la riforma integrale della decisione.
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Si costituiva il Comune che instava per il rigetto della impugnazione e in subordine riproponeva la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione già chiamata in garanzia in primo grado.
Si costituiva la società di assicurazione che contrastava l'appello e nel merito riproponeva
l'eccezione di inoperatività della polizza non esaminata dal primo giudice.
3. La causa subiva una serie di rinvii al fine di consentire la riorganizzazione del ruolo e la trattazione congiunta con altri appelli pendenti avanti ad altri relatori della Corte di Appello di
Venezia e aventi ad oggetto le medesime questioni.
Indi, all'esito della discussione del 18 gennaio 2024, la Corte di Appello di Venezia decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con primo motivo l'appellante censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva negato il nesso causale nonostante gli esiti della consulenza d'ufficio fossero favorevoli alla ricorrente;
il medico legale aveva confermato che se le condizioni di lavoro erano quelle allegate dalla ricorrente le stesse erano sufficienti ad assumere il ruolo di concausa nella patologia manifestata nel 2017.
Criticava pertanto la decisione nel capo in cui il giudice si era discostato dal parere del proprio consulente senza motivare le ragioni del dissenso. A sostegno del motivo invocava gli esiti di consulenze mediche realizzate anche in altri giudizi che avevano confermato
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