Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/10/2024, n. 90
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 57/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 90/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, alla odierna udienza di discussione del 21.06.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 57/2023 R.G. Lav. promossa da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella, elettivamente domiciliata come in atti appellante contro
R.T.A. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio de Bonis, elettivamente domiciliata come in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 14.03.2023 il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso con cui la RTA s.r.l. aveva chiesto dichiararsi l'insussistenza del presupposto impositivo previdenziale inerente al contributo integrativo per gli anni di imposta 2019 e 2020, e, per l'effetto, dichiararsi l'illegittimità della iscrizione di ufficio della società alla C.I.P.A.G. con la matricola n.
11958P. La società aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.
2.3 del regolamento sulla contribuzione del 10.02.2021, atteso che, mentre ex art.
1.3 del regolamento è prevista l'iscrizione alla
Cassa per i geometri che sono soci di società di ingegneria di cui alla l. n. 415/98, o di società di capitali che svolgano attività tecnico ingegneristiche, o, comunque, degli iscritti che svolgano la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla vigente normativa, in base all'art.
2.3 l'obbligo contributivo matura in capo alla società di cui il geometra sia socio e per cui si assuma lo svolgimento di attività riconducibili all'attività professionale. Nel caso di specie, in cui a rilevare era la posizione del socio e amministratore unico MP TR, sarebbe mancata la prova che lo stesso svolgesse attività attinenti alle conoscenze proprie dell'attività di geometra. Si aggiungeva che l'attività di aerofotogrammetria, fotogrammetria e cartografia, produzione industriale di cartografia ortoproiettata, analogica, digitale e tematica, aggiornamento e revisione di cartografia esistente, riprese e restituzione di fotogrammetria terrestre, elaborazioni termografiche e di remote/sensing, aerotriangolazione, rilievi topografici speciali, era svolta esclusivamente nei confronti della P.A. e, dunque, in forza di contratti sottoscritti all'esito di procedure di evidenza pubblica, rispetto alle quali il MP avrebbe svolto attività gestoria per la partecipazione alle gare e alla conclusione degli atti negoziali, essendo la gestione delle ommesse di competenza del personale dipendente.
2. Il Tribunale, dichiarata la contumacia della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, rilevava che questa non aveva adempiuto all'onere, su di essa gravante, di provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione della società ricorrente. Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'iscrizione è necessario provare lo svolgimento da parte dei soci/organi di attività riconducibili all'esercizio della professione. La sola carica (sociale o amministrativa) rivestita dal geometra MP non consentiva l'iscrizione della società della quale il predetto partecipa in difetto di prova di svolgimento da parte del predetto geometra di attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (da intendersi nel senso “lato” ormai recepito dalla giurisprudenza). A fronte della allegazione della RTA per cui il MP si sarebbe
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occupato solo della parte amministrativa della partecipazione alle gare, la Cassa avrebbe dovuto provare lo svolgimento da parte del MP di attività all'interno della società riconducibili all'esercizio della professione, ciò che, tuttavia, non era avvenuto stante la contumacia della Cassa.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso propone appello la Cassa Italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (d'ora innanzi solo “Cassa”), che, con il primo motivo, eccepisce il mancato rilievo da parte del primo giudice del difetto di contraddittorio e la conseguente nullità della dichiarazione di contumacia di C.I.P.A.G. Evidenzia, quindi, che la RTA avrebbe notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e il decreto del 30.03.2021, di fissazione di prima udienza, oltre il termine di cui all'art. 415 c.p.c., soltanto in data 06.09.2021, omettendo di rispettare anche il termine a comparire di trenta giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso (06.09.2021) e la data dell'udienza di discussione (05.10.2021), con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso. Per le evidenziate irregolarità, la Cassa sarebbe rimasta contumace e non avrebbe potuto esercitare il diritto di difesa. Nel merito, richiamata la normativa che regola il proprio ordinamento, deduce che le società di ingegneria partecipate da geometri sarebbero tenute a registrarsi alla Cassa, a presentare la comunicazione annuale del proprio volume d'affari IVA, dichiarando quale parte di esso deriva propriamente da attività riservate alla professione, così da applicare sullo stesso il contributo integrativo, e a versare il relativo ammontare alla Cassa. I requisiti per la registrazione delle società di ingegneria alla Cassa sarebbero, quindi, uno soggettivo
(costituzione secondo le norme del codice civile, in forma di società di capitali partecipate da geometri
e di società cooperative costituite da soci non esclusivamente iscritti agli albi, nonché di consorzi e di società consortili) e uno oggettivo (oggetto sociale che contempli attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico – economica o studi di impatto ambientale). In relazione al requisito oggettivo rileverebbero, anche se non in via esclusiva, taluni codici Ateco, indicativi dello svolgimento di attività professionali, tra cui, in particolare, quanto alle attività svolte dai geometri, quelli relativi a “Attività di
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