Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/02/2024, n. 565
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E G Presidente
Dott.ssa M T Consigliere relatore
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5153 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Francesco Blundo Parte_1 C.F._1
n. 54 presso l'avv. L G (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 atti allegata
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Appellante
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Torquato Tasso n. Controparte_1 C.F._3
162 presso gli avv.ti F C (c.f. ) e L G (c.f. C.F._4
, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti allegata C.F._5
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Appellato
E vv. N (c.f. ), quale curatore speciale e difensore dei minori CP_2 C.F._6 Persona_1
nato a Napoli il 13.9.2012, e , nato a Napoli il 27.3.2016, con studio in Napoli alla
[...] Persona_2
Via Carlo Poerio n. 53
Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha chiesto, in via preliminare, l'ascolto del figlio , che vengano acquisite relazioni Persona_1 aggiornate del Polo della Famiglia dove si sono svolti gli incontri del padre con figli e che venga valutata
l'opportunità di favorire un percorso di mediazione familiare. Ha concluso, quindi, riportandosi a quanto rassegnato nell'atto di appello come da note scritte in atti allegate.
1
L'appellata ha chiesto, in via preliminare, di inibire al di utilizzare le immagini dei figli Pt_1 Persona_1
e sul sito , ingiungendogli l'immediata rimozione delle stesse. Ha poi concluso Per_2 Org_1 riportandosi integralmente a quanto dedotto nella comparsa di costituzione come da note scritte in atti allegate.
L'avv. N Grassi, quale curatore speciale dei minori, ha concluso riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione come da note scritte in atti allegate.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2022, proponeva tempestivamente appello avverso la Parte_1 sentenza n. 8682 emessa dal Tribunale di Napoli il 4.10.2022, notificata il 4.11.2022, che nel definire il giudizio di separazione personale intrapreso dal coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
15.6.2011 e dalla cui unione erano nati i figli , il 13.9.2012, e , il 27.3.2016, all'esito Persona_1 Per_2 dell'istruttoria, aveva così deciso:
- “Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 con addebito al resistente;
- dichiara ex art. 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e Parte_1 Persona_1 che gli incontri tra i minori e il padre avvengano presso spazio neutro secondo modalità e tempi indicati dai Persona_3 competenti Servizi Sociali di riferimento;Org
- determina, …, in euro 600,00 mensili, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici il contributo al mantenimento dei figli minori da porre a carico del resistente oltre la contribuzione al 50% delle spese straordinarie;Org
- determina, …, in euro 250,00 mensili, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici il mantenimento in favore della ricorrente;
- rigetta per il resto;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 9.430,20 per onorario, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale e per esso allo Stato stante la ammissione al patrocinio a spese dello Stato…;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese delle consulenze tecniche di ufficio…;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli…;
- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e delle relazioni del SS nonché delle consulenze in atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, affari civili”.
Con il primo motivo, l'appellante si doleva dell'erronea motivazione della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, emessa nei propri confronti, ai sensi dell'art. 330 c.c.
Con il secondo motivo, il lamentava l'erronea determinazione dell'importo dell'assegno di Pt_1 mantenimento mensile in favore dei figli minori e . Persona_1 Per_2
Con il terzo motivo, l'appellante censurava l'operato del primo giudice per avere erroneamente riconosciuto
l'assegno di mantenimento in favore della , comunque determinato in un importo incongruo. CP_1
Infine, con il quarto motivo di appello, il di doleva della regolamentazione delle spese processuali, Pt_1 ritenendo che andassero in tutto o parte compensate.
2
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, che venisse revocata la declaratoria ex art. 330 c.c. di decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal Tribunale nei propri confronti per la evidente carenza dei presupposti in fatto e diritto e per la insussistenza di prove di un pregiudizio psicofisico per i minori, prevedendo il regime dell'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 residenza privilegiata degli stessi presso la madre. In via principale, sugli incontri padre - figli, chiedeva che avessero luogo secondo le modalità indicate in dettaglio in ricorso, sia con riferimento alla permanenza presso di sé dei figli nei giorni infrasettimanali, che nel fine settimana, sempre con pernottamento, che durante i periodi di festività, vacanze e ricorrenze. In via gradata, chiedeva che venisse stabilita una modalità di frequentazione secondo le indicazioni suggerite dal consulente e dalle risultanze processuali emerse dalle consulenze. Domandava, Per_4 inoltre, che il contributo di mantenimento paterno in favore dei figli venisse determinato in euro 400,00 mensili, od in altra somma ritenuta equa, confermando l'obbligo a proprio carico di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per la prole, dichiarando che nulla era dovuto alla a titolo di assegno di mantenimento CP_1
o, in via gradata, che l'importo venisse ridotto ad euro 100,00 mensili, tenuto conto delle effettive capacità reddituali delle parti. Infine, chiedeva che le spese processuali venissero in tutto o in parte compensate, ivi comprese quelle delle espletate ctu, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello.
Si costituiva che, nel contestare quanto dedotto dalla controparte, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva anche l'avv. N Grassi, quale curatore speciale e difensore dei minori e Persona_1
, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui era stata Per_2 disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del e previsti incontri monitorati del padre con i Pt_1 figli, rimettendosi per il resto alla valutazione del collegio.
Sentite le parti personalmente, veniva disposta la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale, per quello che qui interessa esaminare, con riferimento alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ritenne non necessario l'ascolto dei minori, sia in ragione dell'età essendo entrambi infradodicenni, che delle numerose relazioni dei servizi sociali incaricati e della ctu, nel corso della quale era stata osservata anche la relazione dei minori con entrambe le figure genitoriali.
Sottolineò, inoltre, che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale era stata proposta dalla CP_1 nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa era stata chiesta anche la sospensione dalla responsabilità genitoriale, richiesta quest'ultima alla quale ella aveva rinunciato personalmente all'udienza del 21.6.2018, per poi riproporla nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. chiedendo, al contempo, laddove sussistenti i presupposti, la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei riguardi del coniuge. Aggiunse, inoltre, che la domanda de potestate era stata avanzata anche nel successivo ricorso ex art. 709 ter c.p.c. e che in relazione a tali domande era stato nominato, con ordinanza del 15.1.2021, il curatore speciale dei minori, che aveva aderito alla domanda proposta dalla . CP_1
A fondamento della declaratoria di decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale emessa nei riguardi del
il primo giudice osservò quanto segue: Pt_1
3
- le pronunce de potestate sono adottabili non solo laddove sussistano fatti ed eventi pregiudizievoli già occorsi ai minori, ma anche sulla prospettazione di un pregiudizio futuro dovendo il giudice esprimere una prognosi sulla effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali;
- nella fattispecie risultò accertata la penale responsabilità del in ordine a due episodi di lesioni aggravate Pt_1 ai danni della moglie (avvenute il 4.5.2017 e 12.5.2017) nel giudizio conclusosi con rito abbreviato dinanzi al Gup del Tribunale di Roma con sentenza del 26.10.2018 (all'epoca dei fatti il di professione psicologo, Pt_1 rivestiva l'incarico di giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Napoli), con condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita (odierna appellata), mentre fu dichiarato assolto perché il fatto non sussiste per il reato di maltrattamenti familiari ai danni della coniuge e del figlio ;Persona_1
- con successiva sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma il 9.2.2021, a seguito della impugnazione proposta dall'imputato e dalla ai soli effetti della responsabilità civile, in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_1 il fu ritenuto responsabile agli effetti civili del reato di maltrattamenti ai danni della moglie e del figlio Pt_1
, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la quantificazione del danno subito dalla parte Persona_1 civile;in quella sede, la Corte reputò pienamente attendibile la , che dichiarò di avere subito condotte CP_1 vessatorie e violente ad opera del marito sin dal mese di agosto 2015 nei propri confronti e del figlio minore e di essersi determinata a reagire al silenzio serbato sino ad allora presentando la prima denuncia per i maltrattamenti subiti solo nel maggio 2017, dopo avere scoperto per caso, visionando il cellullare del marito, che quest'ultimo intratteneva, attraverso un falso profilo Facebook (a nome , contatti con persone di sesso Parte_2 femminile di giovane età contenenti conversazioni a sfondo sessuale, fra le quali anche le figlie minorenni del fratello;lo stesso inoltre, rilevò la Corte, in sede di interrogatorio dinanzi al Gip del 13.7.2017, aveva Pt_1 ammesso di avere contattato su Facebook diverse ragazze minori intrattenendo conversazioni a sfondo sessuale, mostrando le sue parti intime, benché nella memoria difensiva poi depositata il 26.10.2018 avesse fornito altra versione dei fatti (la prima sarebbe stata frutto dello stato confusionale in cui versava), non ritenuta credibile, Org secondo la quale alcuni giovani pazienti, affetti da disabilità, del centro presso il quale lavorava si erano impossessati del suo cellullare entrando nel suo profilo e postando alcune foto di carattere sessuale;
- il fatto storico concernente i maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e del figlio doveva Persona_1 ritenersi provato stante l'accoglimento dell'appello;
- nella prima consulenza tecnica, disposta con ordinanza del 10.1.2019 finalizzata ad approfondire le dinamiche familiari, il dott. aveva riferito che il in merito all'aggressione ai danni della moglie, aveva Per_4 Pt_1 dichiarato dapprima una progressiva chiusura dei rapporti tra lui e la coniuge e poi diversi eventi di aggressività verbale e violenza fisica avvenuti in modo esplosivo tra l'aprile e il giugno 2017, raccontando un brutto episodio verificatosi alla presenza del figlio che non voleva mettersi le scarpe “per cui arrabbiato andai verso Persona_1 di lui e gli diedi uno schiaffetto sul ginocchio”, precisando “premetto di non essere aduso impiegare violenza con nessuno” e dopo aggiunse che in quel momento sarebbe stato aggredito in maniera “violentissima” dalla moglie, intervenuta dopo averlo visto colpire la gamba del figlio e avrebbe ripetuto di seguito più volte “di non aver capito niente in quei momenti”
e che il litigio proseguì in una vera e propria “colluttazione”, precisando che “fu un bruttissimo episodio, ma non è stata mia intenzione picchiare mia moglie, nel modo più assoluto…io cercavo solo di bloccarle le braccia per difendermi, ma lei era inviperita”;
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- il non aveva acquisito alcuna consapevolezza della violenza familiare alla quale aveva esposto i figli, né Pt_1 aveva effettuato alcun percorso finalizzato alla comprensione dei suoi comportamenti nei riguardi della moglie e dei figli, sicché la mancata rivisitazione critica da parte dello stesso giustificava una pronuncia di decadenza, per le inevitabili ripercussioni negative sull'equilibrio fisico - psichico dei figli e serenità dell'ambiente familiare;
- nel corso del giudizio, inoltre, il con sentenza del Tribunale di Roma emessa il 16.3.2022, dopo un Pt_1 ampliamento di istruttoria ordinato dal Gip a seguito dell'opposizione proposta alla richiesta di archiviazione del
PM da parte del fratello della , corredata dall'ispezione del contenuto del cellullare dell'uomo (che CP_1 evidenziò la presenza di più di 19.000 messaggi con persone di sesso femminile di giovane età a sfondo sessuale nel periodo compreso fra il 17.6.2016 ed il 6.6.2017, anche durante l'orario di lavoro), era stato condannato per il reato di cui all'art. 609 undecies c.p. (adescamento di minori a scopo sessuale, segnatamente ai danni delle due figlie minori del fratello della );tale condotta, “oggettivamente censurabile”, ancor prima della definizione in primo CP_1 grado del procedimento penale da ultimo citato, rese necessario effettuare un supplemento di consulenza tecnica di ufficio, affidata al già nominato dott. e ad una psichiatra, individuata nella dott.ssa , allo scopo Per_4 Per_5 di verificare se la condotta suddetta configurasse un disturbo patologico della sfera sessuale\del desiderio sessuale
e si traducesse in un disturbo della personalità di più ampia portata tale da potere inficiare il ruolo educativo genitoriale;
- nel primo elaborato peritale, il dott. aveva rappresentato alcune difficoltà del nel gestire le Per_4 Pt_1 emozioni aggressive ed una propensione ad agire per ciò che si prova, nonché reticenza nell'ammettere il carattere disfunzionale della relazione con la moglie e solo parzialmente consapevole delle motivazioni della crisi coniugale;il consulente, tuttavia, da una parte riferì di non avere riscontrato un disagio psicologico tale da compromettere in modo perentorio la relazione del padre con i figli e dall'altra, pur avendo colto aspetti disfunzionali nel comportamento del reputò possibile prevedere l'affidamento condiviso dei figli, benché fosse al Pt_1 contempo necessario “monitorare nel tempo il grado di collaborazione genitoriale e la qualità comunicativa raggiunta con un percorso clinico di sostegno psicoeducativo alla coppia genitoriale”;
- nella seconda consulenza, il dott. rilevò che il spesso si era mostrato nel corso del colloquio Per_4 Pt_1 ambivalente ed evasivo rispetto alle domande riguardanti la sua persona, apparendo convito di essere un padre e marito premuroso, “discolpandosi per ogni tipo di accusa” ed ascrivendo la responsabilità dell'accaduto alla moglie, ritenuta una persona con grandi difficoltà psicologiche, mossa dal solo scopo di recargli danno, negando difficoltà nella gestione dei propri impulsi sessuali, riscontrando nello stesso un'inadeguata competenza introspettiva, nonostante il percorso formativo – professionale;il tecnico approfondì le motivazioni che portarono l'uomo ad effettuare le citate gravi ammissioni e le successive smentite (che giustificò con l'intento di proteggere i ragazzi del centro dalle loro responsabilità);ipotizzò un profilo di personalità “nevrotica e di moderata entità”, escluse episodi di tipo psicotico ed elementi clinici di un conclamato Disturbo Parafilico;a tale ultimo riguardo, tuttavia, sottolineò che in letteratura erano contemplati anche profili diagnostici più ampi, per cui fantasie, desideri o condotte sessuali parafiliache non assumono un chiaro ed evidente significato clinico se presenti in misura uguale o minore a comportamenti sessuali normofilici eventualmente coesistenti;evidenziò la presenza di talune caratteristiche di personalità disfunzionale, il costante rifiuto di ogni responsabilità attraverso la costruzione di uno schema accusatorio tendente alla recriminazione ostile;quanto alla relazione delle figure genitoriali con i figli, evidenziò
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che essa non potesse ritenersi causa diretta di disagio psicologico ed emotivo degli stessi, seppure non si potesse escludere che il clima conflittuale e disarmonico esistente in famiglia potesse dare luogo “ad evidenze cliniche e a future
o prossime problematiche di natura emotiva”, ravvisando l'esigenza di conservare gli incontri protetti a tutela dei figli, contemperando la necessità di preservarne lo sviluppo evolutivo e di sostenere il rapporto continuativo con la figura paterna;
- la dott.ssa nel proprio elaborato escluse un quadro di Disturbo Parafilico clinicamente significativo, Per_5 ma osservò “elementi personologici abnormi”, l'assoluta incapacità dello stesso di riconoscere l'importanza e la gravità di quanto è in fase di procedimento…modesta capacità empatica e di accettazione delle emozioni, tale da propendere per l'evitamento interpersonale e l'ipervalutazione personale.., discreta aggressività latente, con propensione all'ottenimento del vantaggio personale attraverso comportamenti manipolativi…, la negazione rispetto a comportamenti impulsivi…”con evidente limite alla serenità di crescita dei minori e , aggiungendo Per_2 Per_1 che gli elementi di carenza nella figura paterna esistevano e avrebbero creato maggiore difficoltà laddove si fosse lasciato ampio spazio alla coltivazione di un rapporto con i minori, stante “la scarsa capacità di lettura della realtà del
e la non chiara attuale situazione processuale dello stesso;anche la consulente evidenziò che accanto al Pt_1
Disturbo Parafilico clinicamente significativo esistevano quadri di riferimento più ampi in cui i comportamenti sessuali parafilici vengono valutati coesistenti in riferimento a comportamenti normofilici dello stesso soggetto;inoltre, ella ravvisò nel un disturbo nevrotico “sottosoglia” certamente preesistente alla vicenda giudiziaria Pt_1 civile e penale;
- sulla base di tali complessivi elementi, dunque, fu escluso un quadro parafiliaco conclamato, ma fu ritenuto accertato, stante la condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 609 undecies c.p., l'interesse sessuale del per giovani adolescenti con condotte ripetute e di cui non aveva avvertito il disvalore, nonché la mancata Pt_1 rivisitazione critica dei comportamenti assunti e di presa di coscienza delle proprie responsabilità in ordine alla vicenda giudiziaria, a fronte della quale non fu reputato possibile prevedere un imminente cambiamento in senso positivo, integrando in tal modo la violazione dei doveri propri della responsabilità genitoriale con grave pregiudizio per i figli;
- nulla fu disposto in ordine all'affidamento dei figli minori, atteso che la era unico genitore esercente la CP_1 responsabilità genitoriale e fu confermata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà dei di lei genitori, alla stessa;
- in merito ai rapporti affettivi tra il padre ed i figli, ritenne che pur escludendosi una prognosi di pericolosità diretta del con riguardo a questi ultimi, l'uomo aveva solo in parte consapevolezza dei motivi sottesi alla crisi Pt_1 coniugale pregressa, aveva violato l'ordinanza del 10.11.2020 quanto alla regolamentazione degli incontri con i figli
(dove fra l'altro gli era stato prescritto “di attenersi agli orari stabiliti per gli incontri e di non assumere condotte svalutanti nei confronti dell'altro genitore, di non usare i figli come giudici o arbitri dei comportamenti dell'altro genitore e di non renderli edotti delle vicende giudiziarie”), in sede peritale erano state evidenziate criticità personologiche e aspetti disfunzionali dello stesso, che nel tempo si erano amplificati avendo adottato condotte confusive che se non contenute avrebbero destabilizzato i figli, tanto che in alcune occasioni aveva mostrato aggressività nei riguardi della Persona_1 madre, giungendo a ritenerla esclusiva responsabile della vicenda, con conseguente difficoltà di gestione dei figli da parte della ;aggiunse, inoltre, che le modalità di incontro disposte nel corso del giudizio alla presenza CP_1
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di persone di fiducia o di familiari si erano rivelate fallimentari per il deteriorarsi dei rapporti fra le rispettive famiglie di origine ed in quelli consentiti al di fuori dello spazio neutro il si era mostrato insensibile rispetto alle Pt_1 sollecitazioni offerte dal Tribunale e prescrizioni imposte avendo adottato un comportamento polemico e provocatorio nei confronti della moglie;
- reputò in ogni caso allo stato di non dovere interrompere i rapporti tra il padre ed i figli, che avevano mantenuto nel tempo una relazione costante con tale genitore per quanto segnata dalle vicende giudiziarie, disponendo la prosecuzione degli incontri in forma protetta, pur nella consapevolezza del carattere temporaneo di tale modalità di frequentazione (nel caso in essere sin dai provvedimenti presidenziali del 2.2.2018), essendo ogni diversa statuizione subordinata ad una revisione critica da parte del delle proprie condotte e ad un percorso Pt_1 terapeutico individuale per la presa di coscienza degli aspetti disfunzionali della sua personalità e propria responsabilità, onerando la Procura minorile, alla quale dispose la trasmissione degli atti, di effettuare la vigilanza.
Tanto premesso, l'appellante asserisce che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione richiamando le sentenze penali ed in modo parziale e fuori contesto il supplemento di consulenza tecnica di ufficio, senza tenere in alcuna considerazione quanto emerso a favore dello stesso nel corso del giudizio, segnatamente il profilo di personalità, il rapporto con i figli, la condizione psicologica dei minori e l'assenza di pregiudizio nella frequentazione con il padre, le relazioni positive sull'andamento degli incontri padre figli, le istanze dei minori di volere frequentare il padre al di là della stretta modalità prevista. Il primo giudice, osserva ancora il Pt_1 avrebbe subito l'influenza della sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel mese di maggio 2022, sebbene dagli elaborati peritali non fosse emersa l'inadeguatezza genitoriale nel rapporto con i figli, né i figli avessero subito nel tempo un qualche pregiudizio, come confermato dalle numerose relazioni redatte dal . Ed Organizzazione_4 ancora, il consulente incaricato, nel primo elaborato, avrebbe escluso che egli fosse affetto da disturbo psicopatologico o della personalità che potesse costituire un qualche pericolo per i minori, fortemente legati a tale genitore, tanto da avere avanzato l'ipotesi di un affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre.
La stessa , pur in presenza di giudizi penali già in atto, avrebbe riferito al consulente l'assenza di gravi CP_1 inosservanze per il rispetto dei ruoli genitoriali nella percezione dei figli, mostrandosi favorevole a confrontarsi con l'ex coniuge al fine di tenere in considerazione le prevalenti e diverse esigenze dei figli, sottolineando il rispetto del diritto di questi ultimi a potere frequentare la figura paterna in modo continuativo. Ella, sottolinea ancora
l'appellante, in ragione di quanto dichiarato, aveva rinunciato alla domanda di sospensione della responsabilità genitoriale e ciò aveva determinato un ampliamento delle modalità di frequentazione del padre con i figli (un giorno presso il servizio sociale ed un altro senza necessità di garanti). Le consulenze successivamente espletate, a giudizio dell'appellante, non avrebbero evidenziato alcun elemento di pregiudizio arrecato ai figli dalla condotta del padre
o che quest'ultimo fosse un genitore inidoneo. Né il primo giudice avrebbe tenuto conto del comportamento ambivalente assunto dalla nel corso del giudizio, che dopo avere rinunciato alla domanda di sospensione CP_1 della responsabilità genitoriale aveva dichiarato al consulente che il era una valida figura di riferimento Pt_1 per i figli o che ella aveva subito un procedimento ex art. 709 ter c.p.c. dal medesimo intrapreso per imporle il diritto suo e dei figli di parlare al telefono, circostanza in alcun modo citata in sentenza. Inoltre, la , pur CP_1 affermando di essere collaborativa e di tenere conto del desiderio dei figli di incontrare il padre con modalità più adeguate, avrebbe avversato in ogni modo e con ogni mezzo il rapporto del padre con i figli al fine esclusivo di
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rimuovere la figura paterna dall'orizzonte dei figli. Quanto all'elemento dell'asserita conflittualità tra i genitori, anch'esso a fondamento della pronuncia censurata, l'appellante ritiene che non trovi conferma nelle risultanze processuali avendo la coppia genitoriale sempre collaborato e condiviso pareri e risoluzioni riguardanti i figli, come in occasione della vaccinazione per il Covid.
La , nel condividere sostanzialmente le argomentazioni del Tribunale e le indicazioni dei consulenti, ha CP_1 evidenziato che le vessazioni e maltrattamenti subiti dal figlio unitamente alle violenze perpetrate ai propri Per_1 danni ad opera del alle quali avrebbero assistito entrambi i figli, come accertate in sede penale oggi in Pt_1 via definitiva (nelle more del gravame la Corte di Cassazione con sentenza n. 1381 del 16.1.2023, in atti depositata, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9.2.2021), avrebbero mostrato il clima di violenza e sopraffazione subito dal nucleo familiare, situazione aggravatasi a seguito della condanna in primo grado dell'appellante per il delitto di adescamento di minori, rispetto alla quale non vi sarebbe stata alcuna rivisitazione critica dei propri comportamenti da parte del coniuge. Al riguardo, ella lamenta che il anche in tempi Pt_1 recenti, avrebbe continuato ad assumere comportamenti fuori dalle regole (avrebbe raggiunto arbitrariamente
l'oratorio frequentato dal figlio e avrebbe presenziato alla festa di fine anno della scuola senza avvertirla, Per_1 nonché si sarebbe fatto trovare all'ingresso del viale di accesso del parco dove si trova la casa coniugale), che i comportamenti impulsivi e incontrollati dello stesso le avrebbero causato molteplici problemi nella gestione dei figli, sebbene ella avesse adottato un comportamento sempre coerente. Inoltre, ha dedotto che le condotte del coniuge avrebbero “sconfinato” anche durante gli incontri tenuti al Polo delle Famiglie, citando in particolare la relazione del 3.8.2022 dalla quale sarebbe emersa l'indisponibilità del ad accettare le regole Pt_1 previste per i regali da offrire ai figli in occasione degli incontri (avrebbe dichiarato fra l'altro “Non mi potete dire come gestire il rapporto con i miei figli perché potete solo osservare e poi scrivere”, “So bene come funziona, perché sono io che faccio le formazioni a quelli come voi”), ribadendo che avrebbe continuato a portare regali ai bambini. Il l'avrebbe Pt_1 denigrata e sminuita innanzi ai figli per toglierle ogni autorevolezza, attribuendole la colpa delle sue vicende civili
e penali e riferendo ai figli che i loro incontri non potevano avvenire liberamente per colpa della madre.
L'avv. curatore speciale dei piccoli e , nel costituirsi ha condiviso le conclusioni CP_2 Persona_1 Per_2 alle quali è pervenuto il primo giudice, ritenendole rispondenti all'interesse dei minori.
Ciò premesso, giova rammentare che la decadenza dalla responsabilità genitoriale, prevista dall'art. 330 c.c., è una misura posta a protezione del minore laddove la condotta del genitore per avere violato o trascurato i doveri o abusato dei poteri, derivanti per il genitore dalla filiazione, abbia determinato un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza della condotta tenuta, anche nell'ipotesi in cui si sia verificato solo il pericolo di danno, indipendentemente dalla coscienza da parte del genitore di ledere gli interessi della prole. La funzione di tale misura risiede non già nel sanzionare la condotta del genitore o nel dirimere la gestione di figli contesi, ma nel salvaguardare
e tutelare i diritti ed interessi del figlio, connessi al necessario sviluppo della sua personalità e ad una crescita equilibrata. In tale ottica, dunque, il giudice nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità genitoriali, con riferimento alla elaborazione da parte dei genitori di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con
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il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dei servizi territoriali (cfr Cass. n. 12237\2023;
9763\2019).
Orbene, la complessa vicenda familiare è stata caratterizzata da un lungo iter giudiziario, nel corso del quale si sono susseguiti più provvedimenti in ragione del progressivo evolversi degli eventi penali che hanno interessato il
uno dei quali ancora pendente, che indubbiamente hanno avuto un peso significativo nelle dinamiche Pt_1 relazionali della coppia, già di per sé divenute non agevoli in epoca prossima alla nascita del figlio (ciò è Per_2 stato ben illustrato anche dal dott. nella prima ctu, cfr pag. 119 dove viene messo in luce che “..Il contesto Per_4 giuridico (in sede penale) sembra inoltre percepito come incombente sulla relazione tra le parti, esacerbando proprio quelle difficoltà comunicative già esistenti, probabile causa della disfunzionalità di coppia pregressa.”).
D'altro canto, la , come ebbe modo di riferire anche al consulente nel corso della prime operazioni peritali, CP_1 si è determinata a denunciare il coniuge per i due episodi di lesioni patiti nel maggio 2017 proprio dopo avere scoperto (e denunciato), nel precedente mese di marzo, visionando il cellulare del marito, che egli intratteneva, con un diverso profilo Facebook, conversazioni a sfondo erotico con giovani ragazze (oltre ad avere trovato video e foto a sfondo sessuale nelle quali riconobbe le fattezze del marito), fra le quali figurava anche la nipote minorenne, figlia del fratello (al riguardo dichiarò al consulente “di aver sperimentato immediatamente una preoccupazione fortissima piuttosto che una sensazione di gelosia o tradimento”) e ciò la portò a rivedere diversamente una serie di eventi coniugali pregressi caratterizzati da aggressività verbale e fisica, che non aveva mai denunciato prima di allora (cfr pag. 12 e ss della ctu). Le indagini avviate hanno determinato l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento del dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e comunicazione sin dal mese di luglio 2017 (e sino al Pt_1 mese di gennaio 2018) e la conseguente interruzione di rapporti del padre con i figli, poi consentiti dal Gip e ripresi nel mese di settembre 2017 alla presenza dei familiari. A seguito del giudizio di separazione intrapreso nell'immediatezza dalla , detti rapporti sono stati regolamentati in via temporanea ed urgente con modalità CP_1 protette ed assistenza del servizio sociale territoriale, con ordinanza presidenziale del 2.2.2018, che ha comunque previsto il regime dell'affidamento condiviso dei piccoli e (all'epoca rispettivamente il Persona_1 Per_2 primo di anni cinque ed il secondo prossimo ai due anni), con residenza prevalente presso l'abitazione materna.
La prima consulenza tecnica è stata disposta con ordinanza del 10.1.2019, successivamente alla sentenza di primo grado del Tribunale di Roma del 26.10.2018, al fine di approfondire le dinamiche familiari. Nelle more di tale incombente, fermo restando l'affidamento condiviso dei bambini, il padre ha continuato a mantenere la relazione con entrambi i figli, sebbene in ambiente protetto. Il dott. riscontrò nella una personalità Per_4 CP_1 complessivamente nella norma e l'assenza di disturbi psicopatologici, sebbene fossero presenti sintomi di carattere ansioso ed un forte bisogno di essere rassicurata in maniera convincente su quanto denunciato ed ascritto al coniuge, mostrandosi tuttavia consapevole dell'importanza della presenza paterna per i figli, fornendo a questi ultimi una immagine sempre positiva dell'altro genitore (cfr pag. 105 della prima ctu), emergendo piena identificazione con i bisogni dei bambini ed un radicato senso di responsabilità (cfr pag. 106 della prima ctu).
Quanto al rilevò anche in tal caso un profilo di personalità complessivamente nella norma e l'assenza Pt_1 di disturbi psicotici, pur in presenza di un “quadro sintomatologico di matrice nevrotica di moderata entità”, mostrando la tendenza a non percepire le relazioni interpersonali in termini di reciprocità, “talvolta mostrandosi collaborativo con l'altro per interessi personali (manipolarità)”, nonché alcune attitudini comportamentali di tipo passivo – aggressivo, associate
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ad atteggiamenti di egoismo, narcisismo ed ostilità indiretta, dimostrandosi “emotivamente coartato, caratterizzato da un atteggiamento complessivo di insoddisfazione e di autocommiserazione, in riferimento agli eventi occorsi”. Riscontrò, in particolare, la tendenza a negare gli errori e proiettarli nelle relazioni personali “mancando di sicurezza personale, qualora il forte bisogno di attenzione che cerca, non venga soddisfatto” (cfr pagg. 107 e ss. della prima ctu), denotando “un certo grado di immaturità affettiva ed autoindulgenza”, problematicità legate alla scarsa tolleranza delle frustrazioni con una “maggiore propensione ad agire..”, il percepire se stesso “senza colpa”, “mancando di preoccupazioni relativamente alle responsabilità circa i propri problemi familiari e genitoriali” (cfr pag. 109 e ss prima ctu). In ogni caso, quanto meno nel corso della prima consulenza, sostenne il consulente, la relazione in essere fra i genitori non aveva determinato “un reale e conclamato disturbo psicopatologico” nei riguardi dei figli, sebbene non potesse escludersi che si sviluppassero problematiche di natura emotiva in relazione alle modalità comunicative “coartate e rigide” riguardanti il rapporto dei genitori. Tali dinamiche, infatti, indirettamente, avevano cominciato ad interferire di fatto sulla coordinazione genitoriale e sulla capacità di pervenire a scelte educative condivise per i figli (cfr al riguardo anche le conversazioni Whatsapp dei genitori allegate in atti prodotte dall'appellata). Nonostante gli aspetti disfunzionali riscontrati, secondo il consulente i rapporti dei figli con entrambe le figure genitoriali dovevano essere mantenuti, ma con alcune cautele, stante l'esito incerto dei procedimenti penali pendenti e la necessità di tutelare i minori. Il tecnico, al riguardo, suggerì di avviare la coppia a percorsi di sostegno psicoeducativo, al fine creare i presupposti per riattivare le reciproche relazioni intra-familiari, apparse poco coese. In tale ottica, ritenne possibile prevedere l'affidamento condiviso dei figli, con residenza prevalente presso la madre e modalità di visite padre – figli alla presenza dei servizi sociali e\o familiari delegati (cfr pagg. 119 e ss della prima ctu), ipotesi verso la quale la stessa coppia genitoriale aveva manifestato disponibilità in ciò supportata anche dagli operatori del Polo per le Famiglie.
L'ordinanza del 15.7.2019 recepì gli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, prevedendo che uno dei due giorni settimanali di incontro del padre con i figli avvenisse alla presenza di un familiare presso un luogo da concordare, diverso dallo spazio neutro, modalità che si rivelò in concreto non attuabile per i significativi contrasti fra le rispettive famiglie di origine della coppia genitoriale e momenti di notevole tensione anche alla presenza dei figli minori (dai quali hanno avuto origine anche denunce da parte del nei riguardi della suocera). Con la Pt_1 successiva ordinanza del 1.10.2019, confermata il 27.1.2020, il secondo giorno di incontro del padre con i figli fu
“liberalizzato”.
Gli eventi successivi, sia penali (si allude alla integrazione di atti di indagine con riferimento al procedimento relativo al reato di cui all'art. 609 undecies c.p.), oltre che le doglianze manifestate dalla nel ricorso CP_1 proposto ex art. 709 ter c.p.c. in merito a condotte provocatorie (cfr i molteplici messaggi Whatsapp in atti) e svalutanti adottate dal coniuge nei riguardi della propria persona nel giorno settimanale in cui poteva stare con i figli liberamente e nel coinvolgimento dei figli nella vicenda giudiziaria (il figlio più grande, all'epoca di anni otto, in particolare, era giunto a ritenerla colpevole di quanto accaduto nella sua famiglia e delle limitazioni poste nella frequentazione del padre, cfr il file audio allegati;tali condotte sarebbero emerse anche negli incontri presso il
Polo delle Famiglie, cfr relazione del SS dell'11.8.2020, dove egli affermò “…Guarda un po', per non sembrare una cattiva madre dice bugie…” o, rivolto ai figli, “…io vi sentirei sempre, ma è mamma che decide tutto…”), hanno dato luogo
(ordinanza in atti del 15.1.2021) agli ulteriori approfondimenti istruttori (supplemento di ctu), al ripristino di modalità di incontro padre – figli protette, in spazio neutro e alla presenza di un familiare, oltre ad alcune
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prescrizioni rivolte al (rispetto degli orari, astenersi dalle condotte svalutanti… come già esposto) ed alla Pt_1 nomina del curatore speciale.
Le difficoltà relazionali della coppia nella gestione all'epoca condivisa dei figli hanno poi dato luogo ad un ulteriore intervento del Tribunale finalizzato, su richiesta del ex art. 709 ter c.p.c., alla possibilità di avere colloqui Pt_1 telefonici con i figli, disciplinandone la fascia oraria, oltre che al ripristino degli incontri protetti esclusivamente presso lo spazio neutro, tanto al fine di salvaguardare i figli minori da “condotte confusive” messe in atto da tale genitore (cfr l'ordinanza del 21.1.2021, riportata per esteso anche in sentenza).
Nelle successive consulenze, depositate l'8.6.2021, sia il dott. che la dott.ssa , hanno escluso Per_4 Per_5
l'esistenza di elementi clinici necessari per diagnosticare un Disturbo della Sfera Sessuale o Desiderio Sessuale o
Disturbo Parafilico nel Tammaro. Dal colloquio intrattenuto con quest'ultimo, sostennero i consulenti, non era emerso “intenso e persistente (come criterio diagnostico) interesse sessuale diverso dall'interesse sessuale per patner umano e fenotipicamente normale” (cfr in particolare la relazione della dott.ssa nella parte dedicata alle conclusioni), Per_5 sebbene entrambi abbiano rappresentato l'esistenza di quadri di riferimento più ampi in cui fantasie, desideri o comportamenti sessuali parafilici sono valutati coesistenti a comportamenti sessuali normofilici e se presenti in misura uguale o inferiore a questi ultimi non acquisiscono significato clinico.
Ciò non di meno, il dott. a confermato i tratti di personalità disfunzionali del già riscontrati nella Per_4 Pt_1 precedente valutazione (laddove riferì di un quadro di personalità di matrice nevrotica di moderata entità), sottolineando in particolare che egli “sembra mostrarsi sottilmente collaborativo, ma altrettanto spesso appare prevalentemente orientato da interessi anche di natura evidentemente manipolativa”, in particolare palesando un sistema di pensiero difensivo
e coartato, caratterizzato dalla negazione e da comportamenti frutto di immaturità affettiva, irritabilità, intolleranza alla frustrazione, “costante rifiuto inerente l'oggetto dell'integrazione peritale, attraverso la costruzione di uno schema accusatorio
(svalutante e denigratorio), tendente alla recriminazione ostile, all'attribuzione esterna del proprio disagio, delle pulsioni aggressive e delle stesse critiche mosse a proprio carico” (cfr pagg. 81 e ss della seconda ctu). Il consulente, in particolare, ha evidenziato che il “fornisce una narrazione soggettiva degli eventi occorsi”, al fine di ribadire la propria estraneità ai fatti Pt_1 addebitati sul suo conto (cfr pagg 47 e ss della seconda ctu). Riferisce il consulente che tanto sarebbe accaduto anche quando gli è stato chiesto di motivare la differente versione prospettata con riferimento alle dichiarazioni rese al Gip nel luglio 2017 in merito all'utilizzo del profilo Facebook sotto una diversa identità (egli dichiarò il
13.7.2017, come di evince dagli atti, “io con un profilo falso di Facebook ho contattato delle minori per Persona_6 sfondo sessuale…sono pentito di aver contattato ragazze minori sui social, ho fatto una stupidaggine ma ribadisco di non essere mai andato oltre con loro a parte conversazioni a sfondo erotico”), e quanto in seguito dichiarato nelle memorie difensive relativamente alla propria completa estraneità circa l'utilizzo del summenzionato profilo Facebook, che sarebbe stato in realtà utilizzato a sua insaputa dai pazienti, minori diversamente abili, ai quali avrebbe consentito l'uso del Org_ suo cellullare, presso il centro dove lavorava (cfr pagg. 57 e ss della seconda ctu).
A conclusioni sostanzialmente analoghe è pervenuta anche la dott.ssa , che all'udienza del 9.9.2021 Per_5 evidenziò altresì l'esistenza delle contraddittorietà ed abnormità “personologiche” del “l'assoluta incapacità” Pt_1 di riconoscere l'importanza e la gravità del procedimento in corso, che unitamente alla non agevole relazione con
l'altro genitore costituisce un limite alla serenità di crescita dei figli.
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Nel corso del processo, l'appellante ha mantenuto costantemente la relazione con i propri figli, seppure in ambiente protetto e per un certo periodo per un giorno settimanale liberamente come ampiamente illustrato nelle molteplici relazioni del servizio sociale incaricato. Il dott. infatti, nel primo elaborato, ha escluso che la relazione dei Per_4 figli con i genitori, e per quello che qui interessa in particolare del padre, abbia causato in maniera diretta una situazione di disagio psicologico, pur avvisando problematiche di tipo emotivo connesse alle modalità “rigide e coartate” dei genitori. Ed anzi, all'esito delle operazioni peritali, si è mostrato favorevole ad una maggiore flessibilità di tale relazione, in tal modo facendo proprie anche le istanze dei bambini, attraverso il supporto di un percorso di sostegno psicoeducativo. La gestione condivisa dei figli, tuttavia, come diffusamente illustrato, è stata caratterizzata da molteplici momenti di tensione nella coppia genitoriale, che hanno coinvolto anche i piccoli Persona_1
e . In tale non facile situazione, tuttavia la , contrariamente a quanto ancora oggi asserito dal Per_2 CP_1 coniuge, ha sempre cercato di salvaguardare l'equilibrio psichico dei figli minori, offrendo loro una narrazione degli eventi che potesse giustificare prima l'allontanamento improvviso del genitore e dopo gli incontri in modalità protetta (la decisione sarebbe dipesa non dai genitori ma da un “giudice buono”, come riferì lo stesso al Pt_1 consulente, cfr pag. 41 e ss della prima ctu), versione alla quale il riferì di essersi dovuto adeguare Pt_1 dovendo tollerare un'accusa ingiusta, senza riuscire a cogliere l'intento di protezione dei figli da parte della moglie, che sembra avere comunque preservato un'immagine positiva della figura paterna, come ha avuto modo di sottolineare il dott. Per_4
I figli e , d'altra parte, hanno sempre manifestato affetto per il padre e desiderio di Persona_1 Per_2 mantenere il rapporto con tale genitore e di volerlo incontrare anche al di fuori dello spazio protetto (cfr la prima ctu nella parte dedicata all'osservazione della relazione dei figli con i genitori e le stesse relazioni del servizio sociale).
E ciò nonostante siano sempre vissuti, successivamente all'evento separativo, presso l'abitazione della madre con ampia frequentazione del di lei nucleo familiare, sicchè non vi è dubbio che tale genitore abbia non solo adottato sino ad oggi modalità protettive nei riguardi dei bambini, ma abbia creato un ambiente sereno ed accudente intorno ai propri figli, percependo consapevolmente il bisogno di questi ultimi di mantenere la relazione con il padre, che senza l'atteggiamento disponibile e collaborativo della madre difficilmente avrebbe potuto attuarsi.
Il difficile contesto familiare in cui i bambini loro malgrado sono stati coinvolti sin da quando erano molto piccoli
e le stesse modalità di incontro con il padre, alle quali nel tempo si sono dovuti adattare pur avendo manifestato più volte il desiderio di “normalità” nelle frequentazioni, in uno al coinvolgimento emotivo degli stessi nella vicenda giudiziaria che occupa, emerso con evidenza nel corso del giudizio (si rammenta che al fu espressamente Pt_1 prescritto fra l'altro di non usare i figli come arbitri dei comportamenti dell'altro genitore e non renderli edotti delle vicende giudiziarie), in particolare di , ormai preadolescente e di per sé in un momento di Persona_1 transizione difficile della propria crescita, rendono non opportuno l'ascolto degli stessi, qui reiterato dall'appellante.
L'audizione del minore anche infradodicenne è infatti certamente adempimento necessario laddove si tratti di procedure giudiziarie che lo riguardino, ma può essere opportuno non darvi seguito se tale ascolto possa rivelarsi in contrasto con l'interesse del minore, da valutarsi in ragione delle circostanze concrete del caso (cfr l'art. 336 bis
c.c. ratione temporis applicabile, riprodotto con analogo contenuto nell'art. 473 bis 4 c.c. con la recente riforma, cfr anche Cass. n. 24626\2023). D'altro canto, nel caso che occupa, la pronuncia emessa non ha precluso al di proseguire, sebbene con modalità protette, i rapporti affettivi con i propri figli. Pt_1
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Appare, dunque, alla Corte che nella fattispecie il complesso degli elementi probatori acquisiti evidenzi il grave pregiudizio subito dai figli e ascrivibile alla condotta paterna, a prescindere dalle Persona_1 Per_2 responsabilità penali accertate o ancora da accertare.
Le condotte di maltrattamenti in famiglia prospettate dalla , quanto alla veridicità degli eventi aggressivi e CP_1 violenti narrati da quest'ultima, subiti sin dalla nascita del secondo figlio, anche alla presenza dei bambini, come già evidenziato in prime cure, hanno trovato conferma in sede penale ormai in via definitiva. Tale condotta, di per sé grave, ha senza dubbio avuto un peso significativo nelle dinamiche relazionali della coppia, come già esposto, e soprattutto esposto i figli minori ad un clima familiare non sereno, fonte indiretta di possibili riflessi negativi sul percorso di crescita degli stessi (cfr la seconda consulenza del dott. pag. 83, dove ha ribadito che il clima Per_4 relazionale esistente in famiglia potrebbe dare luogo a future e prossime “problematiche di natura emotiva”).
Ed inoltre, in relazione alle gravi condotte denunciate dalla in merito all'adescamento a scopo sessuale di CP_1 giovani minorenni da parte del marito, per il quale è tutt'oggi pendente il procedimento che vede le nipoti persone offese, essendo intervenuta la sola condanna del primo grado di giudizio avverso la quale è stato proposto appello,
e rispetto al quale è stata allegata la documentazione relativa alla consulenza informatica effettuata sul contenuto del telefono cellullare del di cui si è detto diffusamente sopra, esse rappresentano in ogni caso un Pt_1 elemento di valutazione che non poteva essere ignorato, in uno alle criticità riscontrate nella personalità dell'appellante nelle consulenze espletate ed alla differente versione dei fatti dallo stesso offerta, in un primo Org_ momento “confessoria” ed in un secondo momento attribuita alla condotta dei propri pazienti del centro
Rispetto a tali comportamenti e dei possibili riflessi negativi sui figli, anche in una prospettiva futura, invero, il non pare ancora avere assunto reale e concreta consapevolezza, né sembra avere compreso che la Pt_1 relazione con i figli sino ad oggi in essere e ricambiata con affetto dai bambini è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione dell'altro genitore, che egli ritiene, al contrario, voglia escluderlo dalla vita dei figli come diffusamente esposto nell'atto di appello.
Egli in questa sede ha depositato una certificazione della dott.ssa alla quale si sarebbe rivolto dal Persona_7 mese di settembre 2022 per un percorso di psicoterapia individuale, ancora in corso, al fine di rielaborare la sua parte di responsabilità in ambito familiare. Pur volendo prescindere dai rilievi di parte appellata in merito ai rapporti di amicizia e collaborazione lavorativa che sarebbero intercorsi fra la professionista ed il si tratterebbe Pt_1 comunque di un percorso intrapreso privatamente ed in fase iniziale che non pare al momento abbia apportato significativi cambiamenti in termini di assunzione di responsabilità per l'accaduto o quantomeno di rivisitazione critica del proprio operato, come si evince anche dallo stesso tenore degli scritti difensivi del presente procedimento. Di alcun rilievo è l'ulteriore relazione depositata nel rassegnare le conclusioni, redatta dall
[...]
attestante la presenza nell'appellante di disagio e sofferenza Controparte_3 psicologica per i vissuti familiari e per la vicenda lavorativa, comprensibile tenuto conto della delicata situazione in essere. D'altro canto, gli stessi consulenti incaricati nel giudizio di primo grado non hanno ravvisato disturbi psicotici allo stesso riferibili, ma molteplici “caratteristiche di personalità disfunzionali”.
Per quanto concerne le frequentazioni del padre con i figli, allo stato devono essere confermate le modalità di incontro padre – figli monitorate in ambiente protetto (che non sembra abbiano contemplato la possibilità di colloqui telefonici fra i figli ed il padre in precedenza consentiti) come suggerito dagli stessi consulenti tecnici stante
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“la scarsa capacità di lettura degli eventi” da parte del e pur essendo emerso il desiderio di entrambi i figli di Pt_1 vivere con maggiore libertà gli incontri con il padre e per i quali potrebbe essere utile un percorso di sostegno psicologico (cfr la relazione del SS del 24.5.2022 in atti).
D'altro canto, nel corso del primo giudizio, diversi sono stati i tentativi di ampliare la frequentazione del padre con
i figli, almeno consentendo un'alternanza di incontri al di fuori del Polo delle Famiglie alla presenza di una persona di fiducia della coppia genitoriale, che tuttavia neanche in questa sede è stata in grado di individuare. Ciò ha quindi precluso la possibilità di considerare tale evenienza.
Sarà dunque il a doversi impegnare in una revisione costruttiva e critica del proprio operato inadeguato Pt_1 attraverso un rigoroso percorso alla luce del quale chiedere, ai sensi dell'art. 332 c.c., di essere reintegrato nel ruolo genitoriale od almeno instaurare più ampie frequentazioni con i figli, con i quali ha comunque mantenuto sino ad oggi un forte e ricambiato legame affettivo.
La sentenza impugnata, pertanto, sul punto deve essere confermata.
Il secondo motivo di appello è anch'esso infondato.
Il Tribunale, nell'affrontare le questioni economiche connesse alla separazione, ritenne correttamente che il
pur dopo il provvedimento de potestate adottato, fosse tenuto comunque a contribuire al mantenimento Pt_1 dei propri figli minori.
Nel quantificare detto contributo, il primo giudice tenne conto della sensibile riduzione reddituale subita dall'appallante per quanto risultava dalla documentazione fiscale prodotta e relativa al periodo compreso fra l'anno di imposta 2014 e 2020, evidenziando che il reddito complessivo, inizialmente pari ad euro 37.585,00 era nell'anno
2020 divenuto pari ad euro 16.126,00, né era prevedibile a breve un incremento reddituale, attese le pene accessorie connesse alle condanne emesse ed alle inevitabili ripercussioni sull'attività professionale svolta.
Di conseguenza, il contributo paterno di mantenimento per i figli, in sede presidenziale determinato in euro 800,00 mensili, fu rideterminato, tenuto conto delle esigenze di crescita dei figli minori e dell'assenza di tempi di permanenza presso il padre, in euro 600,00 mensili, fermo restando l'obbligo già previsto di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la prole, come individuate dal protocollo di intesa in essere presso il Tribunale di Napoli.
L'appellante lamenta l'erronea quantificazione operata dal primo giudice, sebbene avesse riscontrato un decremento reddituale significativo, fosse esposto a riduzioni reddituali inevitabili, senza considerare che egli era gravato dall'onere di pagamento della rata di mutuo dell'immobile sito in Monteforte Irpino di cui era proprietario ed acquisto in accordo con la moglie al tempo del matrimonio. Ha quindi indicato nell'importo mensile di euro
400,00 la somma ritenuta equa al fine di contribuire al mantenimento dei figli, oltre il contributo dovuto per le spese straordinarie nella misura del 50%. Nel corso del presente giudizio è stata prodotta la delibera con la quale in data 19.12.2022 il Consiglio dell ha irrogato al la sanzione Controparte_4 Pt_1 disciplinare della radiazione dall (che non è dato sapere se sia stata poi impugnata). Pt_3
La ritiene, al contrario, che nella quantificazione qui censurata il Tribunale abbia già tenuto conto del CP_1 prospettato decremento patrimoniale e che abbia al contempo considerato la mancanza di tempi di permanenza presso l'altro genitore dei figli, oltre che le aumentate esigenze di questi ultimi.
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Ebbene, il reddito dichiarato dall'odierno appellante, stando alla documentazione fiscale prodotta ed aggiornata al periodo di imposta dell'anno 2020, avente in questa materia valore meramente indiziario, è quello indicato dal
Tribunale, anche se andava considerato il reddito imponibile e detratta l'imposta netta. Nel periodo di imposta Org_ 2014, quindi, il per l'attività professionale espletata alle dipendenze del centro oltre che per avere Pt_1 operato come giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha conseguito un reddito imponibile di euro 34.448,00, al netto dell'imposta pari ad euro 26.449,00, nel periodo di imposta 2015 il reddito netto è stato di euro 22.289,00 (reddito imponibile pari ad euro 27.440,00), nel periodo di imposta 2016 il reddito netto è stato di euro 24.787,00 (reddito imponibile pari ad euro 30.380,00), nell'anno di imposta 2018 il reddito netto è stato di euro 17.354,00 (reddito imponibile euro 19.616,00), nell'anno di imposta 2019 è stato di euro 13.618,00 (reddito imponibile euro 14.470,00), nell'anno di imposta 2020 è stato di euro 6.887,00.
A fronte del decremento reddituale subito, va tuttavia considerato che l'appellante è comunque esclusivo proprietario dell'immobile sito in Monteforte Irpino, che sebbene gravato da mutuo (euro 411,00 circa mensili, come risulta dai bonifici mensili dell'estratto conto prodotto), costituisce in ogni caso una possibile fonte di investimento, potendo essere alienato o locato a terzi. Non pare, o meglio non ha allegato, che affronti spese abitative. Ha riferito, nelle note conclusive, di essere al momento privo di occupazione.
La è avvocato (iscritta all'albo nel 2010, poi cancellatasi), ha allegato (cfr il ricorso introduttivo del primo CP_1 giudizio e il rapporto informativo in atti) di avere esercitato la professione, curando pochi giudizi, sino al 2015 e di essersi poi dedicata esclusivamente alla crescita dei figli. È proprietaria di un immobile in Mugnano e del box attiguo, locato per il canone di euro 450,00 mensili. Per quanto si rileva dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, nell'anno di imposta 2013 ha dichiarato un reddito di euro 5.700,00, per l'anno di imposta 2014 di euro 4.370, per
l'anno 2015 di euro 6.656,00, per l'anno 2017 un reddito netto di euro 3.950,00 e per l'anno di imposta 2018 un reddito netto di euro 7.917,00. Non ha spese abitative in quanto vive unitamente ai figli nella casa un tempo familiare, di proprietà della sua famiglia.
Tenuto conto degli elementi acquisiti, segnatamente della capacità reddituale documentata di ciascun genitore, del discreto tenore di vita condotto dal nucleo familiare in costanza di convivenza come allegato dalla , della CP_1 permanenza costante dei figli presso la madre e delle esigenze di questi ultimi, in particolare di Persona_1 prossimo all'adolescenza, appare adeguato e proporzionato l'importo del detto contributo come stabilito dal
Tribunale, che ha già operato congrua riduzione rispetto a quanto era stato previsto all'esito dell'udienza presidenziale.
Il terzo motivo di appello, riguardante il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, al contrario, merita accoglimento alla luce del sopravvenuto mutamento intervenuto nel corso del presente giudizio in relazione alla situazione lavorativa del Pt_1
Giova rammentare, in linea di diritto, che la separazione personale non fa venire meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, permanendo il vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere (tendenzialmente) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (sul punto cfr Cass. n. 16809\2019;Cass. n. 12196\2017;sulla differenza fra assegno divorzile e di separazione e relativi parametri di riferimento cfr Cass. ordinanza n. 5605\2020;Cass. n. 17098\2019).
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L'evoluzione giurisprudenziale, al contrario, ha manifestato in tempi più recenti un maggiore rigore per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova in materia, onerando il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento di provare i presupposti dell'assegno stesso, vale a dire di trovarsi in una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta avanzata ed il tenore di vita endoconiugale, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di tale richiesta fornire gli elementi probatori a riscontro di quanto dedotto (cfr Cass. n. 6886\2018 in motivazione).
Ed invero, nel corso del primo grado di giudizio, durante il quale si è assistito ad un progressivo decremento della situazione patrimoniale del a seguito degli eventi penali in essere, ciò non di meno persisteva una Pt_1 disparità reddituale e patrimoniale rispetto alla posizione economica del coniuge, atteso che egli continuava a Org prestare attività lavorativa presso l' L'appellante, tuttavia, per quanto dallo stesso allegato e documentato è stato radiato dall nel mese di dicembre 2022 ed attualmente ha Organizzazione_5 riferito di non svolgere attività lavorativa, circostanza che non pare sia stata contestata dalla controparte.
Dalla documentazione prodotta e dagli stessi atti difensivi delle parti, emerge che la , benché CP_1 professionalmente qualificata, ha lavorato sino al 2015, mentre successivamente ha scelto di dedicarsi alla crescita dei figli ed è ancora oggi priva di occupazione.
Entrambi i coniugi, come sopra esposto, hanno una proprietà immobiliare, che rappresenta una voce attiva nel rispettivo patrimonio potendo essere locata (come già accade per la ) o alienata a terzi, né hanno dedotto CP_1 di avere spese abitative.
Tenuto conto, pertanto, della complessiva situazione patrimoniale riferibile a ciascun coniuge, deve ritenersi che allo stato sia venuto meno lo squilibrio patrimoniale inizialmente riscontrato fra gli stessi, che aveva giustificato la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della . CP_1
La sentenza, di conseguenza, sul punto deve essere riformata e revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della a decorrere dalla presente pronuncia. CP_1
Deve essere disatteso, infine, il quarto motivo di gravame dove l'appellane censura il capo della sentenza relativo al governo delle spese processuali, che il Tribunale correttamente, tenuto conto della pronuncia di addebito della separazione, dell'accoglimento della domanda de potestate e delle statuizioni economiche adottate (la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della è avvenuta per circostanze sopravvenute nel corso CP_1 del giudizio di gravame), ha posto a carico dell'appellante secondo il principio della soccombenza, atteso che il
è risultato vittorioso solo sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla , dichiarata Pt_1 CP_1 inammissibile per motivi processuali, ma che di per sé non pare possa giustificare una diversa determinazione.
L'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte costituzionale, prevede che la compensazione delle spese di lite possa essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma due c.p.c. (cfr Cass. ordinanza n. 3977\2020).
Nessuna delle ipotesi suddette ricorre nel caso di specie.
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Né d'altro canto l'appellante ha censurato ulteriori profili rilevanti relativi alla quantificazione delle spese di lite
(valore della causa, scaglione di riferimento).
In merito alla richiesta, formulata dall'appellata per la prima volta nelle note scritte in cui sono state rassegnate le conclusioni, di “inibire” al di utilizzare le immagini dei figli sul sito , ivi inserite senza Pt_1 Org_1 alcun consenso da parte della madre, la stessa come prospettata, verosimilmente a tutela della riservatezza dei figli, deve ritenersi in questa sede inammissibile.
L'appello deve, pertanto, essere solo in parte accolto con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della e la sentenza impugnata riformata in tal senso, mentre per le restanti CP_1 statuizioni deve essere confermata.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio, nei rapporti fra il e la , seguono la soccombenza Pt_1 CP_1 per due terzi e sono liquidate a norma del DM n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 37\18 e 147\22, in considerazione del valore indeterminabile della causa (scaglione compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), mentre vanno dichiarate compensate per la restante parte di un terzo.
Per quanto concerne i rapporti tra il ed il curatore speciale, difensore dei minori, le spese seguono la Pt_1 soccombenza come di seguito indicato.