Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2024, n. 292
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nn° 384, 386,545 R. G. anno 2022 promosse in grado di appello
DA
E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici in Palermo via Villareale n.6 è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO
ER TO, TA AE, GL IO, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Mariangela ACQUISTO e Salvatore VACCARO, ed elettivamente domiciliati in Casteltermini (AG) P,zza On.le Michelangelo Vaccaro- presso e nello Studio dell'Avv. Mariangela Acquisto.
Appellati
All'udienza del 28 marzo 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO
Con distinti ricorsi depositati nella cancelleria di questa Corte di Appello in date 5 aprile 2022 e 12 maggio 2022, l'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) ha proposto appello avverso le sentenze n. 1241/2021, n.1333/2021 e n.1335/2021 pronunciate dal Tribunale di Agrigento in date 17.11/2021, 7.12.2021 e 9.12.2021 che ha accolto le domande di risarcimento del danno formulate da TO
RA, AE TA e IO GL, sul presupposto della violazione dell'art. 4 del D. Ls n. 368/2001 conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in agricoltura stipulati con l'E.S.A. tra il 1986/1989 ed il 2018.
1
Ha ritenuto il G.L. che l'esclusione dei contratti in agricoltura dalla sfera di applicazione delle garanzie e dei rimedi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria a tutela dei lavoratori a termine non risultava applicabile alla tipologia di rapporti stipulati tra l'E.S.A. ed i predetti lavoratori, non avendo l'Ente allegato le precise attività alle quali negli anni erano stati adibiti i ricorrenti, di modo che non era stato possibile verificare la fondatezza dell'eccepita natura stagionale dei contratti in parola.
Hanno resistito i lavoratori, con memorie del 18 marzo 2024, che eccepiscono, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello in quanto poggiante su difese mai esposte nel corso del giudizio di primo grado e, comunque, ne chiedono il rigetto.
Ciò posto, con un duplice connesso motivo di gravame l'E.S.A. critica il fondamento logico –giuridico delle statuizioni di primo grado per avere il Tribunale ritenuto insussistenti le ragioni obiettive alle quali la legislazione comunitaria subordina la liceità della successione dei contratti a termine, a fronte di un testo contrattuale nel quale era insito l'elemento di stagionalità evocato dal giudice.
Sottolinea, in particolare, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato il rapporto di continenza esistente tra il lavoro agricolo e il lavoro stagionale, tale che
l'impiego nel settore primario comporta l'esecuzione di una prestazione inscindibilmente connessa con l'alternarsi delle stagioni e dei cicli produttivi legati alle condizioni climatiche, ciò preludendo alla medesima ratio che giustifica
l'esclusione dei predetti rapporti dalla sfera di applicazione del D. Lgs. n. 268/2001 e, dopo l'abrogazione di questo, del D.Lgs. n. 81/2015.
Chiede, altresì, di valorizzarsi il rinvio – contenuto nel testo contrattuale - alla normativa dettata dal legislatore regionale per i lavoratori forestali ed alle finalità di politica sociale ad essa connesse.
All'udienza del 28 marzo 2024 le cause, riunite perché vertenti su identica questione, sono state decise sulle conclusioni adottate, come da dispositivo steso in calce.
***********
L'appello è infondato. Nel precedente contenzioso innescato dalla successione di contratti a termine da parte del Centro di Meccanizzazione Agricola dell'ESA, questa Corte di Appello aveva convenuto in ordine all'applicabilità a tali contrattazioni della disciplina derogatoria di cui all'art. 5 comma 4 ter e 10 D. Lgs n. 368/2001 - oggi riprodotto dall'art. 29 D. Lgs n. 81/2015 - giustificata dalla sussistenza di ragioni obiettiva idonee a derogare al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi