Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/08/2024, n. 732
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Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 344/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
PE OR, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via
Greci, n. 2, cod. fisc. [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Riccardo Boccia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, alla via L. Rinaldi, n. 1;
appellante
E
1. DE RE IO, nato a [...] il [...], residente in [...]T19L628O, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Genny De
SA, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, al corso
Murat, n. 20;
2. COMUNE DI NOVI VELIA, con sede in piazza 19 Agosto 1977, n. 10, cod. fisc.
84001350655 e p. iva 02894940655, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Adriano
De Vita, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
e risposta, dagli avv.ti Pantaleo Sansone e Ottavio de Hippolytis, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, alla via L. Rinaldi, n. 8;
appellati
1 NONCHE'
“ARCH. INSURANCE COMPANY EUROPE LTD”, con sede legale in Milano, alla
Galleria San Babila, n. 4/C, p. iva 04766720967, in persona del legale rappresentante p.t.;
intimata, ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 687/2022 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “A) in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, previa ammissione della prova testimoniale e la nomina di ctu contabile estimativa siccome chiesti nella memoria ex art. 183 6° c. CPC secondo termine, accogliere la domanda siccome formulata in citazione e con il medesimo ordine di graduazione e per come proposta ai punti A), B) e C) del petitum dell'atto introduttivo;
B) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellato De SA AR (come da comparsa di risposta) – “1. in via preliminare ed assorbente: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. ZA TO per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. in via gradata, nel merito: rigettare nel merito la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado;
3. con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge, per entrambi i gradi del giudizio”;
per l'appellato UN di OV EL (come da comparsa di risposta) – “1. dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. TO ZA per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. rigettare nel merito il gravame proposto perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio oltre maggiorazione e cassa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 687/2022, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ZA TO nei confronti di De SA
AR e del UN di OV EL con atto di citazione notificato il 22 settembre 2006, così provvedeva: 1) confermava la giurisdizione del giudice ordinario;
2) rigettava la domanda proposta dallo ZA per sentir condannare il De SA, quale responsabile dell'Ufficio Tecnico del UN di OV EL, e, in subordine, anche l'Ente locale, in via solidale con il predetto funzionario, al risarcimento dei danni arrecatigli a causa dell'indebito diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
2
sito in località Santa Croce per l'esercizio della propria attività stagionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel periodo compreso tra il maggio e
l'ottobre 2006, area di cui gli era stato illegittimamente ordinato il rilascio;
2) per effetto del rigetto della domanda proposta dallo ZA, dichiarava assorbita quella di manleva spiegata dal De SA nei confronti della “Arch. Insurance Company Europe LTS”, evocata in giudizio dal convenuto ai sensi degli artt. 106, 167, comma 3, e 269, comma 2,
c.p.c.;
3) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello lo ZA con atto di citazione notificato il 28 marzo 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda sugli erronei presupposti della veridicità del contenuto del provvedimento del 9 marzo 2006, prot. n. 1281, con il quale il De SA aveva diffidato l'attore a liberare
l'area sita in località Santa Croce del UN di OV EL, e dell'inadempimento di quest'ultimo rispetto alle prescrizioni impostegli dalla precedente autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n. 1/2005, che, peraltro, era stata rilasciata due volte da due diversi funzionari per periodi temporali divergenti;
- in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania, l'attore, come emergeva proprio dall'autorizzazione n. 1/2005, aveva versato al UN di OV EL la tassa per
l'occupazione del suolo pubblico, non incorrendo in alcun inadempimento;
- l'attore, inoltre, in ragione della natura meramente precaria dell'autorizzazione n. 1/2005, non era tenuto a formulare l'istanza di rinnovo prima della scadenza fissata nel mese di ottobre
2005;
- la stessa autorizzazione n. 1/2005, del resto, non prevedeva condizioni che potessero riverberarsi negativamente sulle vicende successive;
- l'eventuale differenza dovuta dall'attore al UN di OV EL a titolo di tassa per l'occupazione di suolo pubblico consentiva all'Ente locale, ai sensi degli artt. 39 e 42 d.lgs. n. 507/1993, di recuperare le maggiori somme tariffarie unitamente agli interessi moratori, ma non di applicare altre sanzioni;
- diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Vallo della
Lucania, la motivazione posta dal De SA a base della diffida alla liberazione del suolo pubblico del 9 marzo 2006, prot. n. 1281, vale a dire l'inizio delle opere di completamento dell'area sita in località Santa Croce da parte della Comunità Montana EL e
ER, non rispondeva al vero, anche alla luce delle successive istanze formulate dall'attore e dei conseguenti provvedimenti resi dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del
UN di OV EL, da cui emergeva, peraltro, la mancanza dell'emanazione di un analogo ordine di sgombero nei confronti della cooperativa “Eos s.r.l.”, vale a dire di un altro soggetto che occupava
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 344/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
PE OR, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via
Greci, n. 2, cod. fisc. [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Riccardo Boccia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, alla via L. Rinaldi, n. 1;
appellante
E
1. DE RE IO, nato a [...] il [...], residente in [...]T19L628O, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Genny De
SA, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, al corso
Murat, n. 20;
2. COMUNE DI NOVI VELIA, con sede in piazza 19 Agosto 1977, n. 10, cod. fisc.
84001350655 e p. iva 02894940655, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Adriano
De Vita, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
e risposta, dagli avv.ti Pantaleo Sansone e Ottavio de Hippolytis, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, alla via L. Rinaldi, n. 8;
appellati
1 NONCHE'
“ARCH. INSURANCE COMPANY EUROPE LTD”, con sede legale in Milano, alla
Galleria San Babila, n. 4/C, p. iva 04766720967, in persona del legale rappresentante p.t.;
intimata, ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 687/2022 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “A) in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, previa ammissione della prova testimoniale e la nomina di ctu contabile estimativa siccome chiesti nella memoria ex art. 183 6° c. CPC secondo termine, accogliere la domanda siccome formulata in citazione e con il medesimo ordine di graduazione e per come proposta ai punti A), B) e C) del petitum dell'atto introduttivo;
B) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellato De SA AR (come da comparsa di risposta) – “1. in via preliminare ed assorbente: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. ZA TO per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. in via gradata, nel merito: rigettare nel merito la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado;
3. con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge, per entrambi i gradi del giudizio”;
per l'appellato UN di OV EL (come da comparsa di risposta) – “1. dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. TO ZA per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. rigettare nel merito il gravame proposto perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi del giudizio oltre maggiorazione e cassa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 687/2022, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ZA TO nei confronti di De SA
AR e del UN di OV EL con atto di citazione notificato il 22 settembre 2006, così provvedeva: 1) confermava la giurisdizione del giudice ordinario;
2) rigettava la domanda proposta dallo ZA per sentir condannare il De SA, quale responsabile dell'Ufficio Tecnico del UN di OV EL, e, in subordine, anche l'Ente locale, in via solidale con il predetto funzionario, al risarcimento dei danni arrecatigli a causa dell'indebito diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
2
sito in località Santa Croce per l'esercizio della propria attività stagionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel periodo compreso tra il maggio e
l'ottobre 2006, area di cui gli era stato illegittimamente ordinato il rilascio;
2) per effetto del rigetto della domanda proposta dallo ZA, dichiarava assorbita quella di manleva spiegata dal De SA nei confronti della “Arch. Insurance Company Europe LTS”, evocata in giudizio dal convenuto ai sensi degli artt. 106, 167, comma 3, e 269, comma 2,
c.p.c.;
3) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello lo ZA con atto di citazione notificato il 28 marzo 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda sugli erronei presupposti della veridicità del contenuto del provvedimento del 9 marzo 2006, prot. n. 1281, con il quale il De SA aveva diffidato l'attore a liberare
l'area sita in località Santa Croce del UN di OV EL, e dell'inadempimento di quest'ultimo rispetto alle prescrizioni impostegli dalla precedente autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n. 1/2005, che, peraltro, era stata rilasciata due volte da due diversi funzionari per periodi temporali divergenti;
- in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania, l'attore, come emergeva proprio dall'autorizzazione n. 1/2005, aveva versato al UN di OV EL la tassa per
l'occupazione del suolo pubblico, non incorrendo in alcun inadempimento;
- l'attore, inoltre, in ragione della natura meramente precaria dell'autorizzazione n. 1/2005, non era tenuto a formulare l'istanza di rinnovo prima della scadenza fissata nel mese di ottobre
2005;
- la stessa autorizzazione n. 1/2005, del resto, non prevedeva condizioni che potessero riverberarsi negativamente sulle vicende successive;
- l'eventuale differenza dovuta dall'attore al UN di OV EL a titolo di tassa per l'occupazione di suolo pubblico consentiva all'Ente locale, ai sensi degli artt. 39 e 42 d.lgs. n. 507/1993, di recuperare le maggiori somme tariffarie unitamente agli interessi moratori, ma non di applicare altre sanzioni;
- diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Vallo della
Lucania, la motivazione posta dal De SA a base della diffida alla liberazione del suolo pubblico del 9 marzo 2006, prot. n. 1281, vale a dire l'inizio delle opere di completamento dell'area sita in località Santa Croce da parte della Comunità Montana EL e
ER, non rispondeva al vero, anche alla luce delle successive istanze formulate dall'attore e dei conseguenti provvedimenti resi dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del
UN di OV EL, da cui emergeva, peraltro, la mancanza dell'emanazione di un analogo ordine di sgombero nei confronti della cooperativa “Eos s.r.l.”, vale a dire di un altro soggetto che occupava
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