Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2024, n. 258

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2024, n. 258
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 258
Data del deposito : 1 agosto 2024

Testo completo

N. R.G. 177/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. dr. Luigi Santini Presidente

2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere

3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 23/05/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 177/2023 r. g. sezione lavoro vertente
TRA
nella qualità di Parte_1
Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. CICCARE' MICHELE elett.te dom.to in Macerata, viale Carradori 28
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. VENUTI CRISTIAN elett.te dom.to Controparte_1
in Senigallia via Mamiani 16
APPELLATO
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante di nella qualità di Commissario Parte_1 Pt_1
liquidatore della gestione liquidatoria della ex impugna la sentenza n. 93 depositata in Parte_2
data 02.05.2023 del Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del lavoro con la quale il giudice, in accoglimento della domanda proposta da condannava l' al Controparte_1 Parte_2
pagamento della somma di euro 117.911,04 lordi oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle
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some anno per anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti, nonché al pagamento delle spese di lite.
Riteneva il primo giudice che “i documenti prodotti provano che a -medico Controparte_1
dipendente della è stato conferito con decorrenza dal 01.04.09 e fino al Parte_3
31.03.17 l'incarico di “Direzione Medica del RE Ospedaliero unificato di Camerino”, che comprende anche i presidi ospedalieri di San Severino e Matelica, dunque di più strutture complesse, in forza di contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato di dirigente medico -direttore di struttura complessa, come da determina n. 220/09 del Direttore dell'ex ZT10 ASUR (doc. 2 di parte ricorrente)”;
che “l'incarico affidato alla ricorrente di “direzione di un presidio ospedaliero”, pur non essendo denominato come di “direttore di dipartimento”, secondo l'Atto Aziendale del 2005 è da intendersi comunque di direzione di più Parte_2
strutture complesse, in quanto comporta la funzione aggiuntiva di coordinamento delle Unità operative semplici
e complesse, dipartimenti compresi, inerenti al presidio stesso” con conseguente “diritto all'aumento retributivo disposto dall'art. 39 comma 9 CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza Medica che va riconosciuto alla ricorrente per una maggiorazione retributiva compresa tra il 35 ed il 50%, da calcolare sul valore massimo della fascia “a” di appartenenza (ossia quella prevista dall'art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996 per i dirigenti di struttura che è pari lire 80.000.000, in euro 41.316,55), come rideterminata dal successivo comma 10, quindi sul valore di euro
14.460,79 lordi annui (35% di 41.316,55), comprensivi di tredicesima per gli 8 anni e due mesi che vanno dal conferimento (01.04.09) alla cessazione (31.05.17) dell'incarico, quindi per complessivi € 117.911,04 lordi
[(14.460,79 x 8) + (1.112,37 x 2)]..”
Ritiene, al contrario, parte appellante l'insussistenza del diritto della dr.ssa a Controparte_1
percepire la retribuzione di posizione (art. 39, comma 9 ccnl 08.06.2000) per il periodo dal 01.04.2009 al
31.05.2017 e, dunque, l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 39, comma 9,
CCNL comparto sanità 08.06.2000 - travisamento del contesto giuridico di riferimento abbinato ad un difetto assoluto di motivazione;
2) Violazione degli artt. 27 e 39, comma 9, CCNL comparto sanità 08.06.2000, anche in virtù dell'art. 18, CCNL 19.12.2019 – travisamento nella ricostruzione dei fatti e delle questioni giuridiche rilevanti per il giudizio – omessa valutazione di circostanze decisive;
3) Violazione dell'art. 39, comma 9,
CCNL comparto sanità 08.06.2000 – violazione della Legge Regionale Marche 20 giugno 2003, n. 13, ss.mm.ii.
(artt. 15 e 16) – violazione dell'art. 2697 c.c. - travisamento nella valutazione del materiale allegato probatorio – malgoverno della documentazione allegata in giudizio – motivazione contraddittoria;
4) Violazione dell'art. 39, comma 9, CCNL comparto sanità 08.06.2000 – effetto espansivo interno in punto di quantum.
Resiste in giudizio l'appellata eccependo, in primo luogo, la carenza di Controparte_1 legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'appellante “ Parte_1 quale Gestione liquidatoria dell'ex , per assoluto difetto di titolarità del rapporto sostanziale Parte_2
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sottostante (rapporto di lavoro della Dott.ssa nonché sostenendo, nel merito, l'infondatezza dei CP_1
motivi di appello.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello è fondato e va accolto.
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad impugnare di quale Gestione Liquidatoria ex per mancanza di titolarità Parte_1 Parte_2
del rapporto sostanziale e processuale.
E' noto, infatti, che ai sensi della L.R. n. 19/2022, a partire dalla data del 31.12.2022 è stata soppressa l' e al suo posto sono subentrate, senza soluzione di continuità, le n.5 neo- Parte_2
istituite di ;
;
Controparte_2 Pt_1 Controparte_3 CP_4 [...]
), i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle precedenti n.5 Aree CP_5 Controparte_6
Vaste dell'ex , e che sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere Pt_2 finanziario, fiscale, patrimoniale facenti capo all' . Pt_2
Ebbene, ai sensi dell'art. 42, comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre
2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e Controparte_7
divengono operative le che subentrano all senza soluzione di Controparte_2 Pt_2
continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi
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