Corte d'Appello Messina, sentenza 25/03/2024, n. 281
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Testo completo
n. 775/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 775/2019 RGAC posta in decisione all'udienza del 5.5.2023 e vertente
TRA
ZZ VO RM;
codice fiscale: RZZCML51C26L 308E;
parte elettivamente domiciliata in Messina, Via Centonze n. 137, presso lo studio dell'avv. A.
STRACUZZI, recapito professionale dell'avv. Giuseppe CAMINITI, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
pec: avv.giuseppecaminiti@pec.giuffre.it ;
APPELLANTE
E
TT AN;
codice fiscale: [...];
parte elettivamente domiciliata in Messina, Via San Giovanni Bosco n.30, presso lo studio dell'avv. Silvano MARTELLA, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione in appello;
pec: silvano.martella@pec.giuffre.it ;
APPELLATA
NONCHÉ
codice fiscale: 80012000826;
parte rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui Uffici in Messina, Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliata;
pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it ;
APPELLATO
E
I.A.C.P. di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;
codice fiscale: 00081730830;
parte elettivamente domiciliata in Messina, Viale Italia n. 79, presso lo studio dell'avv. Chiara POLLICINO, rappresenta e difesa dall'avv. Lucio Salvatore DI SALVO, giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione in appello;
pec: luciodisalvo@avvocatimistretta.it ;
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (appello avverso la sentenza n. 559 emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 15.10.2019).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) dichiarare il difetto di competenza del Giudice Ordinario in favore di un Collegio arbitrale e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revocare, annullare e/o rendere comunque inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno appellante. 2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno appellante;
3) ACCERTARE E DICHIARARE che il Dott. RM ZZ VO non deve alcuna somma all'ing. AN TT e di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado, revocare, annullare e/o rendere comunque inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierno appellante. 4) in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto delle superiori richieste, condannare i terzi chiamati in causa a garantire e manlevare l'odierno appellante da tutte le domande avanzate dall'Ing. TT nonché da tutte le conseguenze pregiudizievoli, sia processuali che patrimoniali, che dovessero derivare dall'eventuale rigetto (anche parziale) del presente gravame. 5) In Via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo del Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti dell'Appellante nei limiti del giusto, dell'equo e del provato. 6) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio …”;
Per TT AN:
“… si rappresenta che l'ing. G. TT ha transatto con il dott. ZZ VO ricevendo un pagamento a saldo e stralcio delle sue pretese ma dichiarando, su espressa richiesta dello stesso dott. ZZ VO, di accettare di rimanere parte nel giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Messina in modo che il dott. ZZ VO RM possa esercitare le sue pretese nei confronti dei terzi chiamati in garanzia (I.A.C.P. e Assessorato Regionale) …”;
Per l'Assessorato Regionale EE.LL. della RE SICILIA:
“… dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Regionale e di condannare l'appellante al pagamento di competenze e onorari di causa in favore della stessa …”;
Per l'I.A.C.P. di Messina:
“… RITENERE E DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva dello I.A.C.P. per le causali di cui in narrativa; RITENERE infondate e RIGETTARE con qualsivoglia statuizione tutte le domande ed eccezioni proposte nei confronti dello
I.A.C.P., per le causali di cui narrativa;
CONDANNARE, il signor ZZ VO al pagamento in favore dello I.A.C.P. delle spese processuali ed al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c., mediante il pagamento di una somma equitativamente determinata, per le causali di cui in narrativa;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, RITENERE E DICHIARARE l'eccessività e la non congruità dell'ammontare degli importi richiesti dall'ingiungente, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., e conseguentemente ridurre proporzionalmente l'ammontare degli stessi, per le causali di cui in narrativa;
Con vittoria di spese, compensi ed onorario di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2019, ZZ VO RM conveniva in giudizio davanti a questa Corte TT AN, l'Assessorato Regionale della SICILIA in epigrafe e l'I.A.C.P. di Messina, riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 559 emessa e pubblicata in data 15.10.2019, nel procedimento già iscritto al n. 100415/2003 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure, con atto di citazione notificato in data 15.9.2003 ZZ VO RM – odierno appellante – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 186/03, emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata di Militello, in data 7-8.7.2003,
a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di TT AN, della somma di € 23.216,00 (oltre accessori fiscali e diritti per il rilascio del parere nella misura dell'1,50%) nonché interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, oltre alle spese, competenze e onorari del giudizio monitorio liquidati in complessivi Euro 847,13L;
e ciò a titolo di saldo per le prestazioni professionali rese dall'opposta su incarico del ZZ VO, all'epoca sindaco del Comune di Tortorici.
L'opponente deduceva che:
- la Giunta Regionale AN, con delibera n. 430 del 21.12.1996, aveva approvato il programma di localizzazione dei fondi per l'edilizia Residenziale Pubblica Fondi ex Gescal;
- tale programma prevedeva un finanziamento a favore del Comune di Tortorici di £ 3.330.000.000 per le finalità di cui all'art. 11 della L. 493/1993;
- ZZ VO RM, in qualità di sindaco del Comune suddetto, con determinazione sindacale n. 59 del 28.4.1998 aveva affidato all'ing. AN TT l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di interventi di recupero delle “casette Gescal” in località Romano;
- la TT AN, in ottemperanza degli obblighi assunti con il disciplinare d'incarico, aveva svolto l'attività affidata, confluita nel progetto esecutivo, con allegato piano di sicurezza;
- tale progetto esecutivo era stato approvato sia dal Comune con deliberazione di G.M. n. 277 del 5.6.1998, sia dalla commissione tecnica presso lo I.A.C.P. di Messina nella seduta del 4.6.1998, sia dal GENIO CIVILE con nota n. 12888;
- il professionista officiato, non ottenendo il pagamento delle proprie spettanze, aveva ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della p.a. committente;
- il Comune aveva proposto opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Sant'Agata di Militello, che, con sentenza n. 23, pubblicata in data 31.1.2003, in
accoglimento dell'opposizione, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'opponente e revocato il decreto ingiuntivo;
- la TT, a seguito della citata sentenza, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di ZZ VO RM;
e chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
“… 1) preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di competenza della G.O. e, per l'effetto, revocare annullare o rendere, comunque inefficace nei confronti del Sig. ZZ VO RM il D.I. opposto;
2) sempre in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. ZZ VO dott. RM, per le causali meglio sopra esposte;
3)nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo legittimante la richiesta monitoria;
4) conseguentemente ritenere e dichiarare che l'opponente non è debitore delle somme richieste col D.I. opposto e conseguentemente revocare il medesimo;
5) in linea gradata, ove dovesse comunque essere riconosciuta la tenutezza della concludente, autorizzare il ricorrente a chiamare in giudizio, previo differimento della data di decisione, per comunanza di causa come è dato rilevare dalla narrativa del D.I. opposto: 1) l'assessorato regionale EELL della RE siciliana per non aver adottato il decreto di finanziamento;
2) il Comune di Tortorici in persona del legale rappresentante pro-tempore, per aver approvato con delibera di G.M. n. 277 del 5.6.1998 il progetto esecutivo con l'allegato piano di sicurezza;
3)I.A.C.P. in persona del legale rappresentante pro-tempore per aver approvato il progetto esecutivo nella seduta del 04.06.1998;
4) Genio civile di Messina in personale legale rappresentante pro tempore. In ogni caso la chiamata in giudizio appare giustificata dal fatto che i predetti enti hanno tratto ex post vantaggi patrimoniali scaturenti dall'attività professionale resa dalla Sig.ra TT AN;
6) ridurre conseguentemente l'importo ingiunto con D.I. opposto nei limiti del giusto dell'equo e del provato;
7) condannare l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio. Con espressa riserva di articolare i mezzi istruttori che si riterranno utili e conducenti …”.
Mediante la citata opposizione, inoltre, il ZZ VO veniva autorizzato a chiamare in causa: l'Assessorato Regionale competente, per non