Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/09/2024, n. 488
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Testo completo
N. 623/2023 Reg. Gen. Aff. Cont.
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 844 del 8.3.2923
Oggetto: pagamento indennità di bonuscita e TFR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro iscritta al n. 623/2023 R.G. Corte Appello lavoro tra
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Marcello Urso Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t. corrente in Roma, Controparte_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti Roberto Pessi e
Giuseppe Sigillò Massara
Appellata nonché in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. corrente in Roma, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Dario Buzzelli
Appellata
IN FAT TO E IN DIRIT TO
Con sentenza dell'8/3/2023 il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso del 12/11/2020, in riassunzione del procedimento inizialmente instaurato innanzi alla Sez. Lavoro del
Tribunale di Napoli che, con ordinanza del 27/10/2020, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale.
Con il predetto ricorso : aveva esposto di essere stato assunto dall'Ente Parte_1
in data 9/1/1978 e di essere stato licenziato da in CP_1 Controparte_1 data 10/8/2010;
aveva lamentato di non aver ricevuto il Trattamento di Fine Rapporto, evidenziando che tale trattamento si componeva di due quote, la indennità di buonuscita maturata fino al 28/2/1998, che doveva essere corrisposta dalla ST
CO (istituita dall'art.53, 6 co. L. n.449/1997 proprio al fine di provvedere alla liquidazione della indennità di buonuscita nei confronti dei lavoratori assunti prima della trasformazione di in società per azioni), ed il Trattamento di Fine CP_1
Rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c. e maturato dall'1/3/1998 al 10/8/2010, che doveva essere invece corrisposto da aveva quantificato la Controparte_1 indennità di buonuscita in € 12.415,76 e il TFR in € 21.719,00 oltre interessi legali precisando che i termini per il pagamento di tali spettanze dovevano decorrere dal
10/5/2011 - e cioè dalla scadenza del nono mese dopo la cessazione del rapporto lavorativo, secondo quanto previsto dall'art.12, 7 co. D.L. 78/2010, convertito in L.
n.122/2010 e dall'art.3 D.L. 79/97, convertito in L. n.140/1997 - ed aveva concluso per la condanna di e ST CO , Controparte_1 Controparte_2 ciascuno per la quota di propria spettanza, al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 34.134,76, di cui € 21.719,00 a carico di ed € Controparte_1
12.415,76 a carico della ST CO , oltre interessi Controparte_2 legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, vinte le spese di lite.
costituitasi con memoria del 22/09/2021, aveva chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso rappresentando di aver licenziato in data 10/8/2010 per Parte_1 superamento del periodo di comporto;
di aver versato al lavoratore il TFR per
l'importo lordo di € 2.026,87 - importo netto € 1.679,35 - con il cedolino di Dicembre
2010, con riscossione avvenuta il 3/1/2011, e di aver corrisposto la restante somma di
€ 9.354,94 al DO di Previdenza Complementare denominato DO , somma CP_1 già riscattata da di aver sospeso dal servizio il dipendente dal Dicembre 1993 al Pt_1
Settembre 2002 in quanto tratto in arresto dalla Guardia di Finanza per millantato credito, associazione per delinquere, falso ideologico, abuso d'ufficio, reati per i quali la Corte di Appello di Roma aveva successivamente emesso sentenza n. 7288/2009 di non doversi procedere per estinzione per prescrizione, con conferma della dichiarazione di falsità dei certificati di cui alla imputazione;
aveva dedotto che, durante il periodo di sospensione dal servizio, non vi era stato accantonamento di
TFR poiché non era stata corrisposta alcuna retribuzione ma era stato versato
soltanto l'assegno alimentare;
aveva evidenziato che il conseguente licenziamento disciplinare intimato a in data 30/11/2006 era stato dichiarato legittimo Parte_1 dalla Corte di Cassazione con sentenza n.10361/2016.
Ripercorse, inoltre, le complesse vicende lavorative di aveva Pt_1 CP_1 eccepito la prescrizione del diritto al TFR per decorso del termine quinquennale, sostenendo che l'unico atto utile ad interrompere la prescrizione fosse costituito dal ricorso depositato in data 17/10/2019 innanzi al Tribunale di Napoli, notificato alla società in data 30/10/2019, in quanto la nota del 30/3/2017 e la nota del 7/7/2017 allegate al ricorso erano state trasmesse dal procuratore di parte ricorrente oltre cinque anni dopo la cessazione del rapporto lavorativo avvenuta il 10/8/2010, mentre con la precedente nota del 16/11/2015, ricevuta l'1.12.2015, anche essa successiva di oltre cinque anni rispetto alla data di cessazione del rapporto, non si rivendicavano somme a titolo di Trattamento di Fine Rapporto. Infine, contestati i conteggi di parte ricorrente, aveva sostenuto che durante il periodo di sospensione dal CP_1 dicembre 1993 al settembre 2002 non era maturato alcun diritto al TFR, anche in virtù della circostanza in base alla quale il lavoratore non era stato prosciolto dalle accuse penali nel merito.
ST CO DO IT , costituitasi con Controparte_1 memoria dell'8/10/2021, aveva eccepito la prescrizione del diritto azionato ed aveva concluso per la reiezione del ricorso, vinte le spese.
Il Tribunale di Lecce, nel rigettare il ricorso promosso da , ha valutato il Parte_1 diritto azionato estinto per prescrizione, compensando fra le parti le spese processuali.
Ritenendo pacifica tra le parti la cessazione del rapporto lavorativo in data 10/8/2010, il primo giudice ha appurato dalla documentazione allegata al ricorso che la prima lettera inviata da a (datata 16/11/2015 e ricevuta dalla Parte_1 Controparte_1 società datrice di lavoro in data 1/12/2015) non rivendicava alcun TFR, limitandosi ad invocare esclusivamente le differenze retributive. In effetti, tale lettera aveva ad oggetto l'istanza di liquidazione delle differenze tra la retribuzione spettante nel periodo dicembre 1993 – settembre 2002 di sospensione dell'attività lavorativa e quanto percepito dallo stesso ricorrente a titolo di assegno alimentare nel medesimo periodo con richiesta di “computare ai fini del trattamento di fine rapporto il predetto periodo di sospensione”.
Pertanto, ritenendo - ai sensi dell'art. 2948 n. 5 c.c.- il diritto al Tfr prescrivibile in
cinque anni e che in base a giurisprudenza costante la prescrizione comincia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, ritenuta condizione di esigibilità del diritto, il Tribunale ha valutato – nella fattispecie - decorsi oltre cinque anni dalla data di cessazione del rapporto (10/8/2010) alla data della notificazione della prima lettera a (1/12/2015, anche a voler ritenere la lettera del Controparte_1
16/11/2015 atto di costituzione in mora).
Peraltro, il giudice di prime cure ha ritenuto il diritto azionato estinto per prescrizione escludendo – come preteso da – la decorrenza del termine dal 10/5/2011, vale Pt_1
a dire dalla scadenza del nono mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sul presupposto che la citata normativa di riferimento (D.L. 78/2010 convertito in legge n.
122/2010 e D.L.79/1997) si applica ai