Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2024, n. 658

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2024, n. 658
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 658
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 493/2022 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 con l'avv. Daniela Breschi appellante contro
Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 51/2022 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 21.3.2022
all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 novembre 2023, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questa la vicenda in fatto come emergente dagli atti:
-gli odierni appellanti, insegnanti di educazione musicale immessi in ruolo nell'anno scolastico
1990/1991 (a decorrere dal 1.9.1990), erano stati docenti precari “mantenuti” in servizio ai sensi dell'art. 44 della legge n. 270/1982, la quale aveva previsto l'immissione in ruolo di tutto il personale assunto tempo determinato con incarico del Provveditore agli Studi, con diritto al
1
mantenimento in servizio del personale docente di educazione fisica e di educazione musicale precario, privo dei titoli di studio e/o di abilitazione, sino al conseguimento di tali titoli;

-una volta immessi in ruolo erano stati loro attribuiti gli scatti biennali di anzianità ex art 53 L. n.
312/1980
, secondo cui: “Al personale di cui al presente articolo (personale non di ruolo), con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale”.
Tali emolumenti però erano stati successivamente sospesi e recuperati da parte dell'Amministrazione;

- nell'anno 2000, gli odierni appellanti avevano quindi promosso un giudizio davanti al TAR, il quale aveva accolto il ricorso e aveva dichiarato dovuti gli emolumenti nei limiti del termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della notifica del ricorso (con prescrizione degli emolumenti anteriori al 31.8.1995);
il tutto, sul presupposto che il mantenimento in servizio è assimilabile ad un rapporto a tempo indeterminato, seppur condizionato al conseguimento del diploma o dell'abilitazione;

-all'esito di tale giudizio avevano quindi rivendicato il diritto al ricalcolo degli aumenti stipendiali e la corresponsione degli arretrati maturati sugli emolumenti nelle more corrisposti;
il , pur CP_1
affermando che con la sentenza del TAR erano stati riconosciuti gli scatti come dovuti, aveva tuttavia evidenziato l'intervenuta prescrizione degli emolumenti, trattandosi di periodo pre-ruolo ed essendo stati immessi in ruolo nel 1990.
Ciò premesso, nel presente giudizio introdotto davanti al Tribunale di Pistoia, gli odierni appellanti intendevano conseguire emolumenti ulteriori derivanti da una ricostruzione della carriera che tenesse conto del maturato economico pre ruolo per effetto dell'incidenza di quegli scatti economici al fine del riconoscimento delle classi stipendiali, dall'immissione in ruolo all'attualità: in sostanza, si chiedeva che fossero tenuti in conto gli scatti biennali riconosciuti come dovuti, non solo a fini economici, ma anche giuridici.
Pertanto, avevano rassegnato le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, tenendo conto della rilevanza (anche a fini economici) del periodo di servizio prestato da ciascuno dei docenti ricorrenti in epoca antecedente all'immissione in ruolo nell'anno scolastico 1990/1991 e del “maturato economico” a tale data, il diritto di ciascuno dei docenti ricorrenti alla rideterminazione delle varie date di accesso alle sequenziali classi stipendiali ed all'attuale ricollocazione nella posizione stipendiale spettante in ragione del
2 ricalcolo anche a fini economici dell'intero servizio svolto, nonché alle differenze retributive maturate nella misura risultante dal sopraesteso computo ovvero nella diversa, maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito di apposita espletanda CTU;

2) Conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere a ciascun docente ricorrente le differenze retributive che risultino ad oggi dovute a seguito dell'anticipato accesso alle classi stipendiali sequenziali e della ricollocazione nella classe stipendiale di attuale competenza, in conformità alle risultanze del sopraesteso computo o nella diversa, maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito di apposita CTU. Con ogni provvedimento consequenziale. Con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”
All'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica che ricostruiva la carriera di ciascun ricorrente e determinava un dovuto per ciascuno pari a € 44.678.00, il Tribunale respingeva il ricorso per infondatezza (assorbita l'eccezione di prescrizione quinquennale), con compensazione delle spese di lite per la novità della questione (non liquidando le spese di consulenza in mancanza di una istanza del Ctu).
Il primo giudice affermava che il criterio di anzianità giuridica non si identifica per il personale pre ruolo nel maturato economico;
gli scatti biennali operavano nell'ambito della medesima classe stipendiale, per cui tali scatti rilevavano solo a fini economici, ma non giuridici, diversamente che per il personale in ruolo (art 81 DPR n. 417/1974). I ricorrenti - che erano privi di titolo - avevano ottenuto nella ricostruzione della carriera solo il riconoscimento degli anni successivi all'ottenimento del titolo e solo tali anni erano utili a fini sia economici che giuridici.
A sostegno dei propri assunti, il Tribunale richiamava la pronuncia del Cons. Stato n. 3406/2016 che aveva sottolineato la differenza di situazione tra i docenti “mantenuti” in servizio rispetto a quella dei docenti di ruolo.
La sentenza viene impugnata dagli appellanti che assumono:
1) il giudice si era limitato a citare la sentenza del Consiglio di Stato senza esaminare la normativa applicabile, non valutando che durante il periodo di “mantenimento” in servizio i soggetti sono docenti a tempo indeterminato, seppur non in ruolo.
In merito, andava richiamata la normativa sul riconoscimento della anzianità nel comparto scuola: il
DL n. 370/1970;
l'art 485 del D.lvo n. 297/1994;
il CCNL 24.7.2003, che all'art. 142, comma 1, n.
8 aveva espressamente
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