Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2024, n. 2592

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2024, n. 2592
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 2592
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore
dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 2/7/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1765/2023 vertente
TRA
FY BI E FY IO in qualità di eredi di FY CE UG
(avv.to Murineddu)
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.
(avv.to Piergentili)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 913 del 2/2/2016
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 913 del 2/2/2016 - per quel che qui ancora rileva - il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, proposta da OU ER NE nei confronti dell'Inps, dichiarava il diritto del ricorrente al ricalcolo della base di calcolo della quota B nella liquidazione della pensione di anzianità - secondo i parametri indicati nella parte motiva della decisione - e, per l'effetto, condannava il resistente a corrispondere le relative differenze mensili per tredici mensilità l'anno, unitamente agli interessi legali dalla maturazione di ogni importo differenziale mensile sino al soddisfo.
Con la sentenza n. 5245 del 22/12/2017, la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame dell'Istituto.
Con l'ordinanza n. 11899 del 5/5/2023, la Corte di Cassazione, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso per cassazione avanzato dall'Inps, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa davanti a questa Corte (in diversa composizione), anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Gli eredi del pensionato riassumevano il giudizio, mentre l'Istituto resisteva.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale.
Si controverte qui unicamente sull'interpretazione della normativa di riferimento in ordine alla corretta quantificazione della quota B, operata dall'Inps, riguardo alla pensione di anzianità di cui è titolare l'odierna parte ricorrente in riassunzione, ex lavoratore dello spettacolo.
Al riguardo, il Tribunale e la Corte d'Appello hanno concordemente opinato che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della quota A del trattamento di quiescenza, mentre non sarebbe più vigente per la quota B, regolata dai nuovi criteri fissati dal d.lgs. n. 182/1997.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, andando di contrario avviso, ha affermato il seguente principio di diritto: “nella determinazione della quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31/12/1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al
31/12/1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R.
31/12/1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. 30/4/1997, n. 182”, aggiungendo che “tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di
rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori
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