Corte d'Appello Bari, sentenza 10/01/2024, n. 2107
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Maria AN Deceglie - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 501/2021
TRA
IA LI SR rappresentato e difeso dagli avv.ti LAURA TESTA e CESARIO
PANCALLO
APPELLANTE
E
INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA CAPOTORTI e CARLA TIBERINO
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16.3.2021, il Tribunale di Foggia, Giudice del Lavoro, rigettava
l'opposizione promossa da PU IX RL avverso la cartella n. 043.2010.00165207-91, con cui l'Agenzia della riscossione per la provincia di Foggia – Equitalia ETR spa aveva intimato il pagamento della somma di € 359.006,32 dovuta all'INPS a titolo di contributi
IVS OTD, anni 2005-2007, in virtù del verbale ispettivo n. 164004 del 27.11.2009, condannando l'opponente alle spese di lite in favore dell'istituto resistente.
Avverso detta sentenza, la PU IX RL interponeva appello con ricorso del 9.4.2021.
Si costituiva l'INPS invocando il rigetto del gravame e la conferma del credito azionato con la cartella esattoriale impugnata.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
In punto di fatto, occorre premettere che con primo ricorso del 30.11.2010, la PU IX RL adiva il Tribunale di Foggia sostenendo di:
-essere una azienda agricola con sede in Margherita di Savoia, e terreni ivi ubicati, condotti tramite manodopera agricola;
- aver ricevuto il verbale ispettivo n. 164004 del 27.11.2009 con cui l'INPS contestava di avere “fin dalla costituzione assoggettato a contribuzione i minimali contributivi e non le retribuzioni contrattuali” e - in ragione di tale violazione - procedeva al ricalcolo dei contributi sulla differenza di imponibile e alla revoca dei benefici concessi ex art. 9 ter, comma 3, l. n. 608 del 28.11.1996, intimando, pertanto, il pagamento dell'importo complessivo di € 307.536,00, per differenze retributive, recupero benefici contributivi e sanzioni civili;
-di avere presentato ricorso alla commissione centrale per la riscossione dei contributi unificati rispetto alla quale l'INPS, con nota prot. n. 135873 la invitava a presentare entro 15 giorni dalla ricezione di quella nota “… (1) copie buste paga firmate relative ai lavoratori dichiarati nei DMAG dal 1°/1/2005 al 30/9/2009;
(2) registri d'impresa relativi ai lavoratori dichiarati nel periodo suindicato”;
- di avere fornito con nota del 14.10.2010 ha dato la propria disponibilità ad evadere nuovamente la richiesta, sebbene la stessa fosse stata consegnata agli ispettori durante
l'accertamento, di fatto concretizzatasi con nota del 9/11/2010 - prot. INPS n.
3100.09/11/2010.0151450;
- in data 10/11/2010, in attesa di conoscere le decisioni dell'INPS sulla opposizione e su richiesta del medesimo istituto, l'agente per la riscossione della provincia di foggia gli notificava la cartella di pagamento n. 043/2010/ 00165207-91, per la complessiva somma di
€. 359.006,62.
In punto di diritto, la PU IX RL riteneva l'iscrizione a ruolo dei crediti in oggetto
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illegittima - non potendo, a suo dire, l'ente impositore procedere alla formazione dei ruoli con riferimento ai crediti di cui al verbale ispettivo - per violazione del disposto di cui agli artt. 24 e 25 del d. lgs n. 46/1999.
Assumeva l'infondatezza nel merito della richiesta di pagamento, assumendo di aver sempre correttamente inquadrato e retribuito i propri dipendenti, di aver sempre applicato le retribuzioni contrattuali e non i minimi retributivi, come da buste paga e denunce DMAG e che eventuali errori nella determinazione dei contributi era pertanto addebitabili all'Istituto previdenziale.
La PU IX RL contestava, pertanto, la revoca dei benefici concessi all'azienda e la richiesta di somme non versate a titolo contributivo, nonché la quantificazione dell'importo richiesto a titolo di sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva il rigetto delle domande, perché ritenute infondate sulla base delle medesime argomentazioni contenute nel verbale ispettivo.
Il Tribunale - sospesa la esecutività della cartella opposta e rigettata la richiesta di mezzi istruttori - respingeva la domanda nei termini su richiamati, sulla scorta dei seguenti punti motivazionali.
In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi INPS, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ.;
quest'ultima va proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica del precetto, ovvero, in materia di cartella, dell'avviso di addebito.
Ne consegue che l'eventuale sussistenza dei vizi formali, denunciati in ricorso, non determinano l'annullamento della somma richiesta a titolo di contributi IVS OTD, che va vagliata nel merito.
Secondo il Tribunale i vizi formali eccepiti sono insussistenti in quanto la cartella appare motivata essendo stata indicata la ragione delle pretesa, l'anno di contribuzione, il regime sanzionatorio, l'ente creditore e il verbale ispettivo posto a fondamento della pretesa del
27.11.2009, comunicato all'opposta che lo ha impugnato in sede amministrativa il
28.1.2010.
Sebbene l'art. 24 comma 4 D. Lgs 46/1999 preveda che l'iscrizione a ruolo debba avvenire dopo la decisione del gravame amministrativo, l'eventuale iscrizione a ruolo prima di tale
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momento non comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo.
Neppure l'Inps è decaduto dal poteri di accertamento ex art. 25 D. Lgs 46/1999 poiché - per consolidata giurisprudenza di legittimità - la disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'INPS per il recupero dei crediti contributivi e che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo non fa decadere l'istituto dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Ne consegue che nel caso di specie l'INPS non è incorso in nessuna decadenza avendo accertato la contribuzione in sede ispettiva per gli anni 2005, 2006 e 2007, a seguito del verbale di accertamento del 27.11.2009, da cui è emerso che la società ha assoggettato a contribuzione “i minimali contributivi” e la differenza è stata calcolata prendendo in riferimento la retribuzione prevista per il secondo livello della seconda area (ex operai comuni) a fronte dell'inquadramento operato dalla società primo livello terza area, e iscrizione a ruolo della cartella nell'anno 2010.
Anche nel merito il ricorso è infondato, premesso che in tema di contribuzione agricola per
OTD, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è la qualità - in capo al debitore - di azienda agricola e di datore di lavoro di operai agricoli a tempo determinato, e risulta incontestato che la PU IX RL aveva svolto, nel periodo di riferimento della cartella e tuttora attività di imprenditore agricolo, avvalendosi di manodopera stagionale.
Pur in presenza delle dichiarazioni di cui ai modelli alle lettere di assunzioni dalla stessa provenienti e le buste paga, la società ha genericamente contestato il livello di inquadramento dei lavoratori assunti e ha dedotto circostanze e fatti inidonei a contrastare
l'avversa pretesa creditoria.
Effettivamente i DMAG indicano una qualifica di assunzione diversa da quella accertata e il corretto inquadramento e dunque la contribuzione, in base alla retribuzione prevista per il livello accertato, deve essere desunta dalla ulteriore documentazione prodotta dall'Inps, tra cui i fogli di assunzione dei lavoratori che indicano per gli anni di interesse, la tipologia di lavoro “raccolta prodotti agricoli”, la mansione “raccoglitore a mano prodotti agricoli”, nonché le dichiarazioni rese in sede di accertamento dai lavoratori escussi i quali hanno dichiarato di aver lavorato per l'opponente nei periodi accertati, non oggetto di contestazione, per “la raccolta dell'uva” (cfr. dichiarazione di CO AR), di
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“raccolta dell'uva da tavola (cfr. dichiarazioni di IC AT), per “raccolta uva” (cfr. dichiarazioni di BA DI e ON AN).
La società opponente, per il periodo di riferimento (dal 2005 al 2007) non ha contestato la propria qualità di datore di lavoro agricolo, né la sussistenza dei singoli rapporti di lavoro in relazione ai quali sono stati richiesti i contributi, né di aver versato i contributi in relazione ai minimali contributivi per il diverso inquadramento denunciato, bensì e solo genericamente il livello della seconda area, 2 livello (ex operai comuni), cui tuttavia devono ritenersi appartenere i lavoratori occupati in ragione della predetta documentazione.
Aggiunge il primo giudice che dalle declaratorie del Contratto Provinciale per i lavoratori agricoli della provincia, indicato dall'INPS, si evince che rientrano nel livello 2, della seconda area (ex operai comuni) gli operai addetti a “lavori di aratura, erpicatura…lavori di semina, concimazione…… lavoratori addetti a mansioni generiche”;
mentre rientrano nella
III area I livello (cf. DMAG) del Contratto Provinciale per i lavoratori agricoli della
Provincia di Foggia “i lavoratori addetti alla raccolta di prodotti agricoli non
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Maria AN Deceglie - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 501/2021
TRA
IA LI SR rappresentato e difeso dagli avv.ti LAURA TESTA e CESARIO
PANCALLO
APPELLANTE
E
INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA CAPOTORTI e CARLA TIBERINO
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16.3.2021, il Tribunale di Foggia, Giudice del Lavoro, rigettava
l'opposizione promossa da PU IX RL avverso la cartella n. 043.2010.00165207-91, con cui l'Agenzia della riscossione per la provincia di Foggia – Equitalia ETR spa aveva intimato il pagamento della somma di € 359.006,32 dovuta all'INPS a titolo di contributi
IVS OTD, anni 2005-2007, in virtù del verbale ispettivo n. 164004 del 27.11.2009, condannando l'opponente alle spese di lite in favore dell'istituto resistente.
Avverso detta sentenza, la PU IX RL interponeva appello con ricorso del 9.4.2021.
Si costituiva l'INPS invocando il rigetto del gravame e la conferma del credito azionato con la cartella esattoriale impugnata.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
In punto di fatto, occorre premettere che con primo ricorso del 30.11.2010, la PU IX RL adiva il Tribunale di Foggia sostenendo di:
-essere una azienda agricola con sede in Margherita di Savoia, e terreni ivi ubicati, condotti tramite manodopera agricola;
- aver ricevuto il verbale ispettivo n. 164004 del 27.11.2009 con cui l'INPS contestava di avere “fin dalla costituzione assoggettato a contribuzione i minimali contributivi e non le retribuzioni contrattuali” e - in ragione di tale violazione - procedeva al ricalcolo dei contributi sulla differenza di imponibile e alla revoca dei benefici concessi ex art. 9 ter, comma 3, l. n. 608 del 28.11.1996, intimando, pertanto, il pagamento dell'importo complessivo di € 307.536,00, per differenze retributive, recupero benefici contributivi e sanzioni civili;
-di avere presentato ricorso alla commissione centrale per la riscossione dei contributi unificati rispetto alla quale l'INPS, con nota prot. n. 135873 la invitava a presentare entro 15 giorni dalla ricezione di quella nota “… (1) copie buste paga firmate relative ai lavoratori dichiarati nei DMAG dal 1°/1/2005 al 30/9/2009;
(2) registri d'impresa relativi ai lavoratori dichiarati nel periodo suindicato”;
- di avere fornito con nota del 14.10.2010 ha dato la propria disponibilità ad evadere nuovamente la richiesta, sebbene la stessa fosse stata consegnata agli ispettori durante
l'accertamento, di fatto concretizzatasi con nota del 9/11/2010 - prot. INPS n.
3100.09/11/2010.0151450;
- in data 10/11/2010, in attesa di conoscere le decisioni dell'INPS sulla opposizione e su richiesta del medesimo istituto, l'agente per la riscossione della provincia di foggia gli notificava la cartella di pagamento n. 043/2010/ 00165207-91, per la complessiva somma di
€. 359.006,62.
In punto di diritto, la PU IX RL riteneva l'iscrizione a ruolo dei crediti in oggetto
2
illegittima - non potendo, a suo dire, l'ente impositore procedere alla formazione dei ruoli con riferimento ai crediti di cui al verbale ispettivo - per violazione del disposto di cui agli artt. 24 e 25 del d. lgs n. 46/1999.
Assumeva l'infondatezza nel merito della richiesta di pagamento, assumendo di aver sempre correttamente inquadrato e retribuito i propri dipendenti, di aver sempre applicato le retribuzioni contrattuali e non i minimi retributivi, come da buste paga e denunce DMAG e che eventuali errori nella determinazione dei contributi era pertanto addebitabili all'Istituto previdenziale.
La PU IX RL contestava, pertanto, la revoca dei benefici concessi all'azienda e la richiesta di somme non versate a titolo contributivo, nonché la quantificazione dell'importo richiesto a titolo di sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva il rigetto delle domande, perché ritenute infondate sulla base delle medesime argomentazioni contenute nel verbale ispettivo.
Il Tribunale - sospesa la esecutività della cartella opposta e rigettata la richiesta di mezzi istruttori - respingeva la domanda nei termini su richiamati, sulla scorta dei seguenti punti motivazionali.
In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi INPS, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ.;
quest'ultima va proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica del precetto, ovvero, in materia di cartella, dell'avviso di addebito.
Ne consegue che l'eventuale sussistenza dei vizi formali, denunciati in ricorso, non determinano l'annullamento della somma richiesta a titolo di contributi IVS OTD, che va vagliata nel merito.
Secondo il Tribunale i vizi formali eccepiti sono insussistenti in quanto la cartella appare motivata essendo stata indicata la ragione delle pretesa, l'anno di contribuzione, il regime sanzionatorio, l'ente creditore e il verbale ispettivo posto a fondamento della pretesa del
27.11.2009, comunicato all'opposta che lo ha impugnato in sede amministrativa il
28.1.2010.
Sebbene l'art. 24 comma 4 D. Lgs 46/1999 preveda che l'iscrizione a ruolo debba avvenire dopo la decisione del gravame amministrativo, l'eventuale iscrizione a ruolo prima di tale
3
momento non comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo.
Neppure l'Inps è decaduto dal poteri di accertamento ex art. 25 D. Lgs 46/1999 poiché - per consolidata giurisprudenza di legittimità - la disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'INPS per il recupero dei crediti contributivi e che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo non fa decadere l'istituto dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Ne consegue che nel caso di specie l'INPS non è incorso in nessuna decadenza avendo accertato la contribuzione in sede ispettiva per gli anni 2005, 2006 e 2007, a seguito del verbale di accertamento del 27.11.2009, da cui è emerso che la società ha assoggettato a contribuzione “i minimali contributivi” e la differenza è stata calcolata prendendo in riferimento la retribuzione prevista per il secondo livello della seconda area (ex operai comuni) a fronte dell'inquadramento operato dalla società primo livello terza area, e iscrizione a ruolo della cartella nell'anno 2010.
Anche nel merito il ricorso è infondato, premesso che in tema di contribuzione agricola per
OTD, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è la qualità - in capo al debitore - di azienda agricola e di datore di lavoro di operai agricoli a tempo determinato, e risulta incontestato che la PU IX RL aveva svolto, nel periodo di riferimento della cartella e tuttora attività di imprenditore agricolo, avvalendosi di manodopera stagionale.
Pur in presenza delle dichiarazioni di cui ai modelli alle lettere di assunzioni dalla stessa provenienti e le buste paga, la società ha genericamente contestato il livello di inquadramento dei lavoratori assunti e ha dedotto circostanze e fatti inidonei a contrastare
l'avversa pretesa creditoria.
Effettivamente i DMAG indicano una qualifica di assunzione diversa da quella accertata e il corretto inquadramento e dunque la contribuzione, in base alla retribuzione prevista per il livello accertato, deve essere desunta dalla ulteriore documentazione prodotta dall'Inps, tra cui i fogli di assunzione dei lavoratori che indicano per gli anni di interesse, la tipologia di lavoro “raccolta prodotti agricoli”, la mansione “raccoglitore a mano prodotti agricoli”, nonché le dichiarazioni rese in sede di accertamento dai lavoratori escussi i quali hanno dichiarato di aver lavorato per l'opponente nei periodi accertati, non oggetto di contestazione, per “la raccolta dell'uva” (cfr. dichiarazione di CO AR), di
4
“raccolta dell'uva da tavola (cfr. dichiarazioni di IC AT), per “raccolta uva” (cfr. dichiarazioni di BA DI e ON AN).
La società opponente, per il periodo di riferimento (dal 2005 al 2007) non ha contestato la propria qualità di datore di lavoro agricolo, né la sussistenza dei singoli rapporti di lavoro in relazione ai quali sono stati richiesti i contributi, né di aver versato i contributi in relazione ai minimali contributivi per il diverso inquadramento denunciato, bensì e solo genericamente il livello della seconda area, 2 livello (ex operai comuni), cui tuttavia devono ritenersi appartenere i lavoratori occupati in ragione della predetta documentazione.
Aggiunge il primo giudice che dalle declaratorie del Contratto Provinciale per i lavoratori agricoli della provincia, indicato dall'INPS, si evince che rientrano nel livello 2, della seconda area (ex operai comuni) gli operai addetti a “lavori di aratura, erpicatura…lavori di semina, concimazione…… lavoratori addetti a mansioni generiche”;
mentre rientrano nella
III area I livello (cf. DMAG) del Contratto Provinciale per i lavoratori agricoli della
Provincia di Foggia “i lavoratori addetti alla raccolta di prodotti agricoli non
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