Corte d'Appello Bari, sentenza 09/09/2024, n. 1121
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma MANZIONNA Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 47/2023 promossa da:
De LI UE di De LI LE & C. S.a.s. (P.I. 04755420728), in perso- na del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Zaccaria
FACCHINI, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Molfetta, alla via Cap. Azzarita, n°113 appellante contro
Regione Puglia (c.f. 80017210727), in persona del Presidente p.t., rappre- sentata e difesa dall'avv. Angelo DIANA, unitamente al quale è elettivamen- te domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Bari, al Lungomare Nazario
Sauro, n°31-33 appellata nonché
Artigiancassa S.p.a. (P.I. 10251421003), in persona del Direttore Generale
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pietro Paolo CAMPAGNA, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Triggiano, al Corso Vitto-
rio Emanuele, n°253 appellato
e
Selmabipiemme Leasing S.p.a. (P.I. 10536040966), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisa NEMBRI e dall'avv. Vito NANNA, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via Rosario Livatino n°94. appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°2559/2022, emessa dal Tribunale di Bari il
24.6.2022 (Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
10.1.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 9.6.2010, la ditta “De LI UE di De
LI LE & C. S.a.s.” conveniva in giudizio l'Artigiancassa S.p.a. e la
Regione Puglia al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad otte- nere le agevolazioni previste dalla L. 949/1952 e dalla L. 240/1981, in virtù del bando di cui alle delibere dalla Giunta Regionale n°1992 del 10.12.2002
e n°675 del 10.5.2004, nonché per la loro condanna al pagamento del con- tributo medesimo e, in subordine, al risarcimento del danno quantificato in misura analoga all'importo del contributo.
Deduceva l'attuale appellante che, nella circostanza, l'Artigiancassa
S.p.a. aveva illegittimamente respinto, senza nemmeno esaminarle, due sue domande di ammissione ai benefici pubblici e ciò sull'erroneo presuppo- sto che, alla data del loro inoltro, la De LI UE S.n.c. non fosse stata iscritta all'albo delle imprese artigiane.
Nello specifico è accaduto quanto segue.
La ditta aveva chiesto la concessione di agevolazioni finanziarie, in conto interessi, per l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzate allo svolgimento dell'attività di panificazione.
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Tali beni strumentali erano stati acquistati dall'appellante dalla socie- tà Selmabipiemme Leasing S.p.a., con due distinti contratti di locazione fi- nanziaria (recanti il n°30120003/001 ed il n°30120006/001), entrambi sot- toscritti in data 11.4.2008.
Artigiancassa S.p.a. aveva dichiarato inammissibile le domande di fi- nanziamento in quanto la richiedente non possedeva, nel momento in cui aveva sottoscritto i due contratti di finanziamento, il requisito soggettivo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.
La ditta De LI UE S.a.s., pertanto, non aveva avuto accesso ai benefici di legge e, per tali ragioni, aveva convenuto in giudizio la Artigian- cassa S.p.a. e la Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 21.636,53, pari all'importo del finanziamento in conto in- teressi a valere sui contratti di “leasing”, oltre agli accessori.
In via subordinata, aveva chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno, che aveva quantificato in misura pari all'importo del denaro che avrebbe percepito in caso di ammissione al contributo.
Instaurato il giudizio, si costituiva la Regione Puglia che, pregiudi- zialmente, eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto con- troverso, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Nel merito chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda.
Si costituiva anche l'Artigiancassa S.p.a., che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda deducendo la legittimità delle ragioni per le quali non aveva esaminato le due domande di ammissione al contributo e, cioè, che la ditta De LI UE S.n.c. non era in possesso, alla data di stipula del con- tratto di finanziamento, del requisito soggettivo della iscrizione all'albo delle imprese artigiane, condicio sine qua non per la concessione dei benefici, ai sensi dell'art. 5 della L. 443/1985.
L'Istituto bancario, in particolare, sottolineava il fatto che la mancan- za del requisito di legge si evinceva dalla stessa dichiarazione sostitutiva della notorietà, sottoscritta dalla richiedente il 11.4.2008, nella quale essa aveva, per l'appunto, confessato che l'iscrizione all'albo delle imprese arti- giane era avvenuta solo successivamente a tale data, ovvero il 12.5.2008.
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Nel prendere atto delle difese delle convenute, ed in particolare di quanto dedotto dalla Artigiancassa S.p.a., la ditta De LI UE S.n.c. evi- denziava che la dichiarazione sostitutiva della notorietà era viziata da un mero errore materiale, poiché non sarebbe mai stato possibile che, in data
11.4.2008, essa avesse potuto dichiarare di essere in possesso di un requi- sito soggettivo acquisito il 12.5.2008, vale a dire solo un mese dopo.
Tale errore materiale, secondo la prospettazione della ditta attrice, andava ascritto alla negligenza della società Selmabipiemme Leasing S.p.a., società con la quale aveva sottoscritto i contratti di locazione finanziaria, che aveva materialmente predisposto la domanda di ammissione al contri- buto e l'aveva inoltrata alla Artigiancassa S.p.a.-
Per tali ragioni essa veniva autorizzata dal Tribunale di Bari alla sua chiamata in causa, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del dan- no per la mancata erogazione del contributo, che parimenti quantificava in un ammontare pari all'importo in denaro che avrebbe percepito in caso di ammissione del beneficio medesimo.
La Selmabipiemme S.p.a., costituitasi in giudizio, respingeva ogni ad- debito evidenziando che i dati inseriti nei documenti le erano stati forniti dalla medesima De LI UE S.a.s., di talché non alcuna responsabilità po- teva esserle ascritta per presunti errori materiali commessi nella predisposi- zione del documento in questione e nel successivo inoltro.
Il giudizio di primo grado veniva istruito sulla base della documenta- zione versata in atti delle parti.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari rigettava sia la do- manda di concessione dei contributi, sia quella di risarcimento del danno, ri- tenendo corretta la valutazione giuridica della Artigiancassa S.p.a. atteso che, alla data di presentazione delle domande di sottoscrizione del finan- ziamento e di ammissione al contributo, la De LI UE S.a.s. non era in possesso del requisito soggettivo di iscrizione all'albo delle imprese artigia- ne.
Avverso la decisione di primo grado propone appello la ditta De LI
UE S.n.c., la quale si affida a tre motivi di gravame, con i quali contesta la
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ricostruzione dei fatti di causa, da parte del Giudice di primo grado, ed insi- ste nell'accertamento del proprio diritto ad ottenere il contributo.
Chiede la condanna di appellati Artigiancassa e Regione Puglia, in so- lido, al pagamento del contributo nella misura massima concedibile e, in via subordinata e/o alternativa, la condanna della Società finanziaria al risarci- mento del danno, che quantifica in pari misura.
La domanda di risarcimento del danno nei confronti della Regione Pu- glia e di Artigiancassa S.p.a. non è stata riproposta in appello.
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati, già convenuti in primo grado, che resistono al gravame e chiedono la conferma della sentenza im- pugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, pregiudizialmente, rigettata l'eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo, riproposta dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 346 c.p.c.-
Il Tribunale di Bari si è espressamente pronunciato sull'eccezione, ri- gettandola, sul presupposto che “(…) considerato che la Regione Puglia è il soggetto competente a rendere disponibile ad Artigiancassa S.P.A. i fondi da erogare alle imprese artigiane aventi diritto ai contributi agevolativi per le operazioni di locazione finanziaria” ed in considerazione del fatto che le con- testazioni sollevate dall'impresa avverso l'operato di Artigiancassa S.p.a.
“(…) riverberano necessariamente effetti sostanziali nei confronti della Re- gione Puglia, in quanto ente che concretamente rende disponibili i fondi alla
Artigiancassa S.P.A., soggetto convenzionato con la Regione per la mera gestione delle risorse disponibili, che si occupa, materialmente, dell'erogazione dei contributi in favore delle singole imprese artigiane am- messe agli aiuti alle imprese artigiane della Puglia” (cfr. sentenza, pag. 3).
La Regione Puglia sostiene che “(…) nella vicenda in esame nessuna verifica, né valutazione risultano effettuate da alcun ufficio e/o comitato re- gionale in questa specifica fase procedimentale di esclusiva competenza del- la Società Artigiancassa” (cfr. comparsa di risposta, pag. 4).
L'assunto non è pregnante poiché non tiene conto del fatto che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la titolarità del rapporto di
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concessione è radicato in capo alla Regione, mentre l'Artigiancassa S.p.a. svolge la funzione di mero soggetto istruttore della pratica di finanziamento.
Gli effetti giuridici dell'eventuale accoglimento della domanda propo- sta dalla ditta De LI UE S.a.s, dunque, riverberebbero i propri effetti di- rettamente in capo all'Ente Regione, con conseguente sussistenza della sua legittimazione passiva.
Ciò premesso l'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va riget- tato.
Risulta, pacificamente, dai documenti versati in atti che, alla data di sottoscrizione dei due contratti per l'acquisto dei beni strumentali, avvenuto in data 11.4.2008, l'appellante non fosse ancora iscritta al registro delle im- prese artigiane e, dunque, non fosse in possesso del requisito soggettivo di legge per ottenerne il finanziamento da parte della Regione.
L'art. 5 della L. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato) stabilisce che “(…) l'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane”, disposizione che è ri- chiamata anche dagli atti regolamentari che disciplinano la materia (cfr.
D.G.R. Puglia 10.12.2002, n°1992).
Con il primo motivo di appello, la ditta De LI UE S.a.s. si duole del fatto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato la rilevante circo- stanza che la propria dichiarazione sostitutiva della notorietà fosse viziata da un mero errore materiale in quanto, ancorché datata 11.4.2008, nel cor- po della stessa veniva dato atto che l'iscrizione all'albo delle P.M.I. era av- venuta in data 12.5.2008.
Secondo l'appellante, è evidente che giammai essa avrebbe potuto attestare, in data antecedente, il possesso di un requisito ottenuto solo suc- cessivamente.
Il motivo, a ben vedere, non coglie la ratio decidendi del primo giudi- ce il quale, al di là della presenza o meno di tale errore materiale (peraltro evidente), ha chiarito l'appellante avrebbe dovuto possedere il requisito soggettivo ex lege nel momento in cui aveva stipulato i contratti di locazio- ne finanziaria, per l'acquisto dei beni strumentali, e sulla base dei quali essa
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aveva chiesto il finanziamento pubblico.
Circostanza, peraltro, che emerge pacificamente dagli atti di causa.
L'errore materiale, dunque, non è stato il motivo in base al quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda.
In ogni caso ritiene la Corte che, se errore c'è stato, questo è impu- tabile unicamente alla appellante.
Ed invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, “(…) la domanda di ammissione alle agevolazioni delle P.M.I artigiane indirizzata al- la società Artigiancassa S.P.A., erogatrice del contributo, si compone di due parti: la prima, si qualifica quale autocertificazione nella quale De LI Pan- taleo, in qualità di legale rappresentante dell'impresa De LI di De LI
LE & C. S.A.S, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 46 del DPR n.
445/2000, la data della delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane del 12.05.2008 e tale parte riporta come data quella dell'11.04.2008;
la se- conda parte, riservata alla società di leasing, attesta che la stipulazione dei contratti di locazione finanziaria è avvenuta l'11.04.2008. Dunque, si osser- va che non può addebitarsi alla società di leasing Selmabipiemme S.P.A. un errore materiale nella compilazione della domanda di ammissione alle age- volazioni poiché proprio il richiedente (ossia il legale rappresentante della società De LI UE), in sede di autocertificazione dei dati relativi alla so- cietà richiedente le agevolazioni, riporta la data di sottoscrizione dei con- tratti dell'11.04.2008 nonché la data della delibera del 12.05.2008. Inoltre, non può ritenersi che sia errata la data di sottoscrizione dei contratti di lea- sing con la Selmabipiemme Leasing S.P.A. poiché, con raccomandata del
12.10.2009 (versata in atti), De LI LE, in qualità di legale rappre- sentante della società De LI UE, ha chiesto la correzione della data di decorrenza dei contratti di locazione finanziaria (“decorsi in data 17.06.2008
e 13.06.2008 e non 2009”), specificando che gli stessi erano stati stipulati
l'11.04.2008” (cfr. sentenza, pag. 5).
Tale passo motivazionale, che - si badi bene - non è stato puntual- mente confutato dall'appellante, coglie il punto nodale della presente vicen- da.
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Come si legge nella lettera raccomandata A/R del 12.10.2009, la ditta
De LI UE S.a.s. si limitò a specificare che i contratti di locazione finan- ziaria, stipulati in data 11.4.2008, avevano avuto decorrenza dal 17.6.2008
e dal 13.6.3008, non dal 2009.
Vi è, nella missiva, l'ulteriore conferma,
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