Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 19
CA Catania
Sentenza
21 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64/2023 R.G. promossa
DA
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO S.R.L. (C.F. 01080090887), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Di Paola;
Appellante
CONTRO
IC TO (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Marco Dimartino;
Appellato
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1210/2022 del 06.12.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa accoglieva il ricorso proposto da IC RT, volto ad accertare l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa, avente ad oggetto la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 7, comminata con il provvedimento del 9.6.2015 successivamente alla contestazione del seguente addebito: “Il giorno 16.5.2015 alle ore 14.30/14,45 la S.V. si trovava presso il CCR di via TT, anziché svolgere il suo regolare servizio di pulizia nelle zone a Lei assegnate del centro storico”.
Il Tribunale annullava ad ogni effetto la sanzione conservativa inflitta e condannava la società resistente al risarcimento del danno sofferto dal lavoratore di
“importo pari alla retribuzione spettante per le cinque giornate lavorative illegittimamente decurtate”, oltre alle spese di lite.
In particolare, istruita la causa mediante l'escussione di un solo teste di parte ricorrente, il Tribunale riteneva l'illegittimità della sanzione disciplinare, evidenziando che, nel caso in esame, il datore di lavoro non aveva dato prova dell'esistenza del fatto ascritto al dipendente, ovverosia l'abbandono volontario del posto di lavoro. Riteneva, quindi, illegittima la sanzione, avendo il temporaneo allontanamento del lavoratore dal luogo di servizio trovato piena giustificazione nella sua comprovata esigenza fisiologica, per il cui soddisfacimento quest'ultimo non risultava aver violato alcuna disposizione datoriale, né aver adottato un comportamento manifestamente contrario agli interessi dell'impresa.
Con ricorso depositato in data il 18.01.23, l'Impresa Ecologica Busso Sebastiano
s.r.l. proponeva appello, insistendo nell'accoglimento del ricorso, con il favore delle spese del doppio grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato, il quale instava per il rigetto del gravame, siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 16.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il primo decidente annullato la sanzione disciplinare sulla base dell'assunto che l'allontanamento del IC dal posto di lavoro (via Paestum) fosse avvenuto per esigenze fisiologiche.
Evidenzia la non veridicità di tale assunto, in quanto il CCR (Centro Comunale di
Raccolta), ove si trovava l'appellato durante il suo turno di lavoro, non dista poche centinaia di metri dal luogo di lavoro, bensì circa tre chilometri e che l'asserita esigenza fisiologica poteva essere soddisfatta presso un locale o bar della via
Paestum.
Sostiene che l'esigenza addotta dal lavoratore è da considerarsi una scusa per giustificare l'allontanamento dal posto di lavoro e che, anche a considerare vera tale circostanza, la stessa non giustifica la presenza dell'appellato presso il CCR perché lo stesso, trovandosi a piedi, per raggiungere da via Paestum la c. da TT avrebbe impiegato non meno di un'ora, per cui sarebbe stato più ragionevole recarsi in un locale/bar della via Paestum.
Evidenzia che le suddette circostanze non erano state contestate dal IC in primo grado e che, pertanto, doveva ritenersi processualmente acclarato ex art. 115 c.p.c. che il CCR distava circa tra chilometri dal luogo ove l'appellato doveva svolgere la propria attività lavorativa, che lo stesso si era
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