Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2024, n. 945
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 6369/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/02/2024 ore 10:30
dott. Antonella Izzo presidente
dott. Claudia De Martin consigliere
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
DE FL
Avv. PARRILLI EMANUELE – sost. da avv. Francesca Paglialunga
METAL SYSTEM SRL IN PERS. DEL LEGALE RAPP.TE P.T. DE FL
Avv. PARRILLI EMANUELE
Appellato/i
IFIS NPL INGESTING SPA E PER ESSA QUALE MANDATARIA IFIS NPL SERVICING
SPA
Avv. PESENTI MARCO – sost. da avv. Federico Valeri
***
L'avv. Valeri dichiara di voler rettificare la denominazione dell'appellata come indicata nell'atto di costituzione di nuovo difensore, nel senso che invece di Banca Ifis Spa deve intendersi Ifis NPL Investing Spa. Inoltre, dichiara di aver depositato in data odierna l'atto di costituzione di nuovo difensore con la denominazione corretta e con allegata la procura al nuovo difensore.
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Si svolge una breve discussione sulle principali questioni oggetto di causa.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
1
La Corte decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Maria Pia Pagano Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente
dr.ssa Claudia De Martin consigliere
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 9/2/2024 e vertente
TRA
AS VI (C.F. [...]) e TA TE RL (C.F. 07402391002), con l'avvocato Emanuele Parrilli nel cui studio in Roma Via Francesco Denza n. 15 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
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IFIS NPL Investing S.p.A. (C.F. 04494710272) e per essa la mandataria IFIS NPL
SERVICING S.p.A. (C.F. 04602210272) con l'avvocato Marco Pesenti elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 480 pubblicata il 27/2/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “…Gli attori AS VI e TA TE S.r.l. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 937117, de positato il 30/3/17, del Tribunale di Velletri, ottenuto da Banca Ifis S.p.A., con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.943,51, oltre accessori e spese, per capitale impagato e interessi in ragione dei contratti di finanziamento stipulati quali risultanti dalla documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria.
Al riguardo, gli opponenti contestavano il merito della pretesa, concludendo per la revoca del decreto opposto. L'intimante Banca Ifi s S.p.A., costituendosi, chiedeva il rigetto dell' opposizione con conferma del decreto ingiuntivo gravato.
Con ordinanza 26-30/1/2018 era accolta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria. All'odierna udienza, mutato il giudice il 16/5/2019, le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta 1a discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da
AS VI e TA TE S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 937/17, depo sitato il 30/3/2017, del Tribunale di Velletri, già munito di efficacia esecutiva come per legge, che integralmente confermava, compensando le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente, come discorso di carattere generale, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell' opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p. c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con 1a conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto 1a valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr . 15026/05;
Cass . 15186/03;
Cass.6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l' emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò detto, per quanto concerne la prova del credito di Banca Ifis S.p.A., va subito rammostrato:
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- che, riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società intimante, essa va disattesa, dacché nei confronti del debitore ceduto, 1a cessione si perfeziona attraverso 1a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
pubblicazione, questa, di cui è stata data prova documentale nel corso della procedura monitoria (cfr. documenti 3, 7, 10 - 17 prodotti da Banca Ifis S.p.A. nel fascicolo monitorio;
- che, in particolare, l'art. 4, 10 co., legge 130/99 dispone che l' “efficacia” della cessione dei crediti operata in esecuzione di un operazione di cartolarizzazione è assicurata, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 58, 2 0, 3 0 e 4 0 Co., D.Lgs. 385/93: pertanto, 1a società cessionaria deve dare notizia della cessione mediante pubblicazione nel1a Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, potendo pe raltro 1a Banca d' Italia stabilire forme integrative di pubblicità (2 0 co.);
nei confronti dei debitori ceduti, 1a Pubblicità nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (4 0 co.);
- che, in ogni caso, riguardo a tale ultima norma codicistica, 1a tesi prevalente ritiene che l'accettazione, 1a notificazione o 1a conoscenza del debitore dell'avvenuta cessione siano rilevanti al solo fine di escludere che l'adempimento dal debitore eventualmente effettuato al cedente possa considerarsi liberatorio (cfr. Cass. 9195/95;
Cass . 7013/88) . Ne discende che, anche in assenza di dette formalità, l'obbligato resta comunque immediatamente vincolato nei confronti del cessionario: “Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intende agire “in executivis” utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva 1a possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e efficacia mediante opposizione. Ne consegue che
1'esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra cedente ed il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz'altro al cessionario 1a veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ, questa essendo necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anziché al cessionario dal debitore" (citata Cass.
9195/95);
- che, compendiando, l'avvenuta cessione del credito ha attribuito senz'altro all'opposta cessionaria la veste di creditore (esclusivo) e, quindi, di (esclusivo) legittimato a pretendere 1a prestazione dal debitore ceduto;
- che il diritto della società ingiungente risulta fondato su prova scritta, avendo opposta prodotto, oltre ai contratti n. 4577669 e n. 5814059 (cfr. documenti prodotti dall' opposta in allegato alla rispettiva memoria ex art . 183, comma 6, n. 2, c. p.c. e all'udienza
24/5/2018),