Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2024, n. 490
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Presidente
Dott. Giuliano Tartaglione Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 250 del ruolo generale degli affari civili contenziosi LA Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater cpc, cron. 3686, pubblicata in data 11 giugno 2018 e non notificata, avente a oggetto contratti bancari e vertente
tra
IS RL in liquidazione (p. iva 01964210643), in persona del liquidatore, Dott.
Giuseppe Pascarosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cocilovo (cf
[...]), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Ponte di Tappia, 82, nello studio legale Di Gianni, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec marcococilovo@cnfpec.it - fax 0824326256);
appellante
e
Management scpa, in persona del legale rappresentante, Dott. Giuseppe Sibilia, giusta procura per Notaio Franco Soli del 20 giugno 2017, rep. 46080/14051, rappresentata
e difesa dall'Avv. Antonio Nardone (cf [...]), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Napoli, Via Agostino Depretis, 51, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec avv.antonionardone@pec.it);
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 31 ottobre 2023, svolta a trattazione scritta, la sola appellata concludeva come da note telematiche e insisteva per il rigetto del gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
IS RL, dopo l'esperimento di procedimento ai sensi dell'art. 696 bis cpc, conveniva in giudizio la AN LA AM SP (successivamente incorporata da
AN Popolare dell'Emilia-Romagna, poi PE AN), per sentir accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi di interessi ab origine convenuti con contratto di conto corrente e di apertura di credito garantito da ipoteca, con condanna LA banca alla restituzione LA somma di € 309.577,39, in subordine, in applicazione degli interessi convenzionali con esclusione LA capitalizzazione, alla restituzione LA somma di €
38.278,61, in ulteriore subordine, in applicazione dei tassi convenzionali con capitalizzazione annuale, alla restituzione LA somma di € 9.824,32, con vittoria di spese.
ER AN si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e formulando a sua volta domanda riconvenzionale onde ottenere la condanna LA società al pagamento dell'importo di € 832.622,12 per il rimborso LA somma finanziata.
Il Tribunale, all'esito LA ctu disposta nel corso del processo su istanza LA banca, incaricando il medesimo ausiliario nominato in sede di atp, con ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater cpc, premetteva che tra le parti era intercorso rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1283254, acceso in data 29 novembre 2006, che successivamente veniva stipulato contratto di apertura di credito in conto corrente il
29 novembre 2008 per un importo complessivo di € 1.800.000,00, a fronte del quale la banca metteva a disposizione la sola somma di € 850.000,00, riteneva il tasso di interesse pattuito dalle parti al momento LA sottoscrizione del contratto, correttamente calcolato, inferiore al tasso soglia. Il primo giudice escludeva che il tasso di mora dovesse essere incluso nel costo del credito, trattandosi di oneri solo eventuali, al pari LA commissione per estinzione anticipata, e, che, comunque, la maggiorazione del 3% degli interessi corrispettivi per determinare il tasso di mora fosse soggetta a verifica di meritevolezza, nella specie positiva, escludendo l'usurarietà LA pattuizione inerente al tasso di interesse. Il primo giudice, inoltre, rilevava, con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, che questa era stata legittimamente pattuita nel vigore LA delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevedendosi reciprocità e pari periodicità, e, infine, che la commissione di massimo scoperto era stata espressamente concordata per iscritto nel contratto di conto corrente con indicazione dei criteri e modalità di calcolo.
Il Tribunale, pertanto, rigettava la domanda principale, e, in accoglimento LA domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito, condannava IS RL a pagare in favore LA banca la somma di € 828.962,66, oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite.
L'intimata non manifestava nel termine di cui all'art. 186 quater cpc, IV comma, la volontà che fosse pronunciata sentenza.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7 gennaio 2019, IS RL in liquidazione proponeva appello avverso l'ordinanza in epigrafe, chiedendone
l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività LA Ordinanza impugnata, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c;
2) nel merito, accogliere il presente atto di appello e riformare integralmente, sulla base dei motivi di gravame, la Ordinanza gravata;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare che le clausole del contratto di apertura di credito di conto corrente garantita da ipoteca, ai sensi del D. Lgs. n. 385/93,
Repertorio n. 23746 e Raccolta n. 9718 prevedono l'applicazione di tassi di interesse usurai e, comunque, che la sommatoria dei tassi di interesse complessivamente previsti nel contratto, sono eccedenti il tasso soglia previsto dalla Legge, ai sensi e per gli effetti LA Legge n. 108/96;
4) accertare e dichiarare che il TEG: (7,76 – 7,55) + (12,05 – 7,76) + 7,55 + 3= 15,05%
è maggiore di 14,805% (tasso soglia rilevato dal Ministero dell'Economia e Finanza nel trimestre luglio-settembre 2008) e che il contratto di apertura di credito è usuraio ab origine ed, in virtù dell'art. 1815 c.c., comma 2, e art. 644 e 649 c.p., condannare la banca alla restituzione LA somma di € 309.577,39, a credito LA società;
5) in via gradata, nella denegata ipotesi di diversa considerazione dei conteggi effettuati dal C.T.U., accertare e dichiarare che dal confronto effettuato applicando i tassi convenzionali, con esclusione LA capitalizzazione, emerge una differenza con il saldo calcolato dalla banca pari ad € 38.278,61 e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione LA somma di € 38.278,61;
6) ancora in via gradata, accertare e dichiarare che il confronto effettuato applicando i tassi convenzionali con capitalizzazione annuale ha evidenziato una differenza con il saldo calcolato dalla banca pari ad € 9.824,32 e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione LA somma di € 9.824,32;
7) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché di quelle relative al giudizio per accertamento tecnico preventivo, ivi compreso il pagamento delle spese di C.T.U.”.
Con comparsa depositata il 6 maggio 2019, si costituiva in giudizio ER AN chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, con ordinanza del 16 luglio
2019, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva LA sentenza, per carenza dei presupposti di legge.
Con provvedimento del 23 luglio 2021, all'esito dello scambio delle comparse e memorie di replica conclusionali, la Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo un'integrazione delle consulenze tecniche già svolte in primo grado e in sede di atp, ponendo all'ausiliario il seguente quesito: “predisporre due prospetti di calcolo del dovuto dalla società appellante alla banca in virtù dei rapporti di conto corrente per cui è causa:
1) escludendo le somme riscosse dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto relativamente al contratto di conto corrente stipulato il 29.11.2006;
2) escludendo le somme riscosse dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto in virtù sia del contratto di conto corrente del 29.11.2006, sia del contratto di apertura di credito del 29.9.2008”.
La trattazione del processo subiva rinvii per la necessità di sostituire il ctu e, depositata la relazione da parte dell'ausiliario successivamente incaricato, all'udienza del 7 febbraio 2023, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con