Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2024, n. 595

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2024, n. 595
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 595
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) Dott.M G Presidente
2 ) Dott.ssa M C Consigliere
3 ) Dott.ssa G C Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 85/2022 R.G.L. e vertente
TRA

, rappresentata e difesa dall'Avv. A B;
Parte_1
- appellante –
CONTRO

, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. A L C;

- appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva ed otteneva l'emissione della diffida accertativa (n. Parte_1
RC00000/2019-834;
convalidata con il provvedimento direttoriale n. FIDPL/2019-212 del
14/8/2019, n. prot. 24009 del 9/9/2019) che quantificava i crediti patrimoniali per lavoro straordinario (svolgimento di 33 ore settimanali in luogo delle n. 24 ore previste dal contratto di lavoro) per complessivi € 5.270,85 al lordo delle ritenute di legge.
La diffida, notificata in data 13/3/2019, veniva impugnata dalla datrice di lavoro
[...]
. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione la difesa della datrice eccepiva in primo grado : che, la Sig.ra , in data 11.2.2015, veniva assunta dall'intestata Parte_1
società, con sede in Reggio Calabria, via Spanò, 22, inizialmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale, per 20 ore settimanali poi modificato a 24 ore settimanali con la qualifica di banconiere al VI livello del C.C.N.L. per i dipendenti del settore
Pubblici Esercizi;

- che, il rapporto di lavoro cessava in data 31/10/2017;

- che con denuncia presentata all'Ispettorato del Lavoro, la lavoratrice rivendicava tra
l'altro differenze orarie;

- che, a seguito di attività ispettiva, veniva notificata in data 15/3/2019 al datore di lavoro diffida accertativa n. RC00000/2019-834.
- che, il datore di lavoro, presentava istanza di conciliazione monocratica ex artt. 11 e 12 del
D.Lgs. n. 124/2004
, conclusasi con esito negativo;

- che, in data 12/9/2019, veniva notificato il provvedimento direttoriale n. FIDPL/2019-212 del 14/8/2019, n. prot. 24009 del 9/9/2019 di validazione della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00000/2019-834, notificata in data 15/3/2019 alla società datoriale per il pagamento in favore alla dipendente Sig.ra degli emolumenti Parte_1 relativi all'intercorso rapporto di lavoro per un totale complessivo di € 5.270,85 al lordo delle ritenute di legge;

-che, avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso ai sensi dell'art. 12 co. 4 del D.
Lgs. N. 124/2004
al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro Ispettorato Interregionale del Lavoro per il tramite dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio CP_2
Calabria, anch'esso conclusosi con esito negativo;

-che, in data 26/8/2020 veniva notificato e atto di precetto con il quale si intimava il pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 5.539,95 comprensiva della sorte Pt_1
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